Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza - Invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al rito civile ordinario e lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie di causa e carattere astratto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).
sentenza 92/2019massima n. 42207 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civile
Thema decidendum - Affermata inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriori eccezioni.
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, delle questioni incidentali aventi ad oggetto gli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità prospettate.
sentenza 92/2019massima n. 42208 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - PROCEDIMENTO - RICORSO INTRODUTTIVO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONTENUTO - AVVERTIMENTO AL CONVENUTO DI COSTITUIRSI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE, ONDE EVITARE LE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 416, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONVENUTO IN ORDINARIO PROCESSO CIVILE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 61 DEL 1980, N. 347 DEL 1987 E N. 154 DEL 1997 - INCOMPARABILITA' DEL RITO ORDINARIO E DI QUELLO DEL LAVORO (APPLICABILE ANCHE ALLE CONTROVERSIE AGRARIE, QUALE QUELLA DI SPECIE) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l'ordinario giudizio di cognizione) l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo, alle controversie agrarie, quale quella di specie) sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l'altro, pena l'incostituzionalita', sia tenuto ad adeguarsi e viceversa. - S. n. 65/1980, O. n. 104/1988.
Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - GIUDIZIO RELATIVO - <<AVVERTIMENTO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE>> - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE VOLUTAMENTE ANCIPITE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civileart. 414 Codice di procedura civileart. 163-e r.d. 1443/1940art. 164 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COSTITUZIONE FUORI TERMINE - DIPENDENZA DA CASO FORTUITO O DA FORZA MAGGIORE - ECCEZIONE RELATIVA - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 416, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo, pur affermando la sussistenza della rilevanza, omette di precisare la concreta applicabilita` della norma cen- surata nel giudizio di merito ovvero di accertare se la norma stessa sia riconducibile alla fattispecie controversa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 416, primo comma, cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che il conve- nuto, nelle controversie individuali di lavoro, costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rile- vabili d'ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di costi- tuirsi nei termini).
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COPIA DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NELLE FORME E NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 416 COD.PROC.CIV. - OMESSA PRESCRIZIONE - NON FONDATEZZA, NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).
Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civile
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - INTERVENTO VOLONTARIO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - LESIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Riguarda ancheart. 107 Codice di procedura civileart. 419 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civileart. 415 Codice di procedura civileart. 267 Codice di procedura civileart. 418 Codice di procedura civilee altri 1
LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO - DECADENZA IN ORDINE AI MEZZI DI PROVA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI AMMETTERLI - NON COMPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'INGIUNTO EX ART. 641 C.P.C. E DEL CONVENUTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non applicandosi al rito del lavoro la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario, non puo` configurarsi una ingiusta disparita` tra il contumace volontario e il convenuto che non si costituisce nei termini stabiliti per il processo del lavoro. Del resto, l'art. 420, quinto comma, c.p.c. consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima. Stante il principio della conoscenza legale delle norme, non si traduce in violazione dei diritti di difesa il fatto che l'art. 415 c.p.c. non preveda l'espressa comunicazione al convenuto del termine di costituzione e delle relative decadenze in ordine ai mezzi di prova ed alla produzione di documenti. Nemmeno e` possibile rinvenire una irrazionale disparita` di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 641 c.p.c., attesa la diversita` di posizione tra il convenuto e l'ingiunto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.). - Cfr. sentenze nn. 13/1977 e 65/1980.
sentenza 61/1980massima n. 11480 Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSERITA INCONGRUITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. sono soggette a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, quinto comma c.p.c. consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore, di proporre mezzi di prova che non hanno potuto proporre prima. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto prevederebbero un termine di comparizione sufficientemente congruo per consentire al convenuto di svolgere le sue difese). - Cfr. sent. 13/1977
sentenza 62/1980massima n. 11474 Riguarda ancheart. 415 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - TERMINI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.
Anche nel rito del lavoro i principi generali del processo consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di costituzione del convenuto, se valutata alla stregua dell'intero sistema, ricavabile dagli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, quinto comma, nonche` 313, 316 e 317, dettati, questi ultimi, per il rito ordinario davanti ai giudici monocratici, appare del tutto conforme a ragione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 416 c.p.c. sollevata sostenendo che la esiguita` del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per la inapplicabilita`, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario). - Cfr. s.n. 13/1977.
sentenza 65/1980massima n. 11469 PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - GENERICA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 416, ULTIMO COMMA, 420 PRIMO ED ULTIMO COMMA, 421, TERZO COMMA, 424 E 431, PRIMO ED ULTIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
sentenza 10/1979massima n. 11466 Riguarda ancheart. 421 Codice di procedura civileart. 424 Codice di procedura civileart. 431 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civile
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RICORSO E RELATIVO DEPOSITO IN CANCELLERIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 13/1977.
sentenza 40/1978massima n. 16172 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414 E 416 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIVITA' DEFENSIONALI DELLE PARTI - PRECLUSIONI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONVENUTO E ATTORE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attivita' defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parita'. In particolare, e' da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benche' espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va percio' respinta, perche' fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimita' costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 421, 423, TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 421, 423, terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 423 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973art. 421 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ART. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, NELLE DISPOSIZIONI IN CUI MODIFICA GLI ARTT. 416, 420, QUINTO E SETTIMO COMMA, E 429 DEL COD. PROC. CIVILE ED ALTRA NORMA NON INDIVIDUATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA - DIFETTA IN MANIERA ASSOLUTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, 420, quinto e settimo comma, e 429 cod. proc. civ. ed altra norma non individuata, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle predette questioni.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 429 Codice di procedura civileart. 420 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, ULTIMO COMMA, E 431 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, e 431 cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - avendo il giudice a quo omesso ogni motivazione sulla rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, SECONDO E TERZO COMMA, 423, SECONDO COMMA, E 429, TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, secondo e terzo comma, 423, secondo comma, e 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - avendo il giudice a quo omesso ogni esame sulla concreta rilevanza della questione dedotta.
Riguarda ancheart. 1 legge 533/1973art. 429 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ARTT. 416, TERZO COMMA, 423, SECONDO E TERZO COMMA, E 429, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, SUL NUOVO RITO DEL LAVORO) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - non avendo il giudice a quo motivato in ordine alla concreta rilevanza della dedotta questione.
Riguarda ancheart. 329 Codice di procedura civileart. 423 Codice di procedura civileart. 1 legge 533/1973