Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

224 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 100ª delle 224 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 789/2026

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Violazione di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali - Attuazione mediante forme atipiche ed estemporanee - Antisindacalità - Esclusione - Condizioni.

    La violazione, da parte del datore di lavoro, di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto con le organizzazioni sindacali, può non integrare una condotta antisindacale, ai fini della tutela ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove si accerti che gli interessi alla partecipazione garantiti da tali disposizioni sono stati in concreto assicurati, in ragione di giustificate contingenze dettate dalla situazione di fatto esistente, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, sono oggettivamente idonee ad assicurarne gli scopi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la condotta antisindacale di una ATS che, nel contesto iniziale dell'epidemia Covid-19, aveva utilizzato la messaggistica "Whatsapp" come strumento di informazione e confronto con l'organizzazione sindacale sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro).

    Rv. 677404-01Rassegna di gennaio 2026, p. 91Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 698/2026

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro, con la conseguenza che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 677402-01Rassegna di gennaio 2026, p. 89Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 700 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34619/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Rinunzie e transazioni

    Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.

    In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".

    Rv. 677192-01Rassegna di dicembre 2025, p. 157Art. 1411 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 2049 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 33777/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione

    Cambio appalto e cd. clausola sociale - Domanda di assunzione ex 2932 c.c. - Efficacia processuale - Dal giudicato - Effetto costitutivo - Retroazione - Diritto del lavoratore - Dalla scadenza del termine essenziale alla sentenza in giudicato - Risarcimento del danno - Fondamento - Aliunde perceptum - Detrazione - Presupposti - Fattispecie.

    La sentenza di accoglimento della domanda con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'adempimento della cd. clausola sociale - prevedente l'obbligo a carico dell'impresa che subentra nell'appalto di assumere i dipendenti di quella uscente - acquista efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma l'effetto costituivo del contratto di lavoro non concluso si produce retroattivamente sin dalla scadenza del termine, previsto dalle parti sociali come essenziale, per l'assunzione; da tale retroattività, tuttavia, in forza del principio di corrispettività, non discende l'obbligo dell'imprenditore inadempiente di corrispondere le retribuzioni medio termine maturate ma solo quello, di natura risarcitoria, di reintegrare il lavoratore di tutte le utilità, anche reddituali, che avrebbe conseguito qualora il contratto fosse stato concluso, sicché, in forza del principio della compensatio lucri cum damno, nella liquidazione occorre tenere conto dell'aliunde perceptum, in relazione ai soli redditi conseguiti attraverso l'impiego della medesima capacità e attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, nel liquidare il danno subito dal lavoratore per l'inadempimento dell'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante nell'appalto, aveva detratto dal risarcimento dovutogli i ratei di pensione di anzianità medio tempore conseguiti).

    Rv. 677359-01Rassegna di dicembre 2025, p. 155Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32963/2025

    Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) › Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) › Professioni intellettuali › Compenso (onorario)

    Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 676489-01Rassegna di dicembre 2025, p. 69Art. 2233 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32835/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Impianti audiovisivi

    In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 677129-01Rassegna di dicembre 2025, p. 151Art. 55-quater TU pubblico impiego · Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 55-bis TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32842/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Carriera › Concorsi interni

    Selezione del personale - Potere discrezionale del datore di lavoro - Obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di selezione del personale, la discrezionalità del datore di lavoro nella gestione dell'impresa, pur non sindacabile nel merito, deve essere esercitata, per non degenerare in arbitrio, nell'osservanza degli obblighi generali di correttezza e buona fede, i quali impongono, anche al fine di assicurare parità di trattamento tra i lavoratori, trasparenza nelle procedure e nei criteri di scelta adottati, con la conseguenza che integra inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire, anche in sede giudiziale, i criteri e le motivazioni seguite in fase di assunzione nella scelta del personale ritenuto idoneo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrare inadempimento contrattuale la condotta del datore di lavoro, il quale, a fronte di un accordo sindacale di incremento dei livelli occupazionali, sia mediante trasformazione di contratti da part time a full time, sia attraverso un piano di nuove assunzioni, non aveva esplicitato i criteri con i quali si era proceduto ad accogliere, tra i vari dipendenti che ne avevano fatto domanda, l'istanza di trasformazione e all'assunzione di nuovi dipendenti).

