Corte di cassazione · Massimario

Lavoro

Voce 103 della classificazione del Massimario

224 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 151ª alla 200ª delle 224 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18947/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Requisiti - Autonomia funzionale e preesistenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

    Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente).

    Rv. 675846-01Rassegna di luglio 2025, p. 275Art. 2112 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18365/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Contratto a progetto - Recesso ex art. 67 d.lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dall'art.1, comma 23, lett. d, l. n. 92 del 2012) - Presupposti - Giusta causa - Recesso ad nutum - Ammissibilità - Esclusione.

    In tema di contratto a progetto, il recesso per giusta causa integrava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nella formulazione ratione temporis vigente, risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 23, lett. d, della l. n. 92 del 2012), l'unica forma di scioglimento del rapporto, con conseguente nullità del recesso ad nutum, anche ove previsto nel contratto individuale.

    Rv. 675825-01Rassegna di luglio 2025, p. 272Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18067/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Crediti di lavoro - Sospensione della prescrizione in corso di rapporto - Lavoratore autonomo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Prescrizione

    La regola della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi da lavoro subordinato in corso di rapporto - derivante dal combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c., come incisi dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 1966 - non è analogicamente applicabile ai lavoratori autonomi, trattandosi di disciplina eccezionale non applicabile oltre i casi espressamente previsti, che restano regolati dalla norma generale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la sospensione della prescrizione nei confronti di un funzionario sindacale in distacco, il quale svolgeva mansioni di direzione operativa dell'organizzazione sindacale a livello provinciale, pur percependo un trattamento economico corrispondente a quello previsto per i lavoratori subordinati).

    Rv. 676055-01Rassegna di luglio 2025, p. 271Art. 2948 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 2955 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 18070/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Dipendenti pubblici e di società partecipate - Riduzione dei tetti retributivi ex art. 13 d.l. n. 66 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 89 del 2014 - Applicazione ai rapporti di lavoro in corso - Fondamento.

    In tema di limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (nella specie Consap), la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita, a decorrere dal 1° maggio 2014, dall'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014, si applica a tutti i rapporti di lavoro in corso, poiché la disciplina richiamata costituisce un corpus normativo autonomo, abrogativo di tutte le disposizioni precedenti incompatibili, e non una mera modifica dei tetti previgenti, essendo irragionevole la diversa interpretazione nel senso dell'applicazione dello stesso ai soli rapporti di lavoro sorti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, la quale comporterebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti assunti prima del 1° maggio 2014 (che conserverebbero il trattamento di miglior favore della previgente normativa) e quelli assunti successivamente (cui, invece, si applicherebbe la riduzione dei tetti), oltre a porsi in contrasto con le stesse finalità della novella di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

    Rv. 675824-01Rassegna di luglio 2025, p. 271Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 18189/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Mansioni › Diverse da quelle dell'assunzione

    Attribuire di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte - Legittimità - Fondamento - Presupposti.

    Il datore di lavoro può legittimamente attribuire al lavoratore una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (qualifica che, in tal caso, prescinde dalla corrispondenza delle mansioni concretamente svolte rispetto a quelle contemplate dalla contrattazione collettiva), in quanto il principio sancito dall'art. 2103 c.c. - in virtù del quale la qualifica deve corrispondere alle mansioni di assunzione - è stabilito a tutela del prestatore, sicché può essere legittimamente derogato in suo favore dall'autonomia negoziale, sempre che ciò risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non abbia finalità elusive di norme imperative.

    Rv. 675870-01Rassegna di luglio 2025, p. 272Art. 2103 c.c. · Art. 2095 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17549/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Collocamento al lavoro › Violazione delle norme sul collocamento

    Maxi-sanzione per lavoro irregolare - Adozione dei provvedimenti sanzionatori - Competenza dell’Agenzia delle Entrate ex art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223 del 2006 - Ambito temporale di applicazione.

    In tema di cd. maxi-sanzione per lavoro irregolare, in applicazione dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, nella originaria formulazione e come modificato dalla l. n. 183 del 2010, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro nero, sino al 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni constatate" prima del 12 agosto 2006, e, a decorrere dal 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni commesse" prima del 12 agosto 2006.

    Classificata anche sotto: Sanzioni amministrative › Applicazione

    Rv. 675653-01Rassegna di giugno 2025, p. 144Art. 4 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibiliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17550/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Contratti a progetto - Riqualificazione come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - Valutazione del termine triennale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 ratione temporis applicabile - Necessità.

