Art. 443 c.p.p.Limiti all'appello

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L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ((...)) 151 COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

151

La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Testo vigente dal 9 marzo 2006 al 5 novembre 2009 · versione 151 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte su Normattiva