Disposizioni sulla stampa

Art. 13 — Pene per la diffamazione

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Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non inferiore a lire centomila.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1948 al 22 maggio 1970

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 150/2021

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Per quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualità di autore dell'articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell'ordinanza di rimessione è sufficiente a comprendere che essi corrispondono alla figura legale del delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell'art. 13 citato. La rilevanza - in via condizionata all'accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948 - sussiste anche rispetto all'aggravante di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l'altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata, nell'attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui all'indicato art. 13, che si pone rispetto ad essa quale lex specialis , l'auspicato accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest'ultima disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l'aggravante generale di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, con conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Art. 595 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 132/2020

    Altra decisione
    26 giugno 2020

    È rinviata all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, con sospensione dei giudizi a quibus , la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, e dal Tribunale di Bari, sez. prima penale - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della posizione del Consiglio d'Europa - che ritengono di regola violata la libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU, laddove vengano applicate pene detentive a giornalisti condannati per diffamazione - appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica. Se quest'ultima va salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, il suo legittimo esercizio richiede tuttavia di essere bilanciato con altri interessi e diritti. Fra essi si colloca la reputazione della persona, connessa alla sua dignità, che costituisce sia un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., che una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il punto di equilibrio tra la libertà di "informare" e di "formare" la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, e la tutela della reputazione individuale, non può però essere pensato come fisso e immutabile, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione. Tale bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, il quale, nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, potrà ricorrere a sanzioni penali non detentive, a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come l'obbligo di rettifica), ma anche a misure di carattere disciplinare, eventualmente sanzionando con la pena detentiva le condotte che assumano connotati di eccezionale gravità. Considerato che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano in corso di esame avanti alle Camere, e che, nel caso in esame, l'intervento della Corte costituzionale sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale si rinvia la decisione delle questioni a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali illustrati. Spetterà ai giudici valutare se eventuali analoghe questioni di legittimità costituzionale debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare, nelle more, l'applicazione delle disposizioni censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 242 del 2019, n. 265 del 2014, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973; ordinanza n. 207 del 2018 ). La libertà di manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, pietra angolare dell'ordine democratico, cardine di democrazia nell'ordinamento generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 126 del 1985, n. 84 del 1969, n. 11 del 1968 e n. 1 del 1956 ). Nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa assume un'importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico, nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo "diritto all'informazione" dei cittadini, quest'ultimo qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale; tale sistema è caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 155 del 2002, n. 112 del 1993, n. 1 del 1981 e n. 172 del 1972 ).

    Art. 117 cost. · Art. 595 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

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  • Ordinanza n. 37/2020

    Altra decisione
    27 febbraio 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., è dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che è pertanto autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. Se la rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica esercitata dal CNOG non è sufficiente a legittimarne l'intervento - tanto più a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae; e che neppure valgono ex se a legittimare l'intervento le funzioni di autogoverno e promozione della professione giornalistica svolte dal CNOG; né, infine, il suo generico interesse a vedere eliminata la menomazione di un diritto fondamentale che si riferisce alla sua "sfera di competenza", in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo -, tuttavia sussiste, nella specie, un nesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dagli artt. 20, primo comma, lett. d ), 39 e 48, primo comma, della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento a quo, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei loro confronti. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sentenza n. 272 del 2012; a contrariis, sentenze n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n.180 del 2018; ordinanza letta all'udienza del 22 settembre 2015, allegata all'ordinanza n. 200 del 2015; ordinanza letta all'udienza del 25 novembre 2003, allegata all'ordinanza n. 50 del 2004 ). Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via incidentale è ammissibile l'intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale quando l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019, allegata alla sentenza n. 253 del 2019, ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 206 del 2019, e ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 204 del 2019 ).

    Art. 595 c.p. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13 · fonte del testo