Art. 443 c.p.p.Limiti all'appello

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L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

  • a)le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula;
  • b)le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive. L'imputato non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 agosto 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte su Normattiva