Corte di cassazione · Massimario

Igiene e sanità pubblica

Voce 097 della classificazione del Massimario

45 massime, da pronunce dal 5 gennaio 2025 al 25 aprile 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Servizio sanitario nazionale40 massime
  • Malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene)2 massime
  • Assistenza sanitaria1 massima
  • Attività soggette a vigilanza sanitaria1 massima
  • Professioni ed arti sanitarie1 massima
  • Sanità dell'ambiente1 massima

Massime della Corte di cassazione

45 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11147/2026

    Attività soggette a vigilanza sanitaria › Specialità medicinali (produzione e commercio)

    Sanzioni amministrative - Medicinali a uso umano - D.lgs. n. 219 del 2006 - Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

    Professioni ed arti sanitarie › Servizio farmaceutico › Esercizio della farmacia › Medicinali › Vendita

    In materia di sanzioni amministrative per violazioni del d.lgs. n. 219 del 2006, le autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso e alla vendita al dettaglio di medicinali a uso umano rispondono a finalità sostanziali di tutela della salute pubblica e di tracciabilità dei farmaci, imponendo la necessaria distinzione tra le due attività, anche quando esercitate dal medesimo soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione amministrativa irrogata al farmacista che, autorizzato alla distribuzione all'ingrosso, aveva acquistato i medicinali da distribuire con il codice della propria attività al dettaglio, trasferendoli poi dal magazzino della farmacia a quello della vendita all'ingrosso).

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative

    Rv. 677921-01Rassegna di marzo 2026, p. 177Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11174/2026

    Servizio sanitario nazionale

    Somministrazione gratuita dei farmaci - Art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998 - Impiego del farmaco con modalità diversa da quella autorizzata - Condizioni - Sperimentazione pregressa con esiti noti e apparsi su riviste scientifiche accreditate in campo internazionale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

    Ai fini della somministrazione gratuita di farmaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998, ove la prescrizione del medico preveda l'impiego di un medicinale per una indicazione o modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, secondo i parametri posti dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, conv. dalla l. n. 648 del 1996 - che richiama l'elenco dei farmaci predisposto ed aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco -, occorre che tale diverso utilizzo sia già noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di erogazione gratuita di un farmaco, prescritto dal medico con modalità di somministrazione - per via endovenosa - non contemplata tra quelle autorizzate, mancando, all'epoca della prescrizione, studi scientifici accreditati a livello internazionale per essere il paziente il primo soggetto della sperimentazione).

    Rv. 678733-01Rassegna di marzo 2026, p. 324Art. 3 cost. · Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10194/2026

    Servizio sanitario nazionale

    Le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche in caso di assistenza domiciliare integrata, in quanto necessarie ad assicurare in concreto la tutela del diritto alla salute ed alle cure, sono incluse in quelle poste integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che le prestazioni sanitarie non sono eseguibili se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, in quanto avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevi la prevalenza delle une rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una minore disabile all'assistenza domiciliare ventiquattro ore al giorno, da ripartirsi tra assistenza infermieristica, socio-sanitaria, ed assistenza sanitaria continuativa).

    Classificata anche sotto: Assistenza e beneficenza pubblica › Prestazioni assistenziali

    Rv. 678697-01Rassegna di marzo 2026, p. 317Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9851/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali

    Obbligazioni delle ASL - Natura "querable" - Conseguenze.

    Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, con la conseguenza che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 677630-01Rassegna di marzo 2026, p. 262Art. 1182 c.c. · Art. 1219 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8693/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura)

    La domanda di risarcimento del danno da ritardato rilascio di accreditamento a struttura sanitaria privata appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'accreditamento, presupponendo una valutazione discrezionale tanto dei requisiti soggettivi del richiedente, quanto del quadro complessivo dell'offerta sanitaria nella quale il richiedente sarà inserito, è una concessione, la quale non rimuove un limite all'esercizio d'un diritto preesistente, ma attribuisce al soggetto accreditato una facoltà per l'avanti inesistente, ovvero stipulare contratti ex art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 con le singole ASL; né il danno così prospettato è riconducibile a quello da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della P.A. - comunque devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie a lui riservate - il quale implica l'esistenza di un provvedimento solo apparentemente legittimo, e non il mero auspicio della sua adozione.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 677633-01Rassegna di marzo 2026, p. 20Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 4 Istituzione dei tribunali amministrativi regionaliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6475/2026

    Malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) › Vaccinazione

    Domanda di risarcimento dei danni da vaccinazione obbligatoria - Allegazione e prova dello specifico comportamento colposo dell'amministrazione sanitaria - Necessità - Fattispecie.

