Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI PRIVILEGIATI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE AGRICOLE DI PRODUZIONE E LAVORO - ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO AGLI INTERESSI SU TALI CREDITI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 45 COST. - ESTENSIONE IN VIA SUBORDINATA ANCHE AGLI INTERESSI SUI CREDITI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PRINCIPALE - DIFETTO DI CHIAREZZA DELLA QUESTIONE SUBORDINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle societa' cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quo', di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quo', benche' cio' comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 201 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE (NELLA SPECIE, CREDITI TRIBUTARI) - INTERESSI MATURATI NEL PERIODO PREFALLIMENTARE ED ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL FALLIMENTO - NON ESTENSIONE AD ESSI DELLA PRELAZIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI ASSISTITI DA PEGNO O IPOTECA - QUESTIONE SOSTANZIALMENTE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione in quanto la 'ratio decidendi' in base alla quale la Corte l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli interessi sui crediti privilegiati maturati nel periodo prefallimentare sussiste anche per gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento. - Cfr. S. n. 350/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA NON RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - REIEZIONE.
Nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, il giudice 'a quo' ha esattamente individuato in tali articoli, che riguardano i predetti interessi, le norme oggetto della censura, non avendo, in realta', inteso ancorare la estinzione degli interessi ne' ad un 'pactum de non petendo' di carattere negoziale, ne' ad un altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN RELAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - REIEZIONE.
La forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo va riferita alla definita ed esaurita procedura concorsuale, senza incidenza sui rapporti fra debitore e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura, tant'e' che l'art. 120 della legge fallimentare ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione. Percio', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale e la loro definitiva estinzione a concordato adempiuto, anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, non puo' ritenersi preclusa, ne' quindi irrilevante nel giudizio 'a quo', per l'avvenuto passaggio in giudicato, nel caso di specie, della sentenza di omologazione del concordato, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dalla difesa di una delle parti private. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE UNA VOLTA ADEMPIUTO IL CONCORDATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
L'unica interpretazione possibile degli artt. 55 e 169 della legge fallimentare e' quella, accolta dal giudice 'a quo', conformemente, del resto, all'orientamento quasi pacifico di dottrina e giurisprudenza, in base alla quale, una volta adempiuto il concordato, nulla e' piu' dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale. Pertanto correttamente il giudice "a quo", non ritenendo di poter adottare una diversa interpretazione adeguatrice, cioe' conforme al paramento costituzionale invocato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo. - Sul principio per cui il giudice ordinario, di fronte a diverse interpretazioni della norma della cui legittimita' si dubita, e' tenuto ad adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, v. S. nn. 121/1994, 149/1994 e 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato dalla Corte, la sospensione del decorso degli interessi su crediti chirografari dall'inizio della procedura concorsuale risponde all'esigenza, valevole anche per il concordato preventivo, di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli gia' esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la 'par condicio' soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi. Alla luce di cio' e tenuto conto che nel concordato preventivo viene a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti, nel senso che da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitali o interessi, e dall'altro i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilita' di quei beni, non e' irrazionale il divieto della pretesa da parte dei creditori, da far valere sulla residua disponibilita' di denaro successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi "sospesi" dall'inizio della procedura; nel suddetto equilibrio, altrimenti alterato, trova infatti razionale giustificazione la diversita' di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale, in mancanza, in quest'ultimo caso, sia di un fondamentale accordo transattivo sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo dell'art. 55 stesso r.d.). - Cfr. S. n. 242/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentare
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - EFFETTI PER I CREDITORI - CREDITI DA LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI - ESCLUSIONE EX ARTT. 54, TERZO COMMA, E 55, PRIMO COMMA, R.D. N. 267/1942 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN "PARTE QUA". - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 54, TERZO COMMA, 55, PRIMO COMMA; - COST., ARTT. 3, 36.
Nell'ambito della procedura fallimentare, l'omessa estensione - risultante dal coordinamenneto degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 - del dirirtto di prelazione, che assiste i crediti da lavoro, agli interessi su detti crediti, e' lesiva degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la garanzia costituzionale per il lavoratore subordinato opera non soltanto per le somme oggetto dei crediti da lavoro, ma anche per gli interessi sulle somme stesse. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro. - Cfr. S.n. 300/1986.
Riguarda ancheart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - INTERESSI DOVUTI SU CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di concordato preventivo l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita dalla sentenza n. 300/1986 esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost.. E' percio' incongruo far richiamo a detta sentenza per porre in dubbio la legittimita' della mancata estensione del privilegio agli interessi dovuti (v. massima A) sui crediti privilegiati degli agenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dal successivo art. 169, e 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 204/1989.
Riguarda ancheart. 54 Legge fallimentareart. 169 Legge fallimentare
FALLIMENTO - PROCEDURA - CREDITI DI LAVORO GARANTITI DA PRIVILEGIO - PRODUZIONE DI INTERESSI MUNITI DELLA STESSA PRELAZIONE CHE ASSISTE IL CAPITALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime. - S. n. 204/1989.
Riguarda ancheart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI PRIVILEGIATI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - ESTENSIONE DELLA PRELAZIONE AGLI INTERESSI DECORRENTI DALLA DOMANDA DI FALLIMENTO O CONCORDATO - OMESSA PREVISIONE - IL LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - gia' dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonche' l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - CREDITI DI LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI MATURATI DURANTE LA PROCEDURA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 54, comma terzo e 55, comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria. - S. nn. 300/1986, 204 e 408/1989; O. n. 228/1989.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 26/1979art. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI MATURATI DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonche', indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - cosi' come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresi' e' la violazione del principio della proporzionalita' (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.
Riguarda ancheart. 169 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare