Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale – Giudizio abbreviato – Definizione del giudizio con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto – Possibilità, per l’imputato, di presentare appello – Esclusione – Denunciata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Successive questioni, sollevate da altri giudici, con profili connessi e in parte sovrapponibili – Rinvio del giudizio a nuovo ruolo. (Classif. 199011).
È rinviato a nuovo ruolo il giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte militare d’appello, sezione seconda. Successivamente al deposito dell’ordinanza del rimettente, sia la Corte d’appello di Milano, sez. quarta penale, che le sez. un. pen. della Cassazione hanno sollevato questioni che presentano profili connessi e in parte sovrapponibili a quelli prospettati dalla Corte militare d’appello, rendendosi, quindi, opportuna una trattazione congiunta.
sentenza 95/2026massima n. 47381 Processo penale - Sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello dell'imputato - Preclusione - Irrazionalità intrinseca e lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. >-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario. >-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991. >-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.
Riguarda ancheart. 2 legge 46/2006
Processo penale - Sentenze di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 443 cod. proc. pen., come novellati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentono l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Invero, premesso che la rilevanza della questione è limitata all'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 10 della legge n. 46 del 2006, successivamente all'ordinanza di rimessione è stata dichiarata, con la sentenza n. 320 del 2007, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce della citata sentenza.
Riguarda ancheart. 593 Codice di procedura penaleart. 1 legge 46/2006art. 2 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, censurati in relazione agli artt. 3, 111 e 112 Cost. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 320 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui - modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale - esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, sicché, alla stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Riguarda ancheart. 2 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di parità delle parti, di ragionevolezza e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme denunciate - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui rende applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della legge è dichiarato inammissibile. Successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni. - V. sentenza n. 320/2007.
Riguarda ancheart. 2 legge 46/2006art. 10 legge 46/2006
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Irragionevole alterazione del principio di parità tra le parti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost., ed assorbiti gli ulteriori profili di censura, l'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Come già affermato nella sent. n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge nella parte in cui rimuoveva il potere di appello del PM contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario, anche la norma in oggetto racchiude una dissimmetria radicale fra i poteri delle parti necessarie del processo penale, poiché, a differenza dell'imputato, che rimane abilitato ad appellare le sentenze che affermino la sua responsabilità, il pubblico ministero viene totalmente privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva, senza che tale ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, considerato, altresì, che il valore della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere perseguito attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti. - La incostituzionalità dell'art. 1 della stessa legge n. 46 del 2006 è stata pronunciata con sentenza n. 26/2007, citata. - Sul giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 442/1994, n. 92/1992 n. 363 e n. 81/1991, n. 183 e n. 66/1990 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001, n. 33/1998 e n. 305/1992. - Sul fatto che il valore costituzionale della ragionevole durata del processo debba essere contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali v., citate, ex plurimis , sentenza n. 219/2004, ordinanze n. 420 e n. 418/2004.
Riguarda ancheart. 2 legge 46/2006
Processo penale - Giudizio abbreviato - Proposizione dell’appello da parte dell’imputato condannato - Appello incidentale del pubblico ministero - Esclusione - Assunta lesione del principio di parità tra le parti - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l’esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato, trovando il limite all’appello della parte pubblica una sua giustificazione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall’altro lato poi l’intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell’appello incidentale là dove allo stesso è precluso l’appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l’appello principale si spiega per il fatto che l’appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all’appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione. - Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.
sentenza 46/2004massima n. 28368 Riguarda ancheart. 595 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna - Esclusione dell’impugnazione del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio di parità delle parti del processo, con il valore della certezza del diritto, i diritti inviolabili della persona, il diritto di difesa, l’obbligatorietà dell’azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato. Infatti: a) il principio di parità delle parti non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, essendo invece ragionevole il limite all'appello della parte pubblica in funzione della rapida e completa definizione dei processi svoltisi con il rito abbreviato; b) il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce una estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale; c) sono inconferenti i parametri concernenti i diritti inviolabili della persona e del diritto di difesa. - V. citate ordinanze n. 347/2002 con riferimento ai parametri 3 e 111, secondo comma, Cost. e n. 421/2001, con riferimento al solo art. 111; e n. 347/2002, con riferimento all'art. 112 Cost.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenza di condanna che non modifichi il titolo del reato - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Prospettata disparità di trattamento dell’imputato giudicato con rito abbreviato rispetto all’imputato giudicato con rito ordinario, con violazione del principio del contraddittorio e del potere-dovere di impugnazione del p.m., connesso all’esercizio dell’azione penale - Questione già oggetto di giudizio - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il pubblico ministero non può proporrre appello contro le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Le argomentazioni in base alle quali la Corte ha escluso, con precedente decisione, il contrasto della norma con l'art. 111 della Costituzione e la già evidenziata 'ratio' della norma stessa, valgono ad escludere la violazione anche degli ulteriori parametri, cui si riferisce l'attuale rimettente. - Cfr. ordinanza n. 421/2001, richiamata quale precedente alla decisione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di parità fra accusa e difesa - Omessa esposizione dei fatti di causa - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al “principio di ragionevolezza” e all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell’ordinanza di rimessione viene omessa l’indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo. M.F.
Riguarda ancheart. 595 Codice di procedura penale
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare - Appellabilità da parte del pubblico ministero - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con sacrificio del principio di parità tra accusa e difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’artt. 443, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello anche avverso le sentenze di condanna pronunciate dal giudice dell’udienza preliminare in sede di giudizio abbreviato. Infatti, il principio di parità tra accusa e difesa (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale) non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato, sicché la norma censurata può ritenersi ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell’ambito del giudizio abbreviato – nel quale l’imputato consente di essere giudicato in base alle prove raccolte dal p.m., fuori dalle garanzie del contraddittorio – nonché dall’obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svolti in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta. - Sul principio di parità delle parti e poteri processuali v. sentenze n. 98/1994, n. 324/1994, n. 432/1992, n. 363/1991, ordinanza n. 426/1998. - In tema di poteri del pubblico ministero nel giudizio abbreviato v. sentenza n. 115/2001. - Sui poteri di impugnazione del pubblico ministero v. in generale sentenza n. 280/1995, ordinanza n. 426/1998; con riferimento al giudizio abbreviato, sentenze n. 98/1994, n. 363/1991, ordinanze n. 305/1992, n. 373/1991, sentenza n. 115/2001. M.F.
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - SENTENZE CON LE QUALI SONO APPLICATE SANZIONI SOSTITUTIVE - APPELLO - PRECLUSIONE PER L'IMPUTATO E IL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDANNATO A PENA DETENTIVA NON SOSTITUITA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO (AFFERMATO NEL PROT. N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI) PER CHI VENGA DICHIARATO COLPEVOLE A UN DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ove si stabilisce, in tema di giudizio abbreviato, che l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello nei confronti delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive, in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che, in generale, i riti alternativi al dibattimento, demandati all'iniziativa e all'accordo tra le parti, comportano la libera e consapevole accettazione, unitamente ai vantaggi premiali che li caratterizzano in forma piu' o meno intensa, di alcune limitazioni di diritti e di facolta' dell'imputato altrimenti riconosciuti nel rito ordinario, ricollegate ad esigenze di celerita', rapidita' ed economia perseguite, da un lato, evitando il passaggio alla fase dibattimentale, e, dall'altro, introducendo limiti all'appellabilita' delle sentenze; che, in particolare, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, il "premio" della riduzione di un terzo della pena si accompagna alla