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 677221-01Rassegna di dicembre 2025, p. 152Art. 41 cost. · Art. 30 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32659/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Somministrazione di lavoro - Valutazione del rischio per la sicurezza - Contenuto - Fondamento.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    In tema di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati, l'art. 32 del d.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui vieta il ricorso al contratto di somministrazione da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la suddetta valutazione, va coordinato - in ossequio al principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alle direttive europee nn. 91/383/CEE e 2008/104/CE - con il disposto dell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'efficacia della protezione antinfortunistica, tenuto conto dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto e della conseguente ridotta familiarità dei lavoratori somministrati con l'ambiente lavorativo e gli strumenti di lavoro, con la conseguenza che il documento di valutazione dei rischi dei predetti lavoratori deve contenere l'individuazione, formale e preventiva, dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale e identificare le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli e le procedure per la loro concreta attuazione.

    Rv. 677150-01Rassegna di dicembre 2025, p. 149Art. 28 t.u.s.l. · Art. 32 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32118/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Caratteri del rapporto individuale › Rapporto del socio

    Cooperative - Socio lavoratore subordinato impiegato in appalti - Retribuzione - Adeguatezza - Parametro delle "prestazioni analoghe" - Applicazione - Fattispecie

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Criteri di applicazione

    In tema di società cooperative, la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione spettante al socio lavoratore subordinato, impiegato in appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 142 del 2001, va compiuta, in attuazione dell'art. 36 Cost., tenendo conto anche della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della committente ove essa, per categoria contrattuale e/o merceologica, contempli "prestazioni analoghe" a quelle del lavoratore che denunci l'inadeguatezza della sua retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, al fine di stabilire la conformità della retribuzione ai parametri di proporzionalità commisurata non solo alla quantità del lavoro svolto, ma anche alla sua qualità, aveva omesso di effettuare la comparazione tra il trattamento economico riservato dal contratto "innaturale" applicato al rapporto - c.c.n.l. trasporto, merci, logistica - e quello garantito dal contratto collettivo connaturale, per categoria contrattuale e merceologica, all'attività oggetto di appalto (c.c.n.l. cooperative alimentari).

    Rv. 677139-01Rassegna di dicembre 2025, p. 145Art. 36 cost. · Art. 1 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore · Art. 3 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratoreDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31843/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione

    In tema di dirigenza medica del Servizio Sanitario nazionale, le disposizioni di cui all'art. 60 del c.c.n.l. di comparto del 5 dicembre 1996 e all'art. 53 del c.c.n.l. dell'8.6.2000, che regolano la formazione dei fondi aziendali per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti medici, vanno interpretate, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all'art. 1363 c.c., nel senso che l'incremento delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione non è collegato, in maniera automatica ed in percentuale, all'aumento della dotazione organica, ma necessita di una preventiva valutazione di congruità e, dunque, dell'adozione di determinazioni aziendali.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 677138-01Rassegna di dicembre 2025, p. 144Art. 1363 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31312/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Repêchage - Presupposto - Posizione lavorativa attribuibile - Stipula di un contratto autonomo - Obbligo di ricollocamento - Sussistenza - Fondamento.

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.

    Rv. 677123-01Rassegna di dicembre 2025, p. 141Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 41 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31339/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Medici professori universitari - Impiego presso aziende ospedaliere - Regime di perequazione - Regolazione dei rapporti di lavoro attraverso Protocolli d'intesa - Successione di Protocolli nel tempo - Trattamenti meno favorevoli - Ammissibilità - Limiti.

    In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.

    Rv. 677317-01Rassegna di dicembre 2025, p. 141Art. 3 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31120/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Mansioni superiori - Sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni - Esclusione - Limiti.

    L'assegnazione a mansioni superiori in sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto non dà diritto alla definitiva attribuzione delle suddette mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 81 del 2015) e della contrattazione collettiva applicabile, a meno che, alla luce delle circostanze del caso concreto - tra le quali particolare rilievo riveste l'eccessiva durata della assegnazione -, non sia ravvisabile un abuso da parte del datore di lavoro ai danni della professionalità del sostituto.

