Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della 79 <!-- pag. 80 --> sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Cass. civ. n. 3099/2026Sez. 3Rv. 677754-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 353 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 674193-01, 665171-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Travisamento dei fatti - Distinzione - Prospettazione di errore di fatto - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Necessità.
Il vizio denunziabile per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, cosicché l'omissione si sia risolta in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero in una valutazione insufficiente o illogica; ove, invece, l'omessa valutazione sia dipesa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice abbia ritenuto inesistente, per una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, un fatto o un documento la cui esistenza risultava incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, si configura un errore di fatto deducibile esclusivamente con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c..
Cass. civ. n. 3023/2026Sez. 3Rv. 677753-03
Precedenti: 639444-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Impugnazione - Appello e ricorso per cassazione avverso il medesimo provvedimento - Litispendenza - Esclusione - Ravvisabilità di questione di ammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Decisione spettante al giudice dell'impugnazione ritenuta ammissibile.
In tema di impugnazione, ove siano stati proposti avverso il medesimo provvedimento due distinti mezzi di gravame (appello e ricorso per cassazione), dei quali uno solo previsto dalla legge, non si versa in ipotesi di litispendenza, poiché spetta al giudice dinanzi al quale è stato proposto il gravame ammissibile la decisione sull'impugnazione, mentre l'altro è tenuto a dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto.
Cass. civ. n. 1765/2026Sez. 2Rv. 676809-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 339 Codice di procedura civile
Precedenti: 632101-01, 599911-01, 600801-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Pronuncia sul reclamo ex art. 26 l.fall. - Lettura in udienza - Termine per il ricorso in cassazione - Decorrenza. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.
Ai fini dell'impugnazione in sede di legittimità della pronuncia sul reclamo, proposto ex art. 26 l. fall., non è sufficiente una conoscenza di fatto del provvedimento, derivante dalla sua lettura in udienza, essendo invece necessaria la notificazione della decisione ad istanza di parte, oppure la comunicazione in forma integrale da parte della cancelleria, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., pari a sei mesi dal deposito in cancelleria.
Cass. civ. n. 1463/2026Sez. 1Rv. 677055-01
Riguarda ancheart. 26 Legge fallimentareart. 327 Codice di procedura civile
Precedenti: 674528-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere. 77 <!-- pag. 78 --> In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd.
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Cass. civ. n. 1497/2026Sez. 3Rv. 677688-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 672225-01, 647127-02, 674087-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. - Cognizione - Ambito - Critiche alla consulenza tecnica d'ufficio che si risolvono in mero dissenso diagnostico - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.
Cass. civ. n. 1335/2026Sez. LRv. 677410-01
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 657800-01, 669576-01, 675873-01, 675566-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Notifica di copia non integrale di ricorso per cassazione - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese. (Fattispecie nella quale il ricorso è stato notificato una prima volta mancante dell'ultima pagina nella copia notificata e, su iniziativa dello stesso ricorrente, nuovamente notificato in forma integrale, così come in tale forma intellegibile depositato in via telematica nel fascicolo, tanto da consentire al controricorrente, come stabilito dal S.C., una difesa completa e pienamente consapevole).
Cass. civ. n. 1007/2026Sez. 1Rv. 676830-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 663672-01, 674742-01, 660554-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. - Sussistenza di unico precedente della S.C. - Idoneità - Condizioni.
In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche.
Cass. civ. n. 298/2026Sez. 1Rv. 676879-01
Precedenti: 648036-02, 659979-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Omesso esame di circostanze o rilievi alla c.t.u. - Modalità di deduzione - Onere di specificità.
Il ricorso per cassazione con cui venga denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e al procedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi dei quali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, in particolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, che assume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventuali mezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsi sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso.
Cass. civ. n. 34998/2025Sez. 3Rv. 677119-01
Precedenti: 659088-01, 529176-01, 670687-01
MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 33690/2025Sez. 3Rv. 677183-01
Riguarda ancheart. 1678 Codice civileart. 1737 Codice civileart. 1741 Codice civileart. 112 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 631759-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione - Deduzione fondata su elementi estranei al contenuto intrinseco della sentenza impugnata - Inammissibilità.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione dev'essere dedotto con riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, non potendo fondarsi su elementi istruttori allo stesso estranei.
Cass. civ. n. 32869/2025Sez. 3Rv. 676758-02
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civile
Precedenti: 609353-01, 629831-01
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio di merito - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Valutazione fondata su un presupposto manifestamente errato - Sindacabilità - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e il risultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamente errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzione deducibile con il ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra l'inadempimento dell'avvocato - consistito nell'omessa presentazione di istanze di fissazione di udienza, con conseguente perenzione dei giudizi amministrativi proposti avverso un'ordinanza di demolizione di un fabbricato - e il danno, rappresentato dalla demolizione stessa, in ragione del giudizio prognostico negativo circa l'esito dei ricorsi amministrativi, stante la violazione di un divieto assoluto di edificazione imposto dalla legislazione regionale vigente, non essendo il ragionamento giuridico censurato connotato in termini di manifesta e irriducibile abnormità).
Cass. civ. n. 32000/2025Sez. 3Rv. 677093-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 2236 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 672565-01, 648593-01, 658305-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivi del ricorso - Configurazione formale della rubrica - Contenuto per la qualificazione del vizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell'impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come violazione di legge il motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si censurava la valutazione del giudice di pace sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, essendo la prognosi di pericolosità incompatibile, ex artt. 163 e 164 c.p., con la sospensione condizionale della pena, della quale il ricorrente aveva beneficiato in relazione all'unica condanna riportata).
Cass. civ. n. 31890/2025Sez. 1Rv. 676737-04
Precedenti: 597110-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).
Cass. civ. n. 31611/2025Sez. 2Rv. 676474-01
Riguarda ancheart. 24 Costituzione
Precedenti: 659858-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione - Efficacia panprocessuale - Portata.
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
Cass. civ. n. 31359/2025Sez. URv. 676618-01
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 374 Codice di procedura civile
Precedenti: 650876-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Indicazione dei motivi dell’opposizione - Necessità - Fondamento.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciatasi nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, il quale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria, è inammissibile per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., volto a consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 31334/2025Sez. 3Rv. 677172-03
Riguarda ancheart. 366 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 - Diniego - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
In tema di spese giudiziali, il ricorso per cassazione contro la decisione che abbia negato l'aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 (anche dopo le modifiche apportate dal d.m. n. 147 del 2022) è inammissibile qualora non siano specificamente indicati gli atti e i documenti redatti con modalità tecniche e informatiche idonee ad favorirne la consultazione o la fruizione, in modo da chiarire in che termini sia stata agevolata l'attività giudiziaria. 132 <!-- pag. 133 -->
Cass. civ. n. 28749/2025Sez. LRv. 676823-02
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 668203-01, 632497-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Cass. civ. n. 28032/2025Sez. 2Rv. 676045-01
Riguarda ancheart. 332 Codice di procedura civileart. 370 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civileart. 93 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 667313-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Statuizione sulle spese - Sindacato di legittimità - Presupposti - Condanna della parte totalmente vittoriosa - Liquidazione sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Ricorrenza - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE In genere.
Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).
Cass. civ. n. 27392/2025Sez. LRv. 676819-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civileart. 3 d.P.R. 698/1994
Precedenti: 658963-01, 671205-01
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 25889/2025Sez. 2Rv. 675878-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 2727 Codice civile
Precedenti: 664316-01, 672146-01, 674406-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).