Modifiche al sistema penale

Art. 35 — Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

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Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 1 luglio 1999

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 398/2000

    Questione infondata
    28 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 97, 24 e 3 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, primo comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, <<laddove attribuiscono a due giudici diversi la competenza a giudicare sugli stessi fatti per i quali più autorità amministrative abbiano erogato diverse sanzioni amministrative>>, senza prevedere <<l'applicabilità del criterio della competenza territoriale desumibile dell'istituto della connessione, così come regolato dall'art. 40 del codice di procedura civile>>. Come infatti già precisato nella sentenza n. 433 del 1990, e nella successiva ordinanza n. 136 del 1993, che hanno dichiarato non fondata analoga questione di legittimità dell'art. 35 l. 1981 n. 689, il diverso regime processuale dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione è razionalmente giustificato dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazione, rimanendo esclusa anche la possibilità di giudicati contraddittori per la diversità di oggetto dei due tipi di giudizio. Non può dirsi inoltre violato l'art. 24 Costituzione, poiché questo - come pure già più volte chiarito - non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', il quale costituisce solo un espediente processuale, non sempre conveniente o attuabile. Ne' è infine pertinente il richiamo all'art. 97 Costituzione, stante la sua estraneità al processo. - Sentenze nn. 443/1997, 60/1996, 295/1995, 308/1991, sulla non necessarietà del 'simultaneus processus'.

    Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 413 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1993

    Questione infondata
    1 aprile 1993

    La previsione nell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, riguardo alle violazioni alle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria già punite con la sola ammenda di riti differenziati per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Istituto previdenziale, per le violazioni consistenti nell'omesso pagamento di contributi - per le quali va adito il pretore in funzione di giudice del lavoro (artt. 442 e segg. cod.proc.civ.) - e per le opposizioni a ordinanze-ingiunzioni, emesse dall'Ispettorato del lavoro, per violazioni non consistenti in tali omissioni ne' ad esse connesse - per le quali va invece adito il giudice ordinario (art. 22 e 23 della stessa legge n. 689) - non contrasta - come la Corte ha del resto già riconosciuto - con il principio di eguaglianza e con il diritto di agire e difendersi in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione, e neppure con il principio, ora anche richimato, dal giudice precostituito per legge. Contro quanto ha sostenuto al riguardo il giudice 'a quò, non può infatti dirsi che la denunciata incostituzionalità sussista per la mancanza "di un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento tra i diversi riti esperibili e di una individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati e oggettivi", in relazione alla possibilità che nelle suddette controversie, sia innanzi al giudice del lavoro sia innanzi al giudice ordinario, venga pregiudizialmente in questione, come nella specie, quale presupposto della contestata violazione, la stessa esistenza del rapporto di lavoro. Il principio di attrazione dell'accertamento di tale rapporto nelle funzioni del giudice specializzato per le controversie del lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal remittente, non è coperto da garanzia costituzionale e d'altra parte - come la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale hanno anche già precisato - l'accertamento (negativo o positivo) del rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro, non pregiudica - in quanto 'res inter alios actà - le funzioni del giudice specializzato successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., dell'art. 35, commi secondo, terzo, quarto e settimo. della legge 24 novembre 1981, n. 689, in parte 'qua'.) - V. s. n. 433/1990, nonché Cassazione, s. nn. 9239/1987, 2900/1985 e 6029/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 433/1990

    Questione infondata
    3 ottobre 1990

    L'articolazione del regime processuale dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, è giustificata dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di violazioni distinti dalla legge. Non è infatti irrazionale che all'opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento amministrativo di violazioni comportanti l'omesso pagamento di contributi o premi (controversia previdenziale in senso stretto), sia riservata la disciplina processuale, innanzi al giudice del lavoro, degli artt. 442 ss. cod.proc.civ. e, con essa, mantenuto il doppio grado del giudizio di merito, e che, invece, per le altre violazioni, di carattere meramente formale, sia stata prevista l'applicazione - più conveniente all'economia dei giudizi - della più agile procedura, innanzi al pretore, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981. Ne' vale in contrario il rilievo che in certe circostanze di carattere eccezionale essa può risultare distorta a causa di disfunzioni dell'attività amministrativa rimediabili con una migliore organizzazione e una maggiore efficenza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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