    Rv. 677014-01Rassegna di novembre 2025, p. 111Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 31008/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo

    Contratto collettivo - Clausola impositiva del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 677122-01Rassegna di novembre 2025, p. 110Art. 409 c.p.c. · Art. 410 c.p.c. · Art. 412 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 30781/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Natura subordinata del rapporto - Criteri e modalità di apprezzamento - Fattispecie.

    Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della natura (nella specie, intellettuale) delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che hanno valore di indizi probatori della subordinazione - quali la durata del rapporto, il carattere indispensabile delle mansioni, lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'utilizzazione di mezzi e attrezzature di proprietà del datore di lavoro, la presenza continuativa nella sede ove si svolge l'attività imprenditoriale in orari imposti dalle relative esigenze e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di qualsivoglia profilo di rischio di impresa -, da valutarsi in modo globale e non atomistico, per desumere se la prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto dell'organizzazione produttiva altrui e se del relativo risultato è destinato ad appropriarsi solo il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione (cd. condizione di "doppia alienità"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in ragione della valutazione atomistica dei suddetti criteri, aveva escluso il carattere subordinato dell'attività di regista, svolta dal ricorrente per circa dieci anni in relazione a specifiche produzioni radiofoniche).

    Rv. 677121-01Rassegna di novembre 2025, p. 109Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 30691/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Dirigente

    La responsabilità dello Stato membro per omessa o carente attuazione di una direttiva comunitaria postula che il risultato prescritto da quest'ultima implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; che il contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa; che vi sia un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato ad alcuni dirigenti medici il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE - volta ad attribuire ai lavoratori il diritto a un periodo minimo di riposo giornaliero di undici ore consecutive -, non essendo dato apprezzare, dall'angolo visuale del nesso causale, se e in che misura la prestazione di attività lavorativa per una durata eccedente i limiti fissati dalle norme unionali fosse conseguenza della fissazione, su base legale o contrattuale, di turni e orari settimanali non conformi a quelle regole e non invece del consapevole e volontario superamento di quei limiti, pur stabiliti conformemente a tali norme dalla contrattazione collettiva, in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati e, dunque, del rispetto del "vincolo di risultato", proprio dell'impostazione aziendalistica connotante lo statuto dei medici dirigenti nell'ordinamento interno).

    Classificata anche sotto: Comunità europea · Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 676898-01Rassegna di novembre 2025, p. 83Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29809/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Condotta antisindacale - Requisiti - Idoneità, anche potenziale, a limitare la libertà sindacale - Sufficienza - Dolo o colpa - Irrilevanza - Fattispecie.

    Ai fini della qualificazione di una condotta come antisindacale è sufficiente l'elemento oggettivo dell'attitudine, anche solo potenziale, del comportamento del datore di lavoro a ledere gli interessi tutelati, irrilevante essendo la natura dolosa o colposa della stessa, posto che l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore circa la portata della sua condotta ovvero per effetto della sua adesione a una determinata associazione di categoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva escluso la natura antisindacale della condotta consistita nel negare ad alcuni lavoratori - in attuazione delle direttive promananti da un'associazione di categoria - la possibilità di essere assistiti, in sede di conciliazione, dai rappresentanti del sindacato di appartenenza).

    Rv. 677008-01Rassegna di novembre 2025, p. 105Art. 28 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29738/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Libertà sindacale › Repressione della condotta antisindacale

    Obbligo legale del datore di lavoro di condurre trattative con tutte le organizzazioni sindacali - Insussistenza - Corrispondente previsione di fonte convenzionale - Ammissibilità - Inadempimento del datore - Conseguenze - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

    Pur non esistendo, in capo al datore di lavoro, un obbligo legale di stipulare accordi con tutte le organizzazioni sindacali, lo stesso può essere previsto da una fonte convenzionale, integrando, in tal caso, il rifiuto datoriale condotta antisindacale ex art. 28 st.lav., ove traducentesi in un comportamento contrario a buona fede suscettibile di ledere le prerogative della controparte sindacale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver concluso più volte con il sindacato ricorrente un accordo collettivo di durata annuale, con previsione di un nuovo incontro alla scadenza, aveva infine formulato una proposta non trattabile di rinnovo dell'accordo con riduzione della relativa durata, rifiutando ogni successiva richiesta sindacale di interlocuzione).