consapevole rinuncia al dibattimento, al consenso di essere giudicato allo stato degli atti e a che vengano utilizzati, come prova ai fini del giudizio, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, alla preventiva rinuncia ad avvalersi dell'appello in caso di condanna a pena sostitutiva e alla sola pena pecuniaria, nonche',in caso di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula; che la posizione processuale dell'imputato incontra, quindi, un doppio limite: in primo luogo perche' l'imputato, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, accetta che il giudizio si svolga solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., senza poter usufruire delle maggiori garanzie connesse alla formazione della prova in dibattimento, e, in secondo luogo, perche', nei casi espressamente previsti dall'art. 443, commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'imputato rinuncia preventivamente a provare la propria innocenza in grado d'appello - la norma censurata non determina, a differenza di quanto deciso nella sentenza n. 363 del 1991, un irragionevole sacrificio dell'interesse dell'imputato a proporre appello, tenuto conto che le pene sostitutive (semidetenzione, liberta' controllata e pena pecuniaria: art. 53 l. n. 689 del 1981) hanno certamente natura meno afflittiva delle pene detentive, operano relativamente a categorie di reati in assoluto meno gravi rispetto a quelli per cui la pena puo' non essere eseguita, essendo applicabili quando la durata della pena detentiva e' contenuta, rispettivamente, entro il limite di un anno per la semidetenzione, di sei mesi per la liberta' controllata e di tre mesi per la pena pecuniaria, mentre la sospensione condizionale, in cui si sostanzia l'ipotesi piu' frequente di pena non eseguibile puo' essere concessa per condanne alla pena della reclusione o dell'arresto sino a due anni, sicche' i tre requisiti giustificativi del sacrificio dell'appello (la minore gravita' dei titoli di reato, la minore afflittivita' delle sanzioni sostitutive e i livelli necessariamente piu' bassi della misura delle pene edittali) risultano pienamente rispettati in caso di condanna a pena sostitutiva, escludono vizi di irragionevolezza e consentono di affermare che la disciplina rientra negli spazi di discrezionalita' legittimamente perseguiti dal legislatore per realizzare l'obbiettivo della rapida definizione del giudizio abbreviato; ed in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 10 Cost., con riferimento all'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con l. n. 98 del 1990 (che ha introdotto il principio secondo cui il colpevole di una infrazione penale "ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna"), da un lato, il tenore di tale disposizione non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito, ma consente anzi di ritenere che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione gia' previsto dalla Costituzione italiana, e, dall'altro, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non e' costituzionalmente prevista e il richiamo all'art. 10, comma 1, Cost., appare comunque incongruo, in considerazione del fatto che tale disposizione si riferisce alle norme internazionali consuetudinarie e non a quelle di origine pattizia. - Sent. nn. 543/1989, 183/1990, 363/1991, 438/1994, 15 e 146/1996. red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNATIVA DELL'IMPUTATO - APPELLO INCIDENTALE DEL P.M. - RITENUTA IMPROPONIBILITA' - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA LE PARTI PROCESSUALI, NONCHE' DI QUELLI DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE E DELL' ESERCIZIO DELLA POTESTA' PUNITIVA DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversita' dei poteri spettanti ai fini delle impugnazioni nel giudizio abbreviato all'imputato ed al P.M., che - come ritenuto dal giudice 'a quo' - non puo' proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna, e' giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro assicurata dagli artt. 24 e 112 Cost.. Peraltro, la limitazione dei poteri del P.M. non e' irragionevole, tenuto anche conto che in altre fasi del processo, lo stesso gode di talune posizioni di vantaggio che comunque l'art. 24 Cost., posto a garanzia del diritto di difesa - inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona - ha valore preminente e non puo' essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa a finalita' deflattive e alla speditezza del processo. Diverso valore ha invece l'art. 112 Cost., invocato dal giudice 'a quo', che puo' invece cedere a fronte di esigenze come quella sopra indicata, salvo il limite dell'idoneita' all'assolvimento dei compiti cui il P.M. e' preposto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione). red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 98/1994massima n. 20483 Riguarda ancheart. 595 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - CONTESTATA PRECLUSIONE, IN ESITO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, IN CASO DI APPELLO DELL'IMPUTATO AVVERSO LA SENTENZA DI CONDANNA, DI APPELLO INCIDENTALE DEL PUBBLICO MINISTERO - NON SPETTANZA ALLA CORTE, UNA VOLTA ESCLUSA LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IMPUGNATA, DEL DOVERE DI PRENDERE POSIZIONE SULL'ASSUNTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LA PRECLUSIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE DISCENDE DALLA PRECLUSIONE DELL'APPELLO PRINCIPALE.
