Art. 443 c.p.p.Limiti all'appello

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(( 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)). Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000 al 9 marzo 2006 · versione 107 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte su Normattiva