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Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 308/1992

    Questione infondata
    1 luglio 1992

    Come già affermato, la ratio sottesa all'assoggettamento a sanzione penale della detenzione per uso personale di quantità di stupefacente superiore alla d.m.g., che è quella di combattere il mercato della droga attraverso il divieto di accumulo, sia contrastando il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta, sia costringendo l'offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla parcellizzazione, così rendendo più difficile lo spaccio, è comune alla incriminazione dell'assuntore occasionale e del tossicodipendente abituale, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell'accertata abituale assunzione giornaliera da parte del singolo tossicodipendente di quantità di stupefacente superiore alla d.m.g., essendo sempre riscontrabile in tal caso un'eccedenza potenzialmente idonea ad essere ceduta a terzi. Peraltro nella diversa ipotesi - non ricorrente nei casi di specie - in cui il soggetto sia in tale stato di tossicodipendenza, da assumere 'uno actù una dose maggiore di quella tabellata, potrebbe apparire che il consumo stesso e non la detenzione (anche se finalizzata al consumo) venga ad essere penalmente sanzionato con conseguente non corrispondenza alla ratio di fondo della legge. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, corrispondente all'art. 71 l. 21 dicembre 1975, n. 685, come modif. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162). - In senso conforme, v. S. nn. 333/1991 e 133/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Sentenza n. 133/1992

    Questione infondata
    27 marzo 1992

    La coscienza della antigiuridicità della condotta, attenendo al precetto normativo e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso che è espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilità del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceità derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve perciò escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicità della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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  • Sentenza n. 333/1991

    Questione infondata
    11 luglio 1991

    Con la introduzione di una più rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilità della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantità di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si è ritenuto di combattere più efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantità di sostanza stupefacente che il soggetto agente può detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne più difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' può dirsi violato il principio della offensività, in quanto l'offensività deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensività: S. n. 62/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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