Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di uguaglianza, di non dispersione dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure nuove o diverse - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che "nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa avere luogo e sia stato chiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190- bis cod. proc. pen.". Identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata e non vengono aggiunti profili nuovi o diversi di censura. - Sulla medesima questione, v., citata, ordinanza n. 67/2007. - V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2. - Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004. - Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001. - Sul principio della ragionevole durata del processo e la necessità che vada contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, v. citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 399/2001. - Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190- bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.
Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di non dispersione delle prove, di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, in primis , essere considerata manifestamente irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; inoltre, non determina una lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame. Deve escludersi, altresì, la violazione sia del principio di ragionevole durata del processo, che va contemperato, secondo il canone della ragionevolezza, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, sia del principio di eguaglianza, poiché le fattispecie richiamate dai rimettenti non possono essere utilmente invocate quali tertia comparationis . - V., citata, sentenza Corte di cassazione, Sezioni unite, 15 gennaio 1999, n. 2. - Sul fatto che i verbali delle prove assunte da giudice poi sostituito confluiscono nel fascicolo per il dibattimento v., citate, sentenza n. 17/1994 e ordinanza n. 99/1996. - Sulla discrezionalità legislativa nel definire la disciplina del processo, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 379/2005 e n. 180/2004; ordinanze n. 389 e n. 215/2005 e n. 265/2004. - Sui principi di immediatezza e di non dispersione dei mezzi di prova v., citate, ordinanze n. 418/2004; n. 431 e n. 399/2001. - Sulla non invocabilità quale tertium comparationis della previsione dell'art. 190- bis cod. proc. pen., v., citate, ordinanze n. 418/2004 e n. 73/2003.
sentenza 67/2007massima n. 31077 Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI, DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 511-bis Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell’esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell’interpretazione della corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte. - V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
sentenza 59/2002massima n. 26806 Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 511-bis Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI CONCERNENTI RESPONSABILITA' DI ALTRI, RESE DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - CONDIZIONI E LIMITI PER LA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONE, CONCERNENTE LE C.D. LETTURE VIETATE, PER MOTIVI AD ESSA NON RIFERIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Come gia' rilevato dalla Corte nel pronunciarsi su questione formulata sostanzialmente negli stessi termini, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato infatti impugnato, unitamente all'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. S. n. 361/1998.
sentenza 56/1999massima n. 24478 Riguarda ancheart. 2 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ESAME DI PERSONA IMPUTATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - LETTURA DEI VERBALI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRECLUSIONE PER IL GIUDICE SALVO L'ACCORDO DELLE PARTI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, INCIDENZA SULLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CARENZA DI AUTONOMO CONTENUTO NORMATIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost., in quanto la disposizione impugnata non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza. - S. n. 361/1998.
sentenza 79/1999massima n. 24565 PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI CONCERNENTI RESPONSABILITA' DI ALTRI, RESE DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO, AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - CONDIZIONI E LIMITI PER LA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONE, CONCERNENTE LE C.D. LETTURE VIETATE, PER MOTIVI AD ESSA NON RIFERIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Anche in questo giudizio, infatti, come gia' in altri dei precedenti, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato impugnato, unitamente all'art. 513, commi 1 e 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - rispetto alle quali esso non ha un autonomo contenuto normativo. - Conforme, sul punto, S. n. 361/1998.
sentenza 81/1999massima n. 24560 Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI CONCERNENTI RESPONSABILITA' DI ALTRI, RESE DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - CONDIZIONI E LIMITI PER LA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONE, CONCERNENTE LE C.D. LETTURE VIETATE, PER MOTIVI AD ESSA NON RIFERIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Anche in questo giudizio, infatti, come gia' in altri precedenti, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato impugnato unitamente all'art. 513, commi 1 e 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - rispetto alle quali esso non ha un autonomo contenuto normativo. - Conforme, sul punto, S. n. 361/1998.