    L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti da vaccinazione obbligatoria (nella specie, quella antivaiolosa ex artt. 266 del r.d. n. 1265 del 1934 e 1 della l. n. 891 del 1939) postula l'allegazione e prova, da parte dell'attore, dello specifico comportamento colposo tenuto dall'amministrazione sanitaria, pur nell'attuazione dell'obbligo normativo.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile

    Rv. 678231-01Rassegna di marzo 2026, p. 216Art. 266 Testo unico sanitarie · Art. 1 Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4187/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali

    A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, attuata con la l. n. 421 del 1992 e con il d.lgs. n. 502 del 92, alle aziende sanitarie locali dotate di personalità giuridica pubblica sono stati trasferiti il patrimonio immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della suddetta legge faceva parte del patrimonio dei comuni, nonché i beni immobili, che, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 677449-01Rassegna di febbraio 2026, p. 60Art. 65 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 66 Istituzione del servizio sanitario nazionaleDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3868/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali

    La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 677325-02Rassegna di febbraio 2026, p. 10Art. 63 TU pubblico impiego · Art. 20 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2894/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Personale dipendente › A rapporto convenzionale

    Medici specialisti ambulatoriali - Trattamento economico - Compensi per i consulti di cui all'allegato 3 dell'ACN 30 luglio 2015 - Ricomprensione all'interno della quota di compenso variabile - Sussistenza - Attribuzione dei compensi - Condizioni.

    In tema di trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, i compensi previsti per l'attività di consulto di cui all'allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30 luglio 2015 vanno ricondotti, ai sensi dell'art. 41, comma 8, lett. b) del medesimo Accordo, nell'ambito della disciplina della quota di compenso definita "variabile", sicché la loro erogazione può essere disposta, in via aggiuntiva rispetto ai compensi per i compiti ordinari del medico, se ed in quanto oggetto di specifica determinazione, in sede di programmazione degli obiettivi costituenti il presupposto generale del trattamento relativo a detta quota, prevista da tale disposizione.

    Rv. 677848-01Rassegna di febbraio 2026, p. 95Art. 40 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 2375/2026

    Servizio sanitario nazionale › Organizzazione territoriale › Unità sanitarie locali › Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e tutela giurisdizionale

    Lavoratori tossicodipendenti - Artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Diritto alla conservazione del posto di lavoro - Condizioni - Conseguenze in tema di licenziamento - Fattispecie.

    Il lavoratore del quale sia stata accertata la dipendenza da stupefacenti ha diritto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla conservazione del posto di lavoro se si sottopone ad un programma terapeutico-riabilitativo, e se lo porta positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, sicché durante questo periodo egli non può essere licenziato per tale sua condizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, disponendone la reintegrazione, poiché lo stesso, nel periodo tra l'accertamento dell'assunzione di stupefacenti e l'incolpazione disciplinare, aveva manifestato la volontà, ribadita in audizione disciplinare, di compiere un percorso di disintossicazione, poi effettivamente intrapreso).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 677815-02Rassegna di febbraio 2026, p. 92Art. 124 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 125 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 18 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 1103/1988Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, riapprovata il 25 marzo 1985, dal titolo "Collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici inseriti nelle graduatorie previste dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

  • Ordinanza n. 343/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 6 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28…

  • Ordinanza n. 124/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Dispositivo: Dichiara ;la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 e del numero 2 di cui all'allegato c) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" sollevata, in riferimento agli…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 416/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 6 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 462/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. F), terzo comma, del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", sollevata, in riferimento all'art. 3 della…

  • Ordinanza n. 656/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata in riferimento agli artt. 5, 39, 98 e 128 Cost., dal T.A.R. Abruzzi, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia