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Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL. Quello che viene trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS. L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore versera' all'INADEL ed all'ENPAS per conto dell'ONMI l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente, alle regioni od allo Stato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1975 al 8 settembre 1977