    Rv. 677003-01Rassegna di novembre 2025, p. 101Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 1375 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29740/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Sospensione del rapporto › Sciopero

    Diritto di sciopero - Potere del datore di lavoro di adottare misure idonee a limitare i danni economici derivanti dall'astensione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

    La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimevano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).

    Rv. 677004-01Rassegna di novembre 2025, p. 101Art. 40 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2104 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29754/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Degradazione al chirografo del credito per il t.f.r. - Pregiudizio al diritto di surroga dell'INPS - Conseguenze - Responsabilità dell'assicurato ex art. 1916, comma 3, c.c. - Configurabilità.

    La degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'Inps far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.

    Rv. 677120-01Rassegna di novembre 2025, p. 102Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2751-bis c.c. · Art. 1916 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29754/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Falcidia del credito per il t.f.r. - Condizionamento alla misura della prestazione a carico dell'INPS - Ragioni.

    La falcidia di parte del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982, poiché tale norma correla l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma anche all'accertamento dell'esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e riconosciuta nella pronuncia di omologa del concordato.

    Rv. 677120-02Rassegna di novembre 2025, p. 102Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29455/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale tecnico e artistico - Contratti a tempo determinato conclusi nella vigenza degli artt. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010; 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, e 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 59 del 2019 - Interpretazione conforme alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018 in causa C-331/17 - Necessità - Conseguenze - Ragioni giustificative temporanee del ricorso al contratto a termine - Accertamento - Necessità - Ragioni.

    In materia di assunzioni a tempo determinato del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, la disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64 del 2010 (nella sopraggiunta vigenza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 34 del 2014, soppressivo del requisito della causalità del termine) e dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, anteriormente all'adeguamento operato con il d.l. n. 59 del 2019, va interpretata in conformità alla sentenza della CGUE del 25 ottobre 2018, in causa C-331/17, nel senso che la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, fermo il venir meno degli oneri di specificazione formale, deve valutarsi verificando la sussistenza del requisito della necessaria temporaneità e provvisorietà dell'occasione di lavoro, quale presupposto connaturato alla specialità della normativa dettata per le fondazioni anzidette, per evitare che, coniugandosi l'assenza di causalità del termine con la mancanza di un limite di durata massimo, si determini nel sistema interno l'assenza di misure di prevenzione degli abusi, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

    Rv. 677000-01Rassegna di novembre 2025, p. 99Art. 29 jobs act · Art. 19 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29577/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Somministrazione di lavoro - Reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore - Limite temporale massimo di ventiquattro mesi - Sussistenza - Superamento - Conseguenze.

    In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (come modificato dal d.l. n. 87 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2018), al limite temporale complessivo di ventiquattro mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

    Rv. 677001-01Rassegna di novembre 2025, p. 100Art. 1344 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28976/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Interpretazione

    Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - Iscrizione - Presupposti.

    Ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.

    Rv. 677017-01Rassegna di novembre 2025, p. 94Art. 1362 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29038/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Carriera › Concorsi interni

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disposizione di cui all'art. 21-quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 - che autorizza il Ministero della Giustizia a indire procedure selettive interne per la progressione di carriera dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge - ha natura meramente programmatica e non attribuisce, dunque, alcun diritto agli interessati, di modo che non può riconoscersi natura perentoria al termine del 30 giugno del 2019, contemplato dal successivo accordo sindacale del 26 aprile 2017 per la definizione della procedura, essendo subordinato l'impegno assunto dall'Amministrazione con tale accordo al rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 21-quater.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 677062-01Rassegna di novembre 2025, p. 97Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28902/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Comandi e distacchi

    Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria ex art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica · Impiego pubblico

    Rv. 677016-01Rassegna di novembre 2025, p. 93Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 30 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28651/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    La previsione, a norma dell'art. 1, commi 465 e 466 della l. n. 296 del 2006 (applicabile ratione temporis), di un tetto massimo per i compensi degli amministratori di società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, ha natura eccezionale, risultandone così preclusa l'applicazione in via analogica ed estensiva a fattispecie da essa non espressamente disciplinate, in quanto norma di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale la suddetta disciplina era stata analogicamente applicata a un'associazione riconosciuta di diritto privato, sull'erroneo presupposto che avesse portata generale, siccome finalizzata al contenimento della spesa pubblica).

