Art. 341 c.p.Oltraggio a un pubblico ufficiale

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[1]Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[2]La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

[3]La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 10 novembre 1944 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art341 · fonte su Normattiva