La inapplicabilita`, alla giurisdizione "speciale" dei giudici militari, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, risultante dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 742/1969 - che prescrive la sospensione con riguardo alle giurisdizioni "ordinarie" ed "amministrative" - ed altresi` fondata su un indirizzo giurisprudenziale peraltro non uniforme, formatosi in materia, non trovava e non trova piu` - soprattutto a partire dalla riforma del 1981 - alcuna razionale giustificazione. Dacche`, infatti, l'avvento della Costituzione ha ricondotto il diritto penale militare (sostanziale e processuale) al sistema generale di garanzie, interessi particolari oggetto di tutela specifica (di quel diritto) - quali le esigenze di "celerita`" e "speditezza" del processo militare - non possono essere, ormai, ritenuti prevalenti, a meno che non abbiano una particolare giustificazione, su principi di generale applicazione, qual e`, nella specie, quello del "riposo feriale". Tanto piu` essi non trovano ora giustificazione - neppure nella fase di merito - a seguito della legge n. 180/1981, che ha eliminato le particolarita` del processo militare e introdotto numerose innovazioni (appello, ricorso per cassazione, presidenza tecnica nei collegi di merito e difensore tecnico), rendendo cosi` necessaria la garanzia della parita` di trattamento, delle parti e del processo, sia nei giudizi svolgentisi innanzi ai giudici ordinari e amministrativi e sia in quelli innanzi ai giudici militari. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione del termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace. - S. nn. 50/1976, 76/1961.
Art. 3 cost. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale