Art. 7 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
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In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 18 21 Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter. 9
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 febbraio 2001, n. 48
9La L. 13 febbraio 2001, n. 48 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge puo' essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico."
L. 24 dicembre 2012, n. 228
18La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 395) che "I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013".
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 290) che "Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015".
Testo in vigore dal 1 marzo 2014 al 1 gennaio 2016