    Classificata anche sotto: Fonti del diritto

    Rv. 676835-01Rassegna di ottobre 2025, p. 131Art. 1362 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28367/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.

    La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).

    Rv. 676850-01Rassegna di ottobre 2025, p. 129Art. 2119 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27722/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Associazioni sindacali › Immunità › Sindacati (postcorporativi) › Attività sindacale (conciliazione delle parti) › Contributi

    Abrogazione referendaria dell'art. 26, comma 2, st.lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessazione del solo obbligo legale - Sussistenza - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Rifiuto ingiustificato del datore - Condotta antisindacale - Sussistenza - Fondamento.

    L'abrogazione dell'art. 26, comma 2, st.lav., a seguito del referendum del 1995, non ha determinato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, limitandosi a farne venir meno l'obbligo legale, con la conseguenza che i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere dalla retribuzione i contributi da versare al sindacato stesso, configurandosi, a fronte di un rifiuto ingiustificato, un inadempimento rilevante sul piano civilistico e suscettibile di integrare anche una condotta antisindacale, siccome posto in essere in violazione sia del diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

    Rv. 676775-01Rassegna di ottobre 2025, p. 126Art. 1260 c.c. · Art. 26 statuto dei lavoratori · Art. 28 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27738/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Accertamento della natura subordinata del rapporto - Determinazione del trattamento economico - Principio del riassorbimento - Applicabilità al t.f.r. - Esclusione - Conseguenze.

    Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.

    Rv. 676773-01Rassegna di ottobre 2025, p. 127Art. 2094 c.c. · Art. 2099 c.c. · Art. 2120 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27634/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina interna del rapporto dirigenziale deve essere letta in coerenza con i principi eurounitari in materia di contratti a termine e nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE in ordine alla repressione degli abusi, con la conseguenza che, per i contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 (ratione temporis applicabile), la facoltà di rinnovo deve essere esercitata in presenza di esigenze temporanee della P.A. e nel rispetto del termine di durata massimo stabilito, il quale non può essere superato attraverso la reiterazione di incarichi per esigenze ordinarie, anche se su posti diversi.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 676821-02Rassegna di ottobre 2025, p. 125Art. 110 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 19 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27321/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Infortunio sul lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del committente - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

    In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. per infortunio sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende anche al committente, pur non potendo esigersi da costui un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della relativa responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente della situazione di pericolo e della carenza o inadeguatezza delle misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice, travolto da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto, aveva riconosciuto la responsabilità del Comune committente per avere avallato un piano di sicurezza e coordinamento dei lavori inidoneo a prevenire l'evento, costituente la concretizzazione di un rischio preesistente all'inizio dei lavori e percepibile da parte dell'ente medesimo, nella cui disponibilità giuridica rientrava il territorio all'interno del quale si trovava l'edificio in questione).

    Rv. 676721-02Rassegna di ottobre 2025, p. 85Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27321/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Infortunio sul lavoro - Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Responsabilità del committente - Esonero - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto nominato.

    In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008), non esonera da responsabilità il committente, al quale, in ragione del suo ruolo nell'ideazione, programmazione, progettazione e finanziamento dell'opera oggetto del contratto, è attribuita una posizione di garanzia ex lege che implica un controllo che non si arresta sul piano meramente formale (risolvendosi nella verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) ma esige un controllo sostanziale volto ad accertare che il soggetto nominato adempia agli obblighi su di esso incombenti, verificando l'adeguatezza del suddetto piano per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

