Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Proscioglimento nel merito del pubblico dipendente - Liquidazione delle spese defensionali in suo favore ed a carico dell'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione e poteri del giudice contabile - Successiva richiesta di liquidazione integrativa avanzata dal dipendente prosciolto all’Amministrazione di appartenenza - Art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016 - Ammissibilità - Parametri. · GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.
Cass. civ. n. 3447/2026Sez. LRv. 677823-01
Riguarda ancheart. 31 Codice di giustizia contabileart. 3 d.l. 543/1996art. 18 d.l. 97/1997art. 10 d.l. 203/2005art. 17 d.l. 78/2009
Precedenti: 672075-01, 677819-01, 672849-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Compensi in materia penale - Difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Criteri di quantificazione - Riqualificazione del reato - Rilevanza.
Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.
Cass. civ. n. 1475/2026Sez. 2Rv. 677443-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 676823-01, 676823-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Compensazione delle spese di lite - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Interesse all’impugnazione - Configurabilità - Ragioni.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. civ. n. 270/2026Sez. 3Rv. 677516-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 618087-01, 659838-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Cass. civ. n. 33758/2025Sez. 2Rv. 677164-01
Riguarda ancheart. 86 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 652600-01, 676247-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Parte totalmente vincitrice - Pronuncia di irripetibilità delle spese - Presupposti - Contumacia del soccombente - Insufficienza.
In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.
Cass. civ. n. 33825/2025Sez. 2Rv. 677167-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 666959-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese processuali - Presentazione della nota spese - Richiesta di liquidazione di una somma erroneamente individuata - Potere del giudice di riconoscere un importo diverso - Condizioni.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, in presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore, il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore di quello erroneamente richiesto.
Cass. civ. n. 33491/2025Sez. 1Rv. 676393-01
Precedenti: 664685-02
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI Sequestro liberatorio ex artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.p.c. - Impugnazione della sola statuizione sulle spese - Regime successivo alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2009 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.
Cass. civ. n. 32867/2025Sez. 3Rv. 677145-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 1216 Codice civileart. 669 Codice di procedura civileart. 687 Codice di procedura civile
Precedenti: 659840-01, 655103-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Condanna alle spese - Principio della soccombenza - Requisito reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).
Cass. civ. n. 32590/2025Sez. LRv. 677148-01
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civileart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 640850-01, 640029-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte processuale composta da più soggetti, alcuni dei quali ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della stessa - Divisibilità dell'obbligazione nei rapporti esterni - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - IN GENERE In genere.
In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.
Cass. civ. n. 32204/2025Sez. 3Rv. 677212-01
Riguarda ancheart. 1296 Codice civileart. 1298 Codice civileart. 133 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Precedenti: 620740-01, 645154-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento di una somma determinata di denaro - Istanza di condanna alternativa al “minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità” - Rigetto integrale della domanda - Liquidazione delle spese di lite - Scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità", la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, e non di quello per le cause di valore indeterminabile, atteso che in tal caso l'incertezza sull'importo richiesto, data dalla domanda alternativa, riguarda il solo limite minimo.
Cass. civ. n. 31996/2025Sez. 3Rv. 677091-01
Riguarda ancheart. 10 Codice di procedura civileart. 14 Codice di procedura civile
Precedenti: 675638-01
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PALMARIO Onorari avvocati - Parere del Consiglio dell'Ordine - Necessità - Condizioni - Rimborso della tassa c.d.
"di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze. In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.
Cass. civ. n. 31141/2025Sez. 2Rv. 676327-01
Riguarda ancheart. 59 r.d. 1578/1933art. 13 Legge professionale forense
Precedenti: 444377-01, 667315-01, 479208-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione delle spese del giudizio - Rimessione alle Sezioni Unite - Decisione resa in mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti - Presupposti ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Sussistenza.
La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 31166/2025Sez. 2Rv. 676404-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 674062-01, 664429-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Litisconsorzio necessario in primo grado - Impugnazione della statuizione sulle spese nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze - Litis denuntiatio nei confronti delle altre parti - Liquidazione delle spese nel rapporto processuale con queste ultime - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI In genere.
Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).
Cass. civ. n. 30624/2025Sez. 3Rv. 676813-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civile
Precedenti: 676045-01, 666770-01, 666166-02
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Determinazione dei compensi - Fase cautelare relativa ai giudizi innanzi al TAR - Compenso per l'attività svolta per tale fase - Spettanza - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi al TAR, la tabella n. 21 del d.m. 55 del 2014, al numero 5, individua la fase cautelare come fase autonoma, distinta da quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; ne consegue che essa non può essere ricondotta alla fase istruttoria prevista dal comma 5, lett. c) dell'art. 4, del medesimo decreto - che ricomprende nella fase istruttoria i "procedimenti comunque incidentali"- dovendo il giudice, nel procedere alla determinazione dei compensi, accertare lo svolgimento dell'attività cautelare e riconoscerne il compenso, non potendo escluderlo sul presupposto dell'asserita mancanza di autonoma rilevanza.
Cass. civ. n. 30481/2025Sez. 2Rv. 676255-02
Precedenti: 674301-02
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.
Cass. civ. n. 30366/2025Sez. LRv. 677012-01
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura civile
Precedenti: 666165-01, 671586-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dovere del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Cass. civ. n. 30256/2025Sez. 2Rv. 676319-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 649173-01
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte - Condanna del rinunciante alle spese - Esclusione - Costituzione della controparte al solo fine del rimborso delle spese processuali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).
Cass. civ. n. 30160/2025Sez. 3Rv. 676842-01
Riguarda ancheart. 306 Codice di procedura civileart. 359 Codice di procedura civile
Precedenti: 646792-01, 650422-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Mancanza o invalidità della procura speciale - Possibilità di condanna del difensore alle spese del giudizio - Distinzioni - Fondamento - Fattispecie.
In materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. (Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale).
Cass. civ. n. 30137/2025Sez. 3Rv. 676894-01
Riguarda ancheart. 82 Codice di procedura civileart. 83 Codice di procedura civile
Precedenti: 672892-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Richiesta di compensazione - Equivalenza a rinuncia - Sussistenza.
La richiesta di compensazione delle spese di lite equivale a rinuncia alle stesse.
Cass. civ. n. 28701/2025Sez. 2Rv. 676961-01
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 563176-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).