Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 789/2026
Violazione di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali - Attuazione mediante forme atipiche ed estemporanee - Antisindacalità - Esclusione - Condizioni.
La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, può non integrare una condotta antisindacale, ai fini della tutela ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove si accerti che gli interessi alla partecipazione garantiti da tali disposizioni sono stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze dettate dalla situazione di fatto esistente, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, sono oggettivamente idonee ad assicurarne gli scopi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la condotta antisindacale di una ATS che, nel contesto iniziale dell'epidemia Covid-19, aveva utilizzato la messaggistica "Whatsapp" come strumento di informazione e confronto con l'organizzazione sindacale sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro).
Rv. 677404-01Rassegna di gennaio 2026, p. 91Dove leggere la sentenza