    I contratti a progetto, in caso di riqualificazione (con accertamento giudiziale passato in giudicato) come contratti di lavoro subordinato a termine, devono essere considerati al fine della verifica del superamento del termine triennale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile.

    Rv. 675654-01Rassegna di giugno 2025, p. 145Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 17207/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Collocamento al lavoro

    Società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione di servizio pubblico locale - Reclutamento del personale - Procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche - Applicazione - Conseguenze - Contratti a termine affetti da nullità - Conversione in contratti a tempo indeterminato - Esclusione.

    In forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile ratione temporis), le società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.

    Rv. 675663-01Rassegna di giugno 2025, p. 141Art. 1418 c.c. · Art. 19 Testo unico societa' a partecipazione pubblicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Sospensione del rapporto

    Datore di lavoro - Sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da impossibilità non imputabile della prestazione lavorativa - Conseguenze - Contributi previdenziali - Obbligo di versamento - Sussistenza - Fondamento.

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Rv. 675662-01Rassegna di giugno 2025, p. 139Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1256 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17047/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro › Qualifiche › Carriera › Concorsi interni

    Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni.

    In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

    Rv. 675590-01Rassegna di giugno 2025, p. 139Art. 1334 c.c. · Art. 1336 c.c. · Art. 2103 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16929/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto.

    Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.

    Rv. 675602-01Rassegna di giugno 2025, p. 137Art. 2087 c.c. · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 3 t.u.s.l. · Art. 2222 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16769/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Ultimazione di opere edili - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Impossibilità di utilizzare i lavoratori nelle articolazioni dell'impresa - Dimostrazione da parte del datore di lavoro - Necessità.

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.

    Rv. 675639-01Rassegna di giugno 2025, p. 134Art. 3 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16772/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Periodo di riposo › Ferie annuali

    Società "in house" - Ferie dei dipendenti - Regime privatistico - Conseguenze - Divieto di monetizzazione - Esclusione.

    Le società cd. "in house", benché soggette alla disciplina pubblicistica per i settori di attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento, devono rispettare le ordinarie regole privatistiche in tema di ferie dei dipendenti, con conseguente esclusione del divieto di monetizzazione delle stesse.

    Rv. 675649-01Rassegna di giugno 2025, p. 135Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16799/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Trasferimento d'azienda

    Disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Ambito di applicazione - Sostituzione del titolare per successione mortis causa - Inclusione - Ragioni.

    La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.

    Rv. 675626-01Rassegna di giugno 2025, p. 132Art. 2112 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 754 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16835/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Mobilità del personale docente - Domanda di trasferimento in una sede rimasta non assegnata all'esito della procedura concorsuale - Azione di adempimento - Ammissibilità - Effetti. in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007 o mediante successive mobilità.

    Rv. 675612-01Rassegna di giugno 2025, p. 132Art. 1176 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16147/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Orario di lavoro

    Orario normale di lavoro - Superamento - Computabilità dei periodi di assenze per ferie o malattia - Concorrenza all'adempimento del debito orario del lavoratore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa all'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale

    I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002- 2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

    Rv. 675647-01Rassegna di giugno 2025, p. 128Art. 2107 c.c. · Art. 2108 c.c. · Art. 2109 c.c. · Art. 2110 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15558/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale

    Il debito orario del lavoratore dipendente è assolto sia in caso di concreta esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione dell'obbligo di eseguirla, come, per esempio, il godimento delle ferie o l'assenza per malattia. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato, in relazione all'art. 60 del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005, che, se l'infermiere non esaurisce il debito orario orario settimanale perché assente per malattia, ferie o permessi, le ore svolte nella medesima settimana in regime di cd. pronta disponibilità si considerano espletate in aggiunta al debito orario settimanale, senza alcuna compensazione).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 675587-01Rassegna di giugno 2025, p. 124Art. 1 Orario di lavoro · Art. 4 Orario di lavoro · Art. 6 Orario di lavoroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15513/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 - Momento estintivo del rapporto di lavoro - Individuazione.

    In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, è norma derogabile in melius in favore del lavoratore, quanto all'individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, dovendo essere, pertanto, interpretata nel senso che il recesso datoriale assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il prestatore conserva il diritto al preavviso, di modo che, se il preavviso è stato dato - nel primo atto della fattispecie complessa (l'avvio del procedimento conciliativo) o nell'atto finale di licenziamento - l'effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo (sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa), mentre, ove non sia stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.

    Rv. 675593-01Rassegna di giugno 2025, p. 123Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 7 Licenziamenti individualiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15006/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Per mutuo consenso dimissioni

    Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o dimissioni - Procedura di convalida ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Necessità - Omissione - Conseguenze.

