Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Circolazione stradale - Sanzione amministrativa pecuniaria - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento - Notificazione nel termine di 150 giorni, anziché in quello di 90 previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, della garanzia del giusto processo e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione che postula una sentenza additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1- sexies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo , formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che postulano sentenze additive dal contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ordinanze n. 299 e n. 210/2006.
Riguarda ancheart. 4 d.l. 151/2003
CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI PECUNIARIE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA SANZIONATI ABBIENTI E NON ABBIENTI - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.
Riguarda ancheart. 202 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE STRADALE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA NEL LIMITE NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE - DENUNCIATA MANCANZA DELLE CONDIZIONI DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E COMPRESSIONE DELLA DIFESA IN GIUDIZIO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO L’AVVENUTA APPLICAZIONE DA PARTE DEL RIMETTENTE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il prefetto, in esito a procedimento di opposizione a verbale, ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. La questione difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente ha rigettato, nel merito, il ricorso in opposizione, innanzi a lui proposto, facendo così applicazione della disposizione censurata ed avendo così esaurito la fase di sua competenza, con conseguente preclusione della possibilità di sollevare la questione stessa. - Nel senso della manifesta inammissibilità di questioni sollevate dal giudice 'a quo' dopo avere fatto applicazione della disposizione censurata, v. le citate ordinanze nn. 264/1998, 331/2002, 215/2003 e 213/2004.
sentenza 55/2005massima n. 29192 CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE DI VERSAMENTO IN CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE DEI SOGGETTI MENO ABBIENTI CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA LE PARTI DEL PROCESSO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui subordina l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Ed invero, la Corte ha già concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, affermando che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». - V., citata, sentenza n. 114/2004.
Riguarda ancheart. 204-bis Codice della stradaart. 4 d.l. 151/2003
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al prefetto, anziché al presidente della giunta regionale - Asserito eccesso di delega - Questione riferita ad una norma anteriore ed estranea al rapporto di delegazione legislativa - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il rimettente, infatti, pone un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì di una norma anteriore, estranea al rapporto di delegazione legislativa. - V. sentenza citata n. 159/2004.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al prefetto, anziché al presidente della giunta regionale - Asserita violazione dei principi del decentramento e della promozione delle autonomie locali - Manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il parametro invocato, infatti, non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento - Raddoppio del minimo edittale, in caso di rigetto - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, con pregiudizio anche della economicità dell’azione amministrativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del limite edittale per ogni singola violazione. L’ordinanza di rimessione, infatti, non contenendo né una descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale né una motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata, non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. - In termini, menzionate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205, n. 43/2002.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Procedimento sanzionatorio - Conclusione - Maggior termine concesso alla pubblica amministrazione, rispetto a quello di cui può beneficiare il cittadino contravventore - Asserite disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui concede alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, in un termine superiore a quello concesso al cittadino. Infatti il giudice 'a quo' omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione prefettizia intimativa del pagamento - Omessa previsione di un termine per la notifica - Lamentata lesione del principio della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo - Omessa motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza che intima il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto: in particolare, sulla circostanza che la violazione, eccepita dall'opponente, del termine in vigore, in base alla normativa sopravvenuta (da ultima, legge 24 novembre 2000, n. 340) per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia rende - secondo un cosolidato orientamento giurisprudenziale - illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia - Sanzione amministrativa - Misura - Innalzamento con l'ordinanza prefettizia o riduzione da parte del giudice - Dedotta violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione e del diritto di difesa - Questioni gia' decise - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 24 e 113 Cost. - dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nonche' del combinato diposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195 del medesimo decreto legislativo, poiche' le censure dedotte sono state piu' volte rimesse alla Corte e decise da ultimo con l'ordinanza n. 306 del 1998 - ed in precedenza, con le ordinanze n. 324 del 1997, n. 268 del 1996, con la sentenza n. 366 del 1994 e le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994 -, in cui si e' rilevato che la misura della sanzione puo' essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalita' deflattive del contenzioso amministrativo; e che, comunque, e' sempre esperibile il ricorso giurisdizionale, nel quale il giudice, anche quando respinge l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella <<ridotta>> di cui all'art. 202 del codice della strada. - Cfr. altresi', S. n. 437/1995 e O. n. 315/1995, nelle quali la Corte ha ribadito che il previo esperimento del ricorso amministrativo e' facoltativo, in quanto l'interessato puo' rivolgersi al giudice indipendentemente dallo stesso.
sentenza 83/2000massima n. 25696 Riguarda ancheart. 205-combdisp d.lgs. 285/1992art. 195-combdisp d.lgs. 285/1992
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA E, SUCCESSIVAMENTE, MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' decisa dalla Corte nel senso della infondatezza con la sentenza n. 366 del 1994 e poi, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso della manifesta infondatezza con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994, 268 del 1996 e 324 del 1997, nelle quali si e' rilevato che la misura della sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada puo' essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalita' deflattive del contenzioso amministrativo; e che, comunque, e' sempre esperibile il ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge l'opposizione ad una ordinanza- ingiunzione prefettizia, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella <<ridotta>> di cui all'art. 202 del codice della strada. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL PREFETTO - MANCATO ACCOGLIMENTO - PREVISTA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SOMMA DETERMINATA, NEL LIMITE NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' (PER CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, primo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). red.: S. Di Palma
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AMMINISTRATIVO - RIGETTO - PAGAMENTO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 113 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 366/1994. - V., pure, tra le altre, O. nn. 67/1994, 350/1994, 268/1996. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL PREFETTO - PREVISIONE DI UN RADDOPPIO DELLA PENA MINIMA EDITTALE, IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA', ALLA STREGUA DEL DIRITTO VIVENTE, PER IL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA, DI STABILIRE UNA SANZIONE IN MISURA INFERIORE RISPETTO A QUELLA GIA' IRROGATA DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - PROFILO DEDOTTO DAVANTI AL GIUDICE 'A QUO' IN VIA SUBORDINATA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il prospettato dubbio di incostituzionalita' della norma censurata assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della domanda principale, che il giudice rimettente, per sua stessa ammissione, ha omesso di prendere in alcun senso in considerazione. Invero, "l'insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza" non puo' valere nella diversa ipotesi, analoga al caso di specie, di proposizione di domande rigorosamente subordinate dallo stesso ricorrente al mancato accoglimento di quella principale. - Cfr., pure, S. n. 89/1983. Riguardo all'"insindacabilita' dell'ordine logico di esame delle domande introitate a sentenza", v., 'ex plurimis', S. nn. 100/1993 e 73/1991. red.: G. Leo
sentenza 92/1996massima n. 22261 CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - RICORSO AMMINISTRATIVO - RIGETTO - PAGAMENTO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. - S. n. 366/1994; O. nn. 67/1994 e 350/1994. red.: G. Leo
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE STRADALE - RICORSO AL PREFETTO - PREVISIONE DI UN RADDOPPIO DELLA PENA MINIMA EDITTALE NEL CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA DI STABILIRE UNA SANZIONE IN MISURA INFERIORE - LAMENTATO CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il giudizio di opposizione alla ingiunzione prefettizia di pagamento di somme dovute per infrazioni alle norme del codice della strada, emessa in seguito al rigetto del ricorso contro il verbale di accertamento, e' disciplinato, in base all'art. 205, comma terzo, stesso codice, dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla stregua dei quali il sindacato del giudice deve ritenersi esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione previo apprezzamento delle risultanze processuali (gravita' della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, personalita' e condizioni economiche del trasgressore). E' quindi da escludere che il livello minimo che l'art. 204 cod. strad. impone al riguardo al prefetto (il doppio del minimo della misura edittale) vincoli il giudice impedendogli - come ritenuto dal giudice rimettente - di ridurre la somma ingiunta anche al di sotto di tale importo, sicche' viene meno la censura di violazione del diritto di difesa che su tale inesatta premessa e' stata formulata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 204, comma primo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). red.: S.P.
sentenza 67/1994massima n. 20709 CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA - SOSPENSIONE DEL RELATIVO TERMINE DURANTE LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PREFETTO - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE IN DANNO DI CHI ATTIVI RIMEDI CONTENZIOSI - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per infrazioni al codice stradale costituisce un beneficio offerto al trasgressore in funzione deflattiva del contenzioso, sicche' la perdita di esso in caso di attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali appare giustificata e non viola gli artt. 3 e 24 Cost., giacche' non configura un'ipotesi di 'solve et repete' (potendo anzi il giudice sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981), ne' esclude comunque che, nel respingere l'opposizione, il giudice possa - nella sua discrezionalita' ed ove ne ricorrano le condizioni - determinare la sanzione in misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 cod. strada. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevedono che il termine per il pagamento in misura ridotta resti sospeso in pendenza di opposizione all'ingiunzione prefettizia). - V. O. n. 67/1994; circa l'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 203 Codice della stradaart. 205 Codice della stradaart. 202 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CONTENZIOSO E REGIME DELLE SANZIONI - RICORSO AL PREFETTO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - PREVISTA IRROGAZIONE, IN CASO DI RIGETTO, DI UNA SANZIONE NON INFERIORE AL DOPPIO DEL MINIMO EDITTALE - ASSERITA IMPOSSIBILITA' CHE, NEL SUSSEGUENTE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE PREFETTIZIA, IL GIUDICE RIDUCA LA SANZIONE AL DI SOTTO DEL LIVELLO INDICATO - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DEL TRASGRESSORE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON DISCRIMINAZIONE DEI TRASGRESSORI MENO ABBIENTI - ESCLUSIONE, ALLA STREGUA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMATIVA CENSURATA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
In base all'interpretazione adeguatrice indicata in precedenti pronunce della Corte, deve ritenersi che la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria avverso l'accertamento di infrazioni al nuovo codice della strada non e' subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto, e che - in caso di rigetto di esso e di successiva opposizione all'ingiunzione prefettizia - non e' precluso al giudice di determinare discrezionalmente la sanzione, fissandola in misura inferiore a quella (pari al doppio del minimo edittale) che il prefetto e' tenuto ad irrogare con l'ordinanza di ingiunzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - assumendo che la possibilita' di tutela giurisdizionale del trasgressore sarebbe subordinata al raddoppio della sanzione originaria). - V. O. n. 67/1994, S. nn. 255/1994, 311/1994; sull'impossibilita', per il trasgressore che attivi un rimedio contenzioso, di avvalersi del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 cod. strada e sulle finalita' di deflazione del contenzioso che giustificano la decadenza dal beneficio, v. O. n. 67/1994. red.: L.I. rev.: S.P.