    Rv. 676721-03Rassegna di ottobre 2025, p. 86Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 27189/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    In tema di pubblico impiego privatizzato, la disciplina di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, relativa ai rapporti di lavoro dirigenziale a termine con i Ministeri e gli enti pubblici non economici nazionali, è speciale e non compatibile con quella generale sui contratti a tempo determinato e va, comunque, interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE sul lavoro a tempo determinato (nel rispetto delle precisazioni fornite dalla CGUE sul tema della repressione degli abusi) e, dall'altro, del principio costituzionale dell'accesso all'impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico; ne consegue che la facoltà di rinnovo dei contratti non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma, neanche attraverso l'attribuzione di un incarico diverso, se quest'ultimo afferisca comunque alla normale attività dell'ente, spettando al lavoratore, in ipotesi di illegittima reiterazione dei rapporti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 676649-01Rassegna di ottobre 2025, p. 116Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 97 cost. · Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26954/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Donne › Diritto alla conservazione del posto

    Licenziamento - Diritto potestativo di revoca ex art. 5 l. n. 23 del 2015 - Decorrenza - Dalla data di impugnazione del recesso datoriale - Successiva comunicazione dello stato di gravidanza della lavoratrice - Interruzione o sospensione del termine - Esclusione.

    Il termine perentorio di quindici giorni per l'esercizio del diritto potestativo di revoca del licenziamento, previsto dall'art. 5 della l. n. 23 del 2015, decorre dalla data di impugnazione del recesso datoriale, anche ove quest'ultimo abbia interessato una lavoratrice in gravidanza e indipendentemente dal fatto che, nell'impugnazione suddetta, non si dia conto della gestazione, sicché è irrilevante, ai fini dell'interruzione o sospensione di detto termine, la successiva produzione di documentazione concernente la gravidanza.

    Rv. 676760-01Rassegna di ottobre 2025, p. 113Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 6 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 26173/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno

    Ai fini dell'individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, l'art. 8 del reg. CE n. 593 del 2008 prevede che esso sia regolato dalla legge dello Stato membro con il quale presenta il collegamento più stretto, il che, secondo la giurisprudenza della CGUE, impone al giudice nazionale di valutare, ai fini della protezione del lavoratore quale parte più debole, l'insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro, evidenziando quelle che risultano maggiormente significative, quali ad esempio il luogo di lavoro effettivo, il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività, nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione contro la malattia e l'invalidità, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. (Fattispecie in tema di licenziamento individuale, in cui la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che - anziché determinare l'unica legge applicabile al contratto secondo il suddetto principio di diritto - aveva applicato la legge italiana - segnatamente, l'art. 7 st.lav. - quanto al procedimento di contestazione, e quella rumena quanto alla sanzione disciplinare irrogata).

    Classificata anche sotto: Fonti del diritto

    Rv. 676542-01Rassegna di settembre 2025, p. 109Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26021/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Libertà e dignità del lavoratore › Tutela della salute e dell'integrità fisica

    Infortunio sul lavoro - Azione risarcitoria del lavoratore - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

    Rv. 676574-01Rassegna di settembre 2025, p. 108Art. 2087 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25528/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Criterio di computo - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di turno giornaliera per gli infermieri professionali.

    La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE - come interpretato dalla Corte di Giustizia -, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che questi sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo cui, nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad un infermiere professionale dipendente da una A.S.L., doveva ricomprendersi anche l'indennità di turno giornaliera regolata dalle norme collettive aziendali).

    Rv. 676504-01Rassegna di settembre 2025, p. 104Art. 2109 c.c. · Art. 10 Orario di lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25339/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

    Somministrazione di lavoro - Irregolarità ex art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003 - Conseguenze - Costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore - Effetti - Applicabilità analogica dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.

    L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

    Rv. 676501-01Rassegna di settembre 2025, p. 102Art. 1223 c.c. · Art. 1206 c.c. · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 38 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25180/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.

    L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).

    Rv. 676499-01Rassegna di settembre 2025, p. 101Art. 36 cost. · Art. 2099 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Forma

    Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Natura - Conseguenze - Specificazione dei motivi - Necessità - Modalità.

    In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 676498-01Rassegna di settembre 2025, p. 100Art. 2 Licenziamenti individuali · Art. 35 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia · Art. 56 codice antimafiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Forma

    Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Contratti (anche di lavoro) relativi all'azienda - Subentro dell'amministratore o risoluzione - Termine semestrale per la comunicazione della scelta - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni.

