Art. 360 c.p.c.Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]((Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1° per motivi attinenti alla giurisdizione; 2° per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza 3° per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4° per nullita' della sentenza o del procedimento; 5° per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

[2]Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art360 · fonte su Normattiva