sentenza 82/1999massima n. 24562 Riguarda ancheart. 2 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - QUESTIONE MOTIVATA SOLO 'PER RELATIONEM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' - premesso che il giudice rimettente motiva sulla non manifesta infondatezza della stessa facendo riferimento <<alle argomentazioni esposte>>, in una ordinanza del Tribunale di Milano, che non e' stata allegata ne' risulta individuabile attraverso i dati riportati nell'ordinanza di rinvio - essa appare assolutamente carente di autonoma motivazione in ordine al predetto profilo. - Cfr., 'ex multis', O. n. 419/1997, 169/1995, 411/1994, 513/1993, nelle quali la Corte ha affermato che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale questioni motivate solo 'per relationem'. red.: G. Leo
sentenza 98/1999massima n. 24537 Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997art. 513 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI CONCERNENTI RESPONSABILITA' DI ALTRI, RESE DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE - CONDIZIONI E LIMITI PER LA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONE, CONCERNENTE LE C.D. LETTURE VIETATE, PER MOTIVI AD ESSA NON RIFERIBILI - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Tale disposizione - mera "norma di chiusura" - e' stata infatti impugnata, unitamente a quella dell'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 2 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - INDAGINI PRELIMINARI - DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DALL'INDAGATO O ASSUNTE ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DALLA P.G. - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE SALVO CHE PER LA CONTESTAZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 112 COST. - PROSPETTAZIONE IPOTETICA - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano
sentenza 47/1996massima n. 22200 Riguarda ancheart. 350 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURA DI ATTI PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI RIPETIZIONE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE CHE, DOPO ESSERE STATO SENTITO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA, IN SEGUITO A UN INCIDENTE SIA STATO COLPITO DA AMNESIA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN ORDINE AL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DEI MEZZI DI PROVA, CON INCIDENZA SULLA POSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI PROVARE IN GIUDIZIO L'IPOTESI ACCUSATORIA - ERRONEITA' DELL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Da una piana lettura dell'art. 512 cod. proc. pen. emerge che, ai fini della legittimita' della lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, la norma postula la sola condizione della impossibilita' di ripetizione degli stessi, a motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla autorizza ad escludere un'infermita' del teste (da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare) determinante - come nel caso di specie - una assoluta amnesia sui fatti di causa. Se ne ha conferma, del resto, anche dal coordinamento sistematico dell'art. 512, con il terzo comma dell'art. 195, il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza indiretta (anche della polizia giudiziaria) in caso di infermita' del teste diretto che ne renda impossibile l'esame. Vengono quindi meno le censure di incostituzionalita' avanzate in base all'assunto che nell'ipotesi suddetta la lettura in dibattimento non fosse consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., degli artt. 512 e 514 cod. proc. pen.). - Sulla illegittimita' costituzionale del divieto di testimonianza indiretta per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, S. n. 24/1992. red.: S.P.
sentenza 20/1995massima n. 21220 Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI ACQUISIRE E PRENDERE VISIONE, QUALORA SIA NECESSARIO PER PRONUNCIARSI SU UNA ECCEZIONE DI NULLITA' DI UN ATTO COMPIUTO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEGLI ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullita'. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 493 Codice di procedura penaleart. 431 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 491 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI LETTURA DEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 112 COST. - SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA NEI CASI SUDDETTI, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G..
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', non abbia piu' ragione d'essere. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - SOPRAVVENUTA IRRIPETIBILITA', PER MORTE, DELLA TESTIMONIANZA GIA' RESA DALLA PARTE OFFESA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IMPOSSIBILITA' DI DARE LETTURA DEI RELATIVI VERBALI O DI ACQUISIRLI AL FASCICOLO D'UFFICIO - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione alla luce del nuovo quadro normativo venutosi a creare a seguito della caducazione del divieto di rendere testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 431 Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - TESTE IRREPERIBILE GIA' ESCUSSO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DIVIETO DI LETTURA DEI VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE ANCHE IN CASO DI SOPRAVVENUTA MORTE, INFERMITA' O IRREPERIBILITA' DEL TESTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 102 E 112 COST. - SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI TESTIMONIANZA INDIRETTA, NEI CASI SUDDETTI, PER GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DI P.G., NONCHE' DI NORMA DI LEGGE SOPRAVVENUTA.
Una volta caducato, a seguito di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, il divieto di testimonianza indiretta degli agenti e degli ufficiali di p.g., deve ritenersi che la questione relativa al divieto di lettura, a dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per sopravvenuta morte, infermita' o irreperibilita', non abbia piu' ragione d'essere. La questione stessa, comunque, risulta superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356. - S. n. 24/1992.
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura penale