    L'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (convenuta tra le parti espressamente o per facta concludentia), al pari delle dimissioni, è sottoposta alla condizione sospensiva della procedura prevista dall'art. 4 della l. n. 92 del 2012, la cui mancata osservanza pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.

    Rv. 675644-01Rassegna di giugno 2025, p. 119Art. 1372 c.c. · Art. 4 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14782/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Sanzioni conservative - Violazione di direttive o prassi aziendali - Affissione del codice disciplinare - Necessità – Eccezioni – Condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore - Fattispecie.

    In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori secondo le prescrizioni dell'art. 7 St. lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, la sospensione di dieci giorni irrogata ad un dipendente bancario con mansioni di cassiere, per aver rimborsato due buoni fruttiferi che presentavano evidenti segni di contraffazione e risultavano emessi in una moneta - le lire - non avente più corso legale, sul presupposto che l'obbligo di controllo dei titoli posti all'incasso allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta).

    Rv. 675658-01Rassegna di giugno 2025, p. 119Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13688/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Risarcimento del danno

    Indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav. - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Contratto di agenzia convertito in contratto di lavoro subordinato - Media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

    La retribuzione globale di fatto del lavoratore licenziato, rilevante per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav., deve essere commisurata a quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, assumendo come parametro la retribuzione base ed i compensi di carattere continuativo legati alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, di modo che, in caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato di un contratto di agenzia, è coerente con la funzione dell'anzidetta indennità il calcolo dell'ultima retribuzione globale effettuato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

    Rv. 675572-01Rassegna di aprile 2025, p. 303Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 1 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescitaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13691/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Sostitutiva delle ferie

    Ferie non godute - Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore abbia concorso - Applicabilità - Condizioni - Effettiva possibilità di godimento delle ferie - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.

    Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).

    Rv. 675573-01Rassegna di aprile 2025, p. 302Art. 2109 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 36 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13654/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    In tema di trattamento economico dei medici convenzionati ambulatoriali, la disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali del 9 febbraio 2005 e del 30 luglio 2015 in relazione alla retribuzione c.d. incentivante distingue compensi per performance generali, remunerativi di obiettivi riguardanti l'intera struttura, e compensi per performance individuali, in forma aggregata o di gruppo, per la cui corresponsione è necessaria la previa fissazione di obiettivi individuali, in forma parimenti aggregata o di gruppo, tramite accordi regionali ed aziendali.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 675561-01Rassegna di aprile 2025, p. 299Art. 40 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13514/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.

    Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

    Rv. 675568-01Rassegna di aprile 2025, p. 298Art. 2087 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 13525/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità › Di fine rapporto di lavoro

    Trattamento di fine rapporto - Disciplina delle anticipazioni - Derogabilità in melius ex art. 2120, ultimo comma, c.c. - Corresponsione continuativa del T.F.R. in busta paga senza specifica causale - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

    La derogabilità in melius della disciplina delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, ultimo comma, c.c., non può realizzarsi mediante accredito continuativo mensile nella busta paga di un'anticipazione dello stesso non sostenuta da specifica causale, in quanto tale modalità svuota la funzione dell'anticipazione di erogazione una tantum, alterando il meccanismo di funzionamento legale del T.F.R. attraverso l'accantonamento mensile. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello che aveva ritenuto legittima l'anticipazione del T.F.R. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro).

    Rv. 675631-01Rassegna di aprile 2025, p. 298Art. 2120 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13038/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Determinazione › Scatti di anzianità › Minimi salariali

    Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie.

    Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).

    Rv. 675547-01Rassegna di aprile 2025, p. 295Art. 2099 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1367 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12531/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione

    Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 675544-01Rassegna di aprile 2025, p. 294Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Consuetudini ed usi

    Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale riassorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Potere del datore di lavoro di sottrarsi all'osservanza di tale uso aziendale - Condizioni - Fattispecie.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Retribuzione › Determinazione › Scatti di anzianità › Minimi salariali

    La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).

    Rv. 675543-01Rassegna di aprile 2025, p. 293Art. 1373 c.c. · Art. 1374 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12473/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Contratto collettivo › Disciplina (efficacia) › Consuetudini ed usi

    Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Conseguenze - Derogabilità "in peius" ad opera dei contratti collettivi - Ammissibilità.

    La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

    Rv. 675543-02Rassegna di aprile 2025, p. 291Art. 1340 c.c. · Art. 2077 c.c. · Art. 2078 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12488/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 675620-01Rassegna di aprile 2025, p. 292Art. 37 c.p.c. · Art. 2126 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12272/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Divieto di tener conto delle assenze ex d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Conoscenza del datore di lavoro della causa dell'assenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causa dell'assenza, sia in quanto l'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge, sia in quanto il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha evidentemente ritenuto - nel bilanciamento degli opposti interessi - di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando, per converso, recessiva la tutela dell'affidamento datoriale.

    Rv. 675622-01Rassegna di aprile 2025, p. 290Art. 2110 c.c. · Art. 26 cura italiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12293/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Diritto alla conservazione del posto › Infortuni e malattie › Comporto

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Art. 58, lett. b), c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature - Obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine - Natura - Conformazione del potere di licenziamento - Equiparazione della ritardata informazione a quella omessa - Ragioni.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la previsione dell'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine, contenuta nell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature, conforma - al pari dell'arco temporale massimo di comporto - l'esercizio del potere di licenziamento, dovendosi interpretare il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un determinato atto deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

    Rv. 675555-01Rassegna di aprile 2025, p. 290Art. 2110 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni - Fattispecie.

    La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Rv. 675260-01Rassegna di aprile 2025, p. 286Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza · Art. 445 c.p.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11918/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Tutela delle condizioni di lavoro

    Appalto svolto all’interno dell’azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell’appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell’impresa appaltatrice - Irrilevanza.

    Il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.

    Rv. 675258-01Rassegna di aprile 2025, p. 285Art. 26 t.u.s.l. · Art. 2087 c.c. · Art. 1655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11664/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Indennità

    Indennità di rischio radiologico - Personale diverso da medici e tecnici di radiologia - Spettanza - Condizioni - Accertamento giudiziale - Giudizio negativo della commissione tecnica - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

    L'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.

    Rv. 675550-01Rassegna di aprile 2025, p. 284Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medicaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11741/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Procedimento disciplinare - Designazione del rappresentante sindacale - Obbligo di procedere all'audizione congiunta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

    Il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta, ha diritto di essere sentito unitamente a quest'ultimo dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimità di un licenziamento disciplinare in un caso in cui, a fronte della presentazione di dettagliate difese scritte e senza che fosse stata formulata specifica richiesta di audizione congiunta, il rappresentante sindacale aveva comunicato la propria indisponibilità per la data indicata dal datore di lavoro e il lavoratore non si era presentato all'incontro).

    Rv. 675551-01Rassegna di aprile 2025, p. 283Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11584/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda).

    Rv. 675538-01Rassegna di aprile 2025, p. 282Art. 2119 c.c. · Art. 3 Licenziamenti individuali · Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11429/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giustificato motivo › Obiettivo

    Divieto di licenziamento nel "periodo Covid" ex art. 46 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Applicabilità al licenziamento per superamento del periodo di comporto - Esclusione - Ragioni.

    Il divieto di recesso del datore di lavoro nel "periodo Covid" non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto le norme che regolano le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, essendo ispirato l'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, alla specifica ratio di tutela dei lavoratori rispetto alle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente all'emergenza Covid-19, e attenendo, invece, l'art. 2110, comma 2, c.c., ad ipotesi particolari, di modo che quest'ultimo prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa sia su quella limitativa dei licenziamenti individuali.

    Rv. 675537-01Rassegna di aprile 2025, p. 281Art. 46 cura italia · Art. 2110 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11147/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    Licenziamento disciplinare - Clausola del c.c.n.l. contemplante sanzione conservativa - Efficacia retroattiva - Esclusione - Ragioni.

    In tema di licenziamento disciplinare, non sono applicabili retroattivamente le previsioni del c.c.n.l. di settore che, in data successiva all'infrazione contestata e al provvedimento espulsivo, prevedano in relazione ai medesimi fatti una sanzione meramente conservativa, dal momento che l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) e all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel riservare la tutela reintegratoria ai casi di abuso consapevole del potere disciplinare, postula una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla pacifica riconducibilità del comportamento a una delle fattispecie che le parti sociali, nell'esercizio dell'autonomia negoziale collettiva, hanno previamente qualificato come inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore.

    Rv. 675256-01Rassegna di aprile 2025, p. 280Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 3 tutele crescentiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11154/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Per giusta causa

    Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.

    Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).

    Rv. 675257-01Rassegna di aprile 2025, p. 280Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2104 c.c. · Art. 2105 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10966/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale

    Impugnazione del licenziamento - Causa petendi - Individuazione - Deduzione in appello di un diverso profilo di illegittimità - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.

    La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

    Classificata anche sotto: Procedimenti speciali

    Rv. 674802-01Rassegna di aprile 2025, p. 277Art. 1421 c.c. · Art. 99 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10969/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

    Collaborazione coordinata e continuativa - Conversione in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura sanzionatoria - Periodo antecedente la conversione - Principio di corrispettività - Conseguenze - Differenze retributive in base all'orario di lavoro effettivamente svolto - Spettanza.

    La conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è un meccanismo di natura sanzionatoria che va coordinato, con riguardo al periodo antecedente alla propria operatività, con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che i compensi economici e le eventuali differenze retributive spettanti in relazione a tale lasso temporale debbono essere commisurati all'orario di lavoro effettivamente osservato.

    Rv. 674803-01Rassegna di aprile 2025, p. 276Art. 2094 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10864/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Legittimità - Condizioni - Sollecitazione all'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo - Rilevanza - Fattispecie.

    L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e- mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).

    Rv. 675252-01Rassegna di aprile 2025, p. 274Art. 2086 c.c. · Art. 2104 c.c. · Art. 1 statuto dei lavoratori · Art. 21 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10891/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro › Subordinazione › Sanzioni disciplinari

    Licenziamento intimato per una pluralità di condotte - Impugnazione - Richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per una condotta già sanzionata - Preclusione alla valutazione complessiva delle condotte da parte del giudice - Insussistenza - Recidiva - Irrilevanza.

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale › Disciplinare

    In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, intimato sulla base di una pluralità di condotte idonee a legittimarlo, la pregressa richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per impugnare la sanzione inflitta per una di tali condotte, con conseguente sua sospensione, non impedisce al giudice adito per l'accertamento dell'illegittimità del recesso di tenerne conto, in una valutazione complessiva degli addebiti, ai fini dell'integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento, a prescindere dalla recidiva.

    Rv. 675619-01Rassegna di aprile 2025, p. 273Art. 7 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10648/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Orario di lavoro

    Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.

    In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).

    Rv. 674760-01Rassegna di aprile 2025, p. 272Art. 36 cost. · Art. 2099 c.c. · Art. 2109 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10518/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento individuale

    In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Impiegati dello Stato

    Rv. 674799-01Rassegna di aprile 2025, p. 271Art. 63 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10335/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Durata del rapporto › A tempo determinato

    Termine di decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Estensione alle altre fattispecie di illegittimità del termine - Sussistenza - Fondamento.

    Il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.

    Rv. 674796-01Rassegna di aprile 2025, p. 267Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 1418 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10305/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Costituzione del rapporto › Assunzione › Assunzione in prova › Recesso

    Recesso - Obbligo di motivazione - Previsione della contrattazione collettiva - Inosservanza - Conseguenze - Reintegra del lavoratore - Esclusione - Applicabilità della sola tutela risarcitoria - Fattispecie.

    Il recesso per mancato superamento del periodo di prova, pur se illegittimo perché esercitato senza osservare l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, in mancanza di una disposizione che ne preveda espressamente l'inefficacia, con conseguente reintegra del lavoratore, è comunque efficace e idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto, salva la sola tutela risarcitoria. (Fattispecie in tema di recesso intimato in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 1, comma 5, del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici).

    Rv. 674795-01Rassegna di aprile 2025, p. 265Art. 2096 c.c. · Art. 2118 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratoriDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10224/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Estinzione del rapporto › Licenziamento collettivo

    Procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 l. n. 223 del 1991 - Riallocazione ex art. 1, commi 563 - 568, l. n. 147 del 2013 - Enti controllanti - Nozione - Fattispecie.

    Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

    Rv. 674825-01Rassegna di aprile 2025, p. 264Art. 4 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 24 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 2359 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10012/2025

    Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) › Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro

    Specialisti ambulatoriali convenzionati ASL - ACN anteriori al 2020 - Mancato riconoscimento dei permessi ex lege n. 104 del 1992 - Discriminazione diretta - Sussistenza - Flessibilità orario di lavoro - Accomodamento ragionevole - Esclusione.

    Gli accordi collettivi nazionali anteriori al 2020 realizzano una discriminazione diretta nei confronti degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'ASL affetti da handicap grave, nella misura in cui non gli riconoscono la fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, senza che la flessibilità dell'orario di lavoro configuri un accomodamento ragionevole, dal momento che essa non garantisce di per sé all'interessato il recupero delle energie psicofisiche.

    Rv. 674793-01Rassegna di aprile 2025, p. 262Art. 33 Legge 104Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia