Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Esecuzione forzata - In genere - Fase esecutiva - Opposizione all'esecuzione - Divieto di ripetizione del processo di cognizione esaurito - Potere del giudice dell'opposizione di decidere la fondatezza del rapporto sottostante il titolo esecutivo - Esclusione - Conseguente irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate che attengano al processo di cognizione (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento della nullità del contratto a termine, la facoltà del lavoratore di richiedere l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro). (Classif. 097001).
Il divieto di ripetizione sotto qualunque profilo del processo di cognizione già esaurito davanti al giudice dell’opposizione all’esecuzione, impedendo al giudice a quo di applicare le norme denunciate, determina l’irrilevanza delle questioni sollevate che attengano al processo di cognizione. (Precedente: S. 18/1978 - mass. 14416).Nella fase dell’esecuzione sono prive di rilevanza le questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di cognizione. (Precedenti S. 208/1987 - mass. 4339; S. 18/1978 - mass. 14416; O. 574/2000 - mass. 25993; O. 14/2000 - mass. 25112; O. 143/1999 - mass. 24622; O. 437/1997).(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non contemplano la possibilità per il lavoratore precario, che non intenda accettare la riammissione in servizio all’esito dell’accertamento della nullità del termine apposto al contratto, di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra, atteso che la questione dell’ambito di estensione della tutela indennitaria del lavoratore a termine non rileva nel giudizio a quo, di opposizione a precetto).
Riguarda ancheart. 32 legge 183/2010
Lavoro - Licenziamento collettivo - Lavoratori assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali - Esclusione per essi della disciplina sui licenziamenti collettivi nonché possibile risoluzione di diritto del contratto di lavoro con l'impresa contestualmente all'assunzione alle dipendenze dello Stato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e lesione della libertà di impresa - Eccessiva manipolazione dell'intervento additivo richiesto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 138012).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., del combinato disposto dell'art. 58, commi 5- bis , 5- ter e 5- quater , del d.l. n. 69 del 2013, come conv., degli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, censurate nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi i lavoratori assunti, mediante apposita selezione, dal Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, e inoltre per la mancata previsione della risoluzione di diritto del contratto di lavoro stipulato con la società che svolgeva in precedenza tali servizi, che si dovrebbe produrre al momento dell'assunzione del lavoratore da parte del predetto Ministero. Il rimettente censura il vuoto normativo che imporrebbe di applicare la normativa in tema di licenziamenti collettivi - in un ambito che si inquadra nel travagliato processo che ha condotto l'amministrazione pubblica a riappropriarsi della gestione dei servizi di pulizia e dei servizi ausiliari nelle scuole, per porre rimedio alle numerose criticità emerse nel periodo di apertura al mercato -, la cui soluzione tuttavia richiede un elevato coefficiente manipolativo, che sconfinerebbe nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. L'intervento additivo, nella sua latitudine, si ripercuoterebbe infatti su aspetti qualificanti della disciplina e si risolverebbe in un'innovazione di considerevole portata sistematica, esplicandosi in una duplice direzione, che attiene, per un verso, alla deroga alla normativa in tema di licenziamenti collettivi e, per altro verso, alla risoluzione ipso iure dell'originario contratto di lavoro. Né appare sufficiente l'introduzione di una fattispecie di risoluzione di diritto del contratto, soluzione non immune dai profili problematici. In primo luogo, essa non è coerente né con la risoluzione consensuale o tacita, né con l'estromissione unilaterale allegata dal lavoratore; inoltre non appare una soluzione vincolata, nei termini adombrati dal rimettente senza il supporto di argomentazioni puntuali, e neanche una soluzione costituzionalmente adeguata. Infine, l'addizione che il rimettente sollecita neppure collima con altre soluzioni che il legislatore ha individuato, allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi in ipotesi tassative e secondo un prudente contemperamento tra i contrapposti interessi. ( Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014 ).
Riguarda ancheart. 58 d.l. 69/2013art. 5 legge 223/1991art. 24 legge 223/1991
Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie concreta idonea a suffragare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo idoneo a suffragare il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità; la sua valutazione, avvalorata da una pluralità di argomenti, non è pertanto implausibile e supera il controllo "esterno" demandato a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, risultando ineludibile, ai fini della decisione della controversia, l'applicazione della disposizione censurata. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2021 ). Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018 ). La rilevanza si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all'incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi tappa di tale percorso. L'applicabilità della disposizione censurata è dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020 e n. 174 del 2016 ).
sentenza 59/2021massima n. 43751 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, all'esito dell'esame circostanziato delle varie possibilità prospettate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata. All'esito di un circostanziato esame delle diverse interpretazioni prospettate, il rimettente ha escluso la sostenibilità di un'interpretazione adeguatrice e ha così ottemperato in maniera adeguata all'onere di attribuire alla disposizione un significato conforme ai princìpi costituzionali. Ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, è necessario e sufficiente che il giudice a quo abbia esplorato la praticabilità di una interpretazione adeguatrice e l'abbia consapevolmente esclusa. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021 e n. 123 del 2020 ). Se l'interpretazione prescelta dal rimettente sia la sola persuasiva, è profilo che non attiene all'ammissibilità, ma al merito della questione di legittimità costituzionale e - nello scrutinio del merito - dovrà essere esaminato ( Precedente citato: sentenza n. 95 del 2016 ).
sentenza 59/2021massima n. 43752 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento correttivo non additivo o manipolativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché formulata in modo da ottenere una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata in un ambito in cui il legislatore gode di un'ampia discrezionalità. Il rimettente sollecita in maniera puntuale, mediante l'indicazione di un chiaro termine di raffronto, l'intervento correttivo della Corte costituzionale, che dovrebbe ripristinare, in ordine all'obbligatorietà della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall'altro. La molteplicità dei possibili rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l'assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non escludono che le difformità tra i regimi di tutela debbano essere sorrette da giustificazioni razionali e non sottraggono le scelte adottate dal legislatore al sindacato della Corte costituzionale.
sentenza 59/2021massima n. 43753 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Manifesta insussistenza del fatto contestato - Possibilità, anziché necessità, per il giudice, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro - Intrinseca irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b ), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma. La disposizione censurata dal Tribunale di Ravenna, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o negare la reintegrazione del lavoratore, pur nell'ampio margine di apprezzamento che compete al legislatore, viola i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. Il carattere meramente facoltativo della reintegrazione dei licenziamenti economici rivela, infatti, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge n. 92 del 2012, perché le peculiarità delle fattispecie di licenziamento non legittimano una diversificazione quanto alla obbligatorietà o facoltatività della reintegrazione, una volta che si reputi l'insussistenza del fatto meritevole del rimedio della reintegrazione e che, per il licenziamento economico, si richieda finanche il più pregnante presupposto dell'insussistenza manifesta. L'esercizio arbitrario del potere di licenziamento, sia quando adduce a pretesto un fatto disciplinare inesistente, sia quando si appella a una ragione produttiva priva di ogni riscontro, lede l'interesse del lavoratore alla continuità del vincolo negoziale e si risolve in una vicenda traumatica, che vede direttamente implicata la persona del lavoratore. Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l'irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento. La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse - quella reintegratoria, pur nella forma attenuata, e quella meramente indennitaria - è così rimessa a una valutazione del giudice disancorata da precisi punti di riferimento. ( Precedenti citati: sentenza n. 60 del 1991, n. 194 del 2018, n. 46 del 2000, n. 254 del 2020, e n. 2 del 1986 ). L'esigenza di circondare di doverose garanzie e di opportuni temperamenti le fattispecie di licenziamento si fonda sul diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.). ( Precedenti citati: sentenza n. 45 del 1965 ).
sentenza 59/2021massima n. 43754 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b ), della legge n. 92 del 2012, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal rimettente, riferiti agli artt. 24, 41 e 111, secondo comma, Cost.
sentenza 59/2021massima n. 43755 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Prospettazione della questione incidentale - Petitum - Richiesta di pronuncia sostitutiva il cui accoglimento inciderebbe sulla decisione del giudizio a quo - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per ambiguità del petitum e per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012. Contrariamente a quanto eccepito il rimettente richiede una pronuncia sostitutiva, che sostanzialmente ripristini l'originario contenuto precettivo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.
sentenza 86/2018massima n. 40736 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Lavoro e occupazione - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Condanna del datore di lavoro a corrispondere la relativa indennità - Lamentata sua natura risarcitoria anziché retributiva - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Trento, sez. lavoro, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui a suo avviso attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva e fino alla effettiva ripresa dell'attività lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. La norma censurata - che muove dalla premessa ermeneutica consolidata, a tenore della quale il rapporto di lavoro affetto da nullità può rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. unicamente nel caso, e per il periodo, in cui il rapporto stesso abbia avuto materiale esecuzione - non è irragionevole, bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente. Il ragguaglio dell'indennità sostitutiva all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore è, a sua volta, coerente alla qualificazione risarcitoria della fattispecie in esame, per cui viene in rilievo il "lucro cessante" - il mancato guadagno subito dal lavoratore per effetto, prima, del licenziamento illegittimamente intimato e, poi, della mancata riassunzione - coerentemente rapportato a quanto il dipendente avrebbe percepito se, senza il licenziamento, avesse continuato a lavorare e poi se, dopo l'annullamento di questo, fosse stato riassunto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione imposto dal giudice. Neppure sussiste l'ulteriore vulnus sotto il profilo della disparità di trattamento che deriverebbe tra il datore di lavoro che medio tempore adempia all'ordine di reintegrazione del dipendente e il datore di lavoro che viceversa non vi ottemperi, limitandosi a corrispondere al lavoratore l'indennità risarcitoria. Se è pur vero che il primo non avrà titolo a ripetere le retribuzioni corrisposte al dipendente all'interno del periodo in questione, mentre il secondo potrà ripetere l'indennità risarcitoria versatagli una volta accertata la legittimità del licenziamento, si tratta di due situazioni non omogenee e non suscettibili per ciò di entrare in comparazione, considerando anche che il datore di lavoro, ove messo in mora, dal lavoratore, può andare, a sua volta, incontro alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, secondo comma, cod. civ.), nei suoi confronti, formuli il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell'organizzazione del lavoro, nel periodo intercorrente dalla statuizione di annullamento del licenziamento a quello della sua successiva riforma. Secondo la nozione di retribuzione ricavabile dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile (artt. 2094 e 2099), il diritto a percepirla sussiste solo in ragione (e in proporzione) della eseguita prestazione lavorativa.
sentenza 86/2018massima n. 40737 Riguarda ancheart. 1 legge 92/2012
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata "abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi" - Non riconducibilità a materie sottratte al referendum - Carattere propositivo e difetto di univocità e di omogeneità del quesito - Inammissibilità della richiesta.
È dichiarata inammissibile - a causa del carattere propositivo e del difetto di univocità e di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nella sua interezza, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, integralmente o per parti, dei commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, disciplinanti la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali illegittimi. Il quesito ha ad oggetto norme estranee alle materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'istituto del referendum abrogativo, ma rivela un non consentito carattere propositivo, in quanto - attraverso una manipolazione del comma ottavo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - mira ad estendere a tutti i datori di lavoro il limite occupazionale minimo per l'operatività della tutela reale (cinque dipendenti), riservato dalla legge alla sola impresa agricola (in virtù delle peculiarità riconosciute a questa figura), così perseguendo non già l'espansione (in naturale conseguenza dell'abrogazione) di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie, bensì l'introduzione di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale, la cui decisione esige una valutazione di interessi contrapposti, che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante l'operazione di c.d. ritaglio (altro sarebbe stato se il quesito avesse chiesto l'integrale abrogazione del limite occupazionale, e, dunque, il superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori). Il quesito è inoltre carente di univocità e omogeneità, sia perchè ha ad oggetto due corpi normativi (d.lgs. n. 23 del 2015 e art. 18 dello Statuto) che - pur riguardando entrambi i licenziamenti individuali illegittimi - sono all'evidenza differenti (per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono e per il regime sanzionatorio previsto) e tali da porre l'elettore di fronte a richieste abrogative disomogenee, suscettibili di risposte diverse; sia perchè accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale (ripristinandola quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo) con quello di ampliarne l'ambito di operatività (riducendo i requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro), con la conseguenza di accorpare determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi, e di obbligare l'elettore ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 1997 e n. 41 del 2003, sulla ammissibilità di precedenti distinte richieste referendarie dirette l'una ad abrogare la tutela reale, l'altra ad abolire ogni limite numerico ai fini della sua applicazione ).
sentenza 26/2017massima n. 39551 Riguarda anched.lgs. 23/2015art. 1 legge 92/2012
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati - Richiesta abrogativa delle norme sui limiti numerici degli occupati nelle strutture produttive, ai fini dell’estensione di operatività della garanzia reale - Non riconducibilità delle norme oggetto della richiesta referendaria alle materie sottratte al 'referendum' - Omogeneità e non contraddittorietà del quesito - Ammissibilità della richiesta.
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di alcune parti dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, degli artt. 2, commi 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990, rivolta all'estensione della garanzia reale contro i licenziamenti ingiustificati ai lavoratori che attualmente, in conseguenza dei limiti numerici oggetto del 'referendum', godono esclusivamente della garanzia obbligatoria, nonché alla estensione della medesima garanzia reale anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività "di tendenza". Infatti il quesito referendario a) ha ad oggetto norme estranee alle materie di cui all'art. 75, secondo comma, Cost.; b) è omogeneo in quanto è ispirato ad una 'ratio' unitaria e coinvolge disposizioni strettamente conseguenziali, le quali perderebbero ogni ragion d'essere una volta espunto dal sistema l'elemento dimensionale al quale esse fanno riferimento; c) è chiaro ed univoco nella sua struttura e nei suoi effetti, poiché propone al corpo elettorale un'alternativa netta tra il mantenimento dell'attuale disciplina caratterizzata dalla coesistenza di due parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e l'estensione della seconda; d) è completo in quanto la circostanza che esso non concerna la posizione di alcune categorie particolari di lavoratori limita solo l'stensione della sua portata abrogatrice, rimessa evidentemente alla discrezionalità dei proponenti, e non incide sull'esigenza della sua non-contraddittorietà rispetto all'intento referendario.
sentenza 41/2003massima n. 27553 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990art. 2 legge 108/1990art. 4 legge 108/1990art. 8-neltestosostituito legge 604/1966
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti: abolizione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro - Formulazione univoca e chiara del quesito che investe una disciplina unitaria - Carattere abrogativo e non <<manipolativo>> del quesito - Non appartenenza delle norme oggetto della richiesta referendaria alla categoria delle norme <<a contenuto costituzionalmente vincolato>> - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare cosi' come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante <<Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>> e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il quale <<prevede la c.d. tutela reale contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale e' rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace, nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli una indennita' dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione>>. Infatti - premesso che sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale, <<il tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non manipolativi>>; che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, Cost., e che la richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al 'referendum' che la giurisprudenza della Corte ha individuato nella inammissibilita' di quesiti che investono leggi c.d. <<a contenuto costituzionalmente vincolato>>, relative, cioe', a disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi costituzionali -, e' da escludere che la norma oggetto del quesito, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili all'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., ne concreti l'unico possibile paradigma attutivo. Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline attualmente in vigore sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. E neppure, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, poiche' resterebbe comunque operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108. - Cfr., 'ex multis' S. nn. 194/1970, 129/1976 e 189/1980, sui temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalita' del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi di attuazione. - Sulla ritualita' del deposito e della illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', v. S. n. 31/2000.
sentenza 46/2000massima n. 25162 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - PREVISTA CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIAMENTO SIA STATO INTIMATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA', ESPRESSO DA COMPETENTE ORGANO, AI SENSI DELL'ART. 5, L. N. 300 DEL 1970 - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' POLITICA DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) - ritenuta in contrasto (in un caso di impugnazione di un licenziamento per presunta inidoneita' alle mansioni) a) - con l'art. 3 Cost., laddove essa, "in violazione di ogni elementare principio di uguaglianza e ragionevolezza, addossa la responsabilita' risarcitoria a un soggetto al quale non e' addebitabile l'evento da cui tale responsabilita' trae origine, in forza di una sorta di responsabilita' oggettiva ingiustificata e incompatibile con i principi del nostro ordinamento; b) - con l'art. 27 (recte: art. 24) Cost., laddove nella sostanza impedisce al datore di lavoro incolpevole di far valere in giudizio, in via di eccezione, l'insussistenza dell'obbligo risarcitorio posto a suo carico" - sia perche' la predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso, risponde ad una prescrizione legale che, per essere configurata in un misura realistica, non contrasta con l'art. 3 Cost., ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalita' politica da parte del legislatore; sia perche' - essendo pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione di inidoneita' fisica in esito alle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto non ha carattere di definitivita', potendo il giudice della controversia pervenire a diverse conclusioni sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito - il datore di lavoro, nel momento in cui opta per l'immediato licenziamento del dipendente, anziche' chiedere, secondo le normali regole contrattuali, la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilita' della prestazione, agisce a suo rischio, che rientra nel principio del "rischio d'impresa", secondo una scelta del legislatore chiaramente rivolta a tutela del soggetto piu' debole; sia perche', quanto alla prescrizione di danno minimo pari a cinque mensilita' di retribuzione, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento complessivo per il fatto di aver simmetricamente riconosciuto al datore di lavoro l'esercizio della facolta'di recesso, idonea ad incidere unilateralmente ed immediatamente nella sfera degli interessi del lavoratore; sia, infine, perche' non sussiste alcuna lesione dell'invocato art. 24 Cost., operando la garanzia costituzionale della difesa entro i limiti del diritto sostanziale. - S. nn. 178/1975, 7/1993, 30/1996. red.: S. Di Palma
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI OPTARE PER IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - MANCATA PREVISIONE DELLA SUBORDINAZIONE DELLA FACOLTA' IN QUESTIONE ALLA SUSSISTENZA DI "GIUSTI MOTIVI", DA VALUTARSI CASO PER CASO DA PARTE DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAZIONALITA' MANIFESTA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 81/1992, O. nn. 160/1992 e 426/1992. red.: G. Leo
sentenza 77/1996massima n. 22220 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UNA INDENNITA' SOSTITUTIVA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E DI LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - OBBLIGAZIONE CON FACOLTA' ALTERNATIVA DAL LATO DEL CREDITORE - ANALOGHE QUESTIONI GIA' DICHIARATE INFONDATE O MANIFESTAMENTE INFONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede la incondizionata facolta' del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto, sollevata sotto il profilo che il diritto all'indennita' sostitutiva sorgerebbe per effetto del licenziamento illegittimo e dovrebbe essere limitato ai casi in cui il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione, sicche' la norma impugnata sarebbe in contrasto, da un lato, con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ponendo una tutela esorbitante rispetto agli interessi in giuoco, se confrontata con quella accordata ai dipendenti delle piccole imprese dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e, dall'altro, violerebbe il principio di liberta' di iniziativa economica privata per l'onere sproporzionato imposto agli equilibri finanziari delle imprese. Invero, analoghe questioni sono state gia' dichiarata non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sent. n. 81/1992, ordd. nn. 160/1992 e 77/1996), ritenendo che l'indennita' sostitutiva non ha funzione di risarcimento aggiuntivo a quello previsto dal precedente comma 4, ma, in connessione col diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, si inserisce in un rapporto obbligatorio avente la struttura di una obbligazione con facolta' alternativa del creditore, essendo attribuita al lavoratore la facolta' insindacabile di "monetizzare" il diritto alla reintegrazione in una prestazione pecuniaria di ammontare fisso. Tale facolta' non puo' essere arbitrariamente vanificata dal datore di lavoro revocando il licenziamento in corso di giudizio allo scopo di impedire la pronuncia sull'ordine di reintegrazione, che e' il presupposto di esercizio della facolta' medesima (a meno che la revoca non sia accettata dal lavoratore). La norma, quindi, non puo' essere ritenuta irrazionale, mentre la posizione delle imprese incluse nell'area della "tutela reale" dei lavoratori contro i licenziamenti non puo' essere confrontata con quella delle imprese incluse nell'area della "tutela obbligatoria", trattandosi di posizioni differenziate dalla legge secondo il criterio della dimensione dell'impresa, piu' volte ritenuto giustificato dalla Corte. - V. S. nn. 81/1992, 44/1996; O. nn. 160/1992, 77/1996. red.: A. Franco
Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, DELLA TUTELA DEL LAVORO, NONCHE' DELLA TUTELA DELLA DIGNITA' SOCIALE DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'attribuzione, al lavoratore illegittimamente licenziato, del diritto di optare tra la reintegrazione nel posto di lavoro, ordinata dal giudice, ed il pagamento, in proprio favore, di un'indennita' sostitutiva, non puo' in alcun modo ritenersi offensivo del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in ogni sua forma e applicazione; ne' puo' violare i limiti posti all'iniziativa economica privata, trattandosi di un diritto potestativo del lavoratore, che non ha funzione di conformazione dell'attivita' dell'imprenditore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4, 35 e 41, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quarto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
sentenza 81/1992massima n. 17974 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO AD IPOTESI DI DIMISSIONI INDENNIZZATE - ESCLUSIONE (IN BASE ALL'EFFETTIVO SIGNIFICATO DELLA NORMA CENSURATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che consente al lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un'indennita' sostitutiva, non configura una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal rapporto di lavoro, ma un'obbligazione con facolta' alternativa del creditore, il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrazione del lavoratore, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Non puo', pertanto, valutarsi la conformita' della predetta norma al principio di eguaglianza confrontandola con 'tertia comparationis' tratti da norme relative a casi di dimissioni indennizzate, quali quelli (dimissioni per giusta causa e dimissioni della lavoratrice licenziata per causa di matrimonio) previsti dagli artt. 2119 cod. civ. e 2, L. n. 7 del 1963. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione agli articoli ultimi citati - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
sentenza 81/1992massima n. 17975 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA ESORBITANZA DELL'AMMONTARE DI ESSA - INSUSSISTENZA DI UN'IRRAZIONALITA' MANIFESTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Per costante giurisprudenza della Corte, una valutazione di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. puo' essere fondata, in mancanza di 'tertia comparationis', soltanto su una irrazionalita' manifesta, irrefutabile, quale non puo' riscontrarsi nel previsto ammontare (quindici mensilita' di retribuzione globale) dell'indennita' sostitutiva che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della razionalita' - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
sentenza 81/1992massima n. 17976 Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO ALLA DISCIPLINA DELLA CLAUSOLA PENALE - ESCLUSIONE (ATTESA LA NATURA NON RISARCITORIA DELLA SUDDETTA INDENNITA') - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'indennita' che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro ordinata dal giudice, non ha funzione risarcitoria ne' di pena privata, onde, rispetto ad essa, la disciplina della clausola penale non puo' costituire un 'tertium comparationis' ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.
Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La facolta' del lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere un'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - prevista dall'art. 18, comma quinto, L. n. 300 del 1970 (come modificato dall'art. 1, L. n. 108 del 1990) - non viola la liberta' di iniziativa economica privata, in quanto non costituisce 'ex se' un limite del potere organizzativo dell'impresa, bensi' presuppone il limite stabilito dal primo comma (non impugnato) dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, concorrendo a determinare, secondo una valutazione discrezionale del legislatore, le conseguenze dell'accertamento della sua violazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 41, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108). - v. anche S. 81/1992.
Riguarda ancheart. 1 legge 108/1990