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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge: I. - istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso delle relative sovraimposte erariali e locali; b) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi; II. - istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: a) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; b) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) dell'imposta di consumo sul sale; f) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) dell'imposta sulle utenze telefoniche;1 III. - istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria; IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;1 V. - revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni. Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 dicembre 1971, n.1036

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La L. 6 dicembre 1971, n.1036, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che " l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore il 1 luglio 1972."

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 luglio 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 42/1980

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1980

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

    Art. 4 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 1 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1989

    Questione inammissibile
    29 marzo 1989

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978 e del combinato disposto dagli artt. 17, secondo comma, 10, n. 11, legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della…

    Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 507/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art1 · fonte su Normattiva