Art. 7 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 2001 al 23 agosto 2005. Leggi il testo vigente →
Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 FEBBRAIO 1999, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 84. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 febbraio 2001, n. 48
9La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico."
Testo in vigore dal 27 marzo 2001 al 23 agosto 2005
