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Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865

1a

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986".

Testo in vigore dal 16 dicembre 1986 al 12 aprile 1990

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 435/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    Non puo` censurarsi, sotto il profilo della disparita` di tratta- mento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura piu` rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (Richiesta nella specie dell' annullamento di una norma che ragionevolmente in- crimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi a tutela dell'interesse al controllo della circolazione di armi, e cio` soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato di armi stesse). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre e` esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma). - cfr. Sent. nn. 168/1982, 132/1986, 297/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi · Art. 1 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 437/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 439/1987

    Questione infondata
    3 dicembre 1987

    In relazione alla maggiore potenzialita` offensiva - rispetto a quella di armi comuni da sparo - dei "giocattoli pirici" non sclassificati (qualificabili come esplosivi), non e` censurabile, in quanto ne` arbitraria o irrazionale, la mancata estensione, per i reati che li concernono, della riduzione di un terzo della pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497).

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per il controllo delle armi · Art. 14 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art7 · fonte su Normattiva