Una volta escluso che gli artt. 443 e 595 cod. proc. pen. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dall'autorita' rimettente, non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna - violino gli invocati precetti degli artt. 3 e 112 Cost., non spetta alla Corte stabilire, non ponendosi al riguardo problemi di costituzionalita', se l'assunto del giudice 'a quo' - in cio' confortato da parte della giurisprudenza - per cui la contestata preclusione dell'appello incidentale si fa discendere dalla preclusione (ex art. 443, terzo comma, cod. proc. pen.) dell'appello principale, sia o no esatto. V. massima precedente. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 98/1994massima n. 20484 Riguarda ancheart. 595 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - CONDANNA A PENA CHE NON DEVE ESSERE ESEGUITA - APPELLO - PRECLUSIONE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AGLI IMPUTATI CUI NON E' STATO CONCESSO IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 363/1991.
sentenza 14/1992massima n. 17940 PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE PER IL P.M. - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA PARITA' PROCESSUALE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA, IN CONSIDERAZIONE DEL PREMINENTE FINE DI SPEDITEZZA DEL PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il divieto di impugnazione per il P.M. avverso le sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato non ledono il principio di parita' processuale tra accusa e difesa (v. massima A) dal momento che esso trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. e in relazione all'art. 2, dir. 3, l. 16 febbraio 1987, n. 81). - v., nello stesso senso, S. n. 363/1991.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
sentenza 56/1991massima n. 16828 Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 439 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 93 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA AL SOLO GIUDIZIO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nessun elemento ne' letterale ne' sistematico induce a ritenere che il legislatore delegante nel formulare la direttiva 93, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, abbia inteso riferirsi a tutti i tipi di appello (ivi compreso quello del rito abbreviato ex art. 443 cod. proc. pen.) e non al solo appello proponibile nell'ambito del rito ordinario. Al contrario, dalla stessa collocazione della direttiva n. 93 nel quadro delle direttive in tema di impugnazione connesse al rito ordinario si deduce che i principi ed i criteri espressi in tale direttiva non siano estensibili anche agli appelli proposti nell'ambito dei procedimenti speciali, la cui disciplina e' stata fatta salva, come differenziata, dall'art. 593, primo comma cod.proc.pen.: e questo tanto piu' ove si consideri che, per quanto concerne il giudizio abbreviato, la materia ha formato oggetto della direttiva specificamente enunciata nell'art. 2, n. 53, della legge di delegazione, dove risulta formulata una indicazione particolare anche per quanto concerne la fase dell'appello, sia pure con riferimento ad un aspetto diverso dalla forma del procedimento (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 , primo comma, direttiva n. 93, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - APPELLO - PREVISTO RITO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 53 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1987 n. 81 prevede, per il rito abbreviato, "limiti dell'appellabilita' delle sentenze", ma non enuncia alcun criterio in ordine al rito da adottare per la fase di appello di tale giudizio. Ne' e' dato individuare motivi di contrasto tra la norma dell'art. 443, quarto comma, cod.proc.pen., secondo cui anche l'appello, nel giudizio abbreviato, va discusso in camera di consiglio, ed i contenuti espressi dalla legge di delegazione con tale direttiva. Al contrario la soluzione adottata dal legislatore delegato in tema di forma dell'appello nel giudizio abbreviato si presenta rispondente alla natura stessa di questo giudizio, che trova la sua base nell'esigenza di "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale" (art. 2, n. 1, della legge n. 81 del 1987), primo dei criteri ispiratori della riforma. Peraltro, l'adozione del rito camerale nella fase di appello del giudizio abbreviato - oltre che ad un criterio di economicita' - risponde anche ad una esigenza razionale, quale quella che si collega all'unita' del processo penale nelle sue varie fasi e al principio consolidato nel diritto positivo, secondo cui al giudizio di appello si estendono normalmente, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio di primo grado. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2, primo comma, direttiva n. 53, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 443, quarto comma, cod. proc. pen.).
PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO - SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - APPELLO - INAMMISSIBILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI CHE NON USUFRUISCONO DEL BENEFICIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facolta' di appello nel rito abbreviato e, percio', la possibilita' di ottenere una sentenza piu' favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni e' riconosciuto e agli altri e' negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entita' della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilita' dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalita' del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".