Art. 7 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
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Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale periodo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 FEBBRAIO 1999, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 APRILE 1999, N. 84)). (( Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. )) ((...)) una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.
Testo in vigore dal 3 aprile 1999 al 30 dicembre 1999
