Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10082/2025
Aziende con almeno cinquanta dipendenti - TFR - Periodo successivo al 1°.1.2007 - Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 - Quote non versate dal datore al Fondo di tesoreria - Natura - Retributiva - Conseguenze - Legittimazione del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza.
In tema di TFR, nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006 per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo.
Rv. 674794-01Rassegna di aprile 2025, p. 263Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2120 c.c.Dove leggere la sentenza