Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

224 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

Pagina 5 di 5 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 201ª alla 224ª delle 224 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10082/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Aziende con almeno cinquanta dipendenti - TFR - Periodo successivo al 1°.1.2007 - Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 - Quote non versate dal datore al Fondo di tesoreria - Natura - Retributiva - Conseguenze - Legittimazione del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    In tema di TFR, nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006 per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo.

    Rv. 674794-01Rassegna di aprile 2025, p. 263Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2120 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10082/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Fondo di tesoreria - Omesso versamento delle quote di TFR - Natura retributiva - Richiamo, ex art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 alle norme in tema di contributi - Significato.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.

    Rv. 674794-02Rassegna di aprile 2025, p. 263Art. 2120 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10084/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 674783-01Rassegna di aprile 2025, p. 262Art. 2115 c.c. · Art. 2116 c.c. · Art. 2751-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9526/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Libertà sindacale - Contenuto - Libertà delle forme organizzative e delle modalità di azione - Sussistenza - Limiti - Azione collettiva di astensione dal turno con espletamento dell’attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore - Liceità - Conseguenze - Licenziamenti - Nullità.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale

    In ragione dell'ampiezza della libertà sindacale protetta dall'art. 39 Cost. – la quale spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella delle modalità di azione, incontrando i soli limiti dettati per l'esercizio del diritto di sciopero (rappresentati dal rispetto delle posizioni soggettive di rango pari o superiore, quali il diritto alla vita, all'incolumità personale o la libertà dell'iniziativa economica) –, il licenziamento di massa intimato per giusta causa ai partecipanti all'azione collettiva di autotutela (tradottasi, nella specie, nell'astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore) è nullo, per discriminazione e ritorsione, allorquando le modalità della protesta, finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non siano trasmodate in atti violenti o danneggiamenti.

    Rv. 674791-01Rassegna di aprile 2025, p. 259Art. 39 cost. · Art. 4 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9544/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Imprese con più di quindici dipendenti - Licenziamento individuale - Mancata o generica individuazione del fatto - Mera violazione formale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

    In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970.

    Rv. 674752-01Rassegna di aprile 2025, p. 259Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 2 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9256/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Obbligo di fedeltà › Divieto di concorrenza › Patto di non concorrenza

    Patto di non concorrenza - Autonomia rispetto al contratto di lavoro subordinato - Sussistenza - Congruità del corrispettivo - Valutazione ex ante - Necessità.

    Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.

    Rv. 674881-01Rassegna di aprile 2025, p. 257Art. 2125 c.c. · Art. 1346 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9064/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Assunzione in prova

    Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Deduzione dell'illegittimità del patto - Onere della prova - A carico del lavoratore - Presunzione di difetto funzionale del patto - Insussistenza - Fattispecie.

    La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato).

    Rv. 674826-01Rassegna di aprile 2025, p. 256Art. 2096 c.c. · Art. 1418 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8706/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Trasferimenti

    Trasferimento - Accordo sindacale - Individuazione del personale da trasferire - Valorizzazione della sola anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato - Contrarietà alla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

    Nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022).

    Rv. 674798-01Rassegna di aprile 2025, p. 255Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8710/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Prestazione del lavoro

    Poteri datoriali di controllo - Ricorso alle agenzie investigative - Presupposti - Comportamenti suscettibili di rilevanza penale o di lesione del patrimonio e dell'immagine aziendale - Fattispecie.

    In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003).

    Rv. 674756-01Rassegna di aprile 2025, p. 254Art. 8 Orario di lavoro · Art. 2 statuto dei lavoratori · Art. 3 statuto dei lavoratori · Art. 4 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Comandi e distacchi

    In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 674479-01Rassegna di aprile 2025, p. 253Art. 70 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello StatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8672/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Comandi e distacchi

    L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 674479-02Rassegna di aprile 2025, p. 252Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8675/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Concorsi

    Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diritto soggettivo - Esclusione - Potere discrezionale della P.A. - Limiti - Conseguenze - Inadempimento da parte della P.A. degli obblighi c.d. strumentali - Presupposti - Fattispecie.

    In materia di pubblico impiego, la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore).

    Rv. 674489-01Rassegna di aprile 2025, p. 251Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello StatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2157/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Personale di vigilanza

    Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Prestazione del lavoro

    L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

    Rv. 673673-01Rassegna di gennaio 2025, p. 109Art. 2104 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 33 Legge 104 · Art. 2 statuto dei lavoratori e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2066/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Procedimento disciplinare - Art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27.4.2015 - Difese del lavoratore - Rispetto del termine di cinque giorni - Ricezione da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Inoltro - Sufficienza - Ragioni.

    In tema di procedimento disciplinare, l'art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni, va interpretato in maniera conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.

    Rv. 673742-01Rassegna di gennaio 2025, p. 109Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2101/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 673671-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108Art. 2120 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1864/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia del T.F.R. - Requisiti - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Accertamento giudiziale del credito - Necessità - Società cancellata dal registro delle imprese - Accertamento nei confronti dei soci - Riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.

    L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.

    Rv. 673667-01Rassegna di gennaio 2025, p. 107Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2945 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1866/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo

    Le disposizioni limitative della contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2020, e successivi provvedimenti di proroga, riguardano solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico ex art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, non si applicano ai rapporti di lavoro con il Comune di Palermo costituti con contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base delle menzionate disposizioni limitative, aveva negato a un dipendente del Comune di Palermo gli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per le imprese edili e dal contratto integrativo provinciale, pacificamente applicati al suo rapporto di lavoro in forza del citato d.l. n. 96 del 1986).

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 673668-01Rassegna di gennaio 2025, p. 106Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1881/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Sospensione del rapporto

    In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 673670-01Rassegna di gennaio 2025, p. 108Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1818/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 673665-01Rassegna di gennaio 2025, p. 105Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1227/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Abuso - Verifica - Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza - Dati quantitativi - Insufficienza - Necessità di una valutazione complessiva - Conseguenze.

    In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

    Rv. 673569-01Rassegna di gennaio 2025, p. 102Art. 33 Legge 104 · Art. 1375 c.c. · Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1229/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione

    Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.

    Rv. 673570-01Rassegna di gennaio 2025, p. 101Art. 7 statuto dei lavoratori · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 604/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di intervento del Consiglio di disciplina - Licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro - Nullità per violazione di norma imperativa - Conseguenze - Sentenza della Corte cost. n. 22 del 2024 - Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore alla reintegrazione - Sussistenza.

    Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

    Rv. 673565-01Rassegna di gennaio 2025, p. 98Art. 2 tutele crescentiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 605/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie

    Persona in condizione di handicap - Richiesta di accomodamenti ragionevoli - Diritto alla partecipazione al procedimento - Obbligo datoriale di individuazione - Sussistenza - Rifiuto - Conseguenze - Domanda giudiziale di condanna del datore all'adozione delle misure necessarie - Effetti - Individuazione ad opera del giudice del merito - Fattispecie.

    La richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporne l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "smart working" durante la pandemia da Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità).

    Rv. 673386-01Rassegna di gennaio 2025, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 276/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

    Rv. 673385-01Rassegna di gennaio 2025, p. 96Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia