Art. 443 c.p.p.Limiti all'appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1991 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:

  • a)le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula;
  • b)le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive. L'imputato non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria. 23 Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale, con la sentenza 11 - 23 luglio 1991, n. 363

23

La Corte costituzionale, con la sentenza 11 - 23 luglio 1991, n. 363 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che l' imputato non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita.

Testo vigente dal 1 agosto 1991 al 2 gennaio 2000 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte su Normattiva