    In tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (ratione temporis applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro) oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 676498-02Rassegna di settembre 2025, p. 100Art. 56 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia · Art. 152 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25120/2025

    In materia di navigazione marittima ed aerea

    "Gente di mare" di cui alla Direttiva 1999/63/CE - Retribuzione dovuta nel periodo feriale - Nozione "europea" - Applicabilità - Criteri di determinazione.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Alla cd. "gente di mare", di cui alla Direttiva 1999/63/CE, si applica la nozione "europea" di retribuzione dovuta nel periodo feriale, al fine di garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, per la cui determinazione occorre verificare se determinate voci economiche, previste dalle disposizioni collettive, abbiano natura retributiva e siano collegate all'esecuzione delle mansioni e correlate allo status personale e professionale del lavoratore (sì da doversi ricomprendere nella retribuzione feriale); se esistano eventuali regole collettive di esclusione (o di riduzione della portata) di ciascuna di esse dalla retribuzione erogata durante le ferie o dalla base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute; se tali regole abbiano, in base ad una valutazione ex ante, potenzialità dissuasiva dalla fruizione delle ferie, in contrasto con la normativa europea.

    Rv. 676578-01Rassegna di settembre 2025, p. 101Art. 2109 c.c. · Art. 36 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24996/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Certificazione verde COVID-19 - Obbligo di esibizione per l'accesso ai luoghi di lavoro - Omissione - Conseguenze - Sospensione della prestazione lavorativa - Licenziamento - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

    In tema di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52 del 2001, conv. dalla l. n. 87 del 2021 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 127 del 2021, conv. dalla l. n. 165 del 2021), la mancata esibizione della stessa da parte del lavoratore, pur in possesso dei requisiti sanitari per ottenerla, comporta esclusivamente la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione, ma non legittima il suo licenziamento, poiché tale obbligo ha il solo scopo di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

    Rv. 676577-01Rassegna di settembre 2025, p. 98Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24849/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Impugnazione

    L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Requisiti (elementi del contratto)

    Rv. 676535-01Rassegna di settembre 2025, p. 95Art. 1359 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1353 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24920/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento collettivo

    Licenziamento per cessazione dell'appalto - Procedura ex art. 24 l. n. 223 del 1991 - Inapplicabilità - Presupposti - Eccezione - Fattispecie.

    La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).

    Rv. 676544-01Rassegna di settembre 2025, p. 97Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 3 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24922/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giusta causa

    Congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 151 del 2001 - Natura e funzione - Utilizzazione per finalità diverse - Conseguenze - Rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa - Configurabilità.

    In tema di congedo parentale, l'art. 32, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

    Rv. 676496-01Rassegna di settembre 2025, p. 97Art. 1 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 32 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 2119 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24807/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Diritto del lavoratore - Presupposti - Adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore - Esclusione - Fondamento.

    In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.

    Rv. 676586-01Rassegna di settembre 2025, p. 95Art. 2116 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionisticaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24676/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda › Diritti del prestatore di lavoro

    Cessione di azienda o di ramo - Lavoratori ceduti - Trattamenti previsti dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso il cedente - Applicabilità - Limiti - Autonoma contrattazione di pari livello presso la cessionaria - Effetti - Onere della prova - Fondamento.

    In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..

    Rv. 676576-01Rassegna di settembre 2025, p. 94Art. 2077 c.c. · Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24681/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Cancellazione della società dal registro delle imprese per assenza di utili - Azione di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle differenze retributive - Ammissibilità - Fondamento - Contraddittorio nei confronti dei soci.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese per mancanza di attivo della liquidazione, se, da un lato, impedisce la condanna dei soci al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di differenze retributive, dall'altro non è ostativa alla pronuncia di accertamento della natura subordinata del rapporto e del diritto alle suddette differenze retributive (da rendersi nel contraddittorio con i soci, quali successori a titolo universale - sia pure sui generis - della società), rispetto alla quale persiste l'interesse ad agire del lavoratore in funzione dell'eventuale accesso al Fondo di garanzia presso l'Inps.

    Classificata anche sotto: Società › Di capitali

    Rv. 676508-01Rassegna di settembre 2025, p. 94Art. 2094 c.c. · Art. 2495 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia