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Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto ((dal 1º al 31 agosto di ciascun anno)), e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. 6 La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 13 febbraio 1985, n. 40 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1985, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-13 luglio 1987, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1987, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali in periodo feriale") nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei suoli")".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 maggio-23 luglio 1987, n. 278 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 07/02/1990, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 - 29 luglio 1992, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 05/08/1992, n. 33), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti".

6

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.

Testo in vigore dal 11 novembre 2014 al 21 agosto 2015

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Corte di cassazione

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    • FALLIMENTO

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    Art. 1 · Art. 2 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1668/2026

    25 gennaio 2026
    • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
    • STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

    Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

    Art. 1 · Art. 13 cost. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27374/2025

    13 ottobre 2025

    PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento. 88 <!-- pag. 89 --> La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

    Art. 1 · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 619 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio. Così deciso in Roma, ne…

    Art. 1137 c.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 255/1987

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1987

    La sospensione dei termini nel periodo feriale e` istituto anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa: la sua applicazione non puo` arbitrariamente essere limitata al caso dei soli termini processuali "in senso stretto" (presupponenti il giudizio gia` iniziato), con esclusione di ipotesi come quella del termine per l'opposizione alla stima dell'indennita` di esproprio, in cui il diritto dell'espropriando e` connesso ad una azione giudiziaria. La situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perche` rediga un atto processuale (in senso stretto) non e`, infatti, diversa da quella di chi deve necessariamente - (per non far scadere il termine di cui agli artt. 19, L. 22 ottobre 1971, n. 865 e 14, L. 28 gennaio 1977, n. 10) ricorrere ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che e` certamente un atto processuale. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione del predetto art. 24 Cost. - l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista, si applichi anche al termine di cui all'art. 19, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. - cfr. S.nn. 130/1974, 40/1985.

    Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/1985

    Ha colpito questo articolo
    13 febbraio 1985

    Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima previsto dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità, ha natura ad un tempo processuale e sostanziale, per ciò che la opposizione avanti al giudice competente è l'unico rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto indennizzo; sicché deve riconoscersi l'applicabilità anche a detto termine dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, a tenor del quale il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. - S. n. 130/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1992 al 11 novembre 2014. 5 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal tolto: 1 agosto al 15 settembre aggiunto: 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art1 · fonte del testo