Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
20 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un autoveicolo industriale che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, così escludendo il potere del giudice di graduare la pena ex artt. 132 e 133 cod. pen.. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo e di ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, esime dal rimarcare che identiche questioni sono state già dichiarate, nel merito, infondate e manifestamente infondate (e che comunque, successivamente all'ordinanza di rinvio, l'art. 121 del codice della strada è stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge n. 38 del 1982). - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 168, 169 e 195/1980; nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981, e n. 4/1982.
Art. 3 cost. · Art. 121 c.d.s. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 133 c.p.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5 (sostitutivo dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, essendo stata detta disposizione integralmente sostituita, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di dieci, venti, trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/80, che dichiarò non fondata la questione di cui sopra. O. nn. 147, 167, 169 e 195/80; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/81; 4/82, che dichiararono la stessa manifestamente infondata.
Art. 3 cost. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313), nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. Dopo l'emanazione di diverse decisioni di infondatezza e manifesta infondatezza della dedotta questione, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato infatti integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di dieci, di venti, di trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Si rende pertanto necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito; nonché del medesimo articolo in quanto, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente quella del conducente e del proprietario che li dichiara civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione del principio di uguaglianza. A prescindere infatti che la prima questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, e che la seconda poggia su un equivoco interpretativo - in quanto, come già precisato dalla Corte, la partecipazione sia dolosa che colposa a reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi generali sul concorso di persone -, v'è da considerare che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo", per cui si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della sopravvenuta normativa. - S. n. 50/1980. O. nn. 147/1980; 167/1980; 169/1980; 195/1980; 66/1981; 82/1981; 83/1981; 84/1981; 135/1981; 136/1981; 158/1981; 4/1982; 107/1982.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost. - dell'art. 121, terzo comma, del T.U.delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito. A prescindere infatti che tale questione è stata già dichiarata non fondata e più volte manifestamente infondata, v'è da considerare che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale, tra l'altro, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 e di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della normativa sopravvenuta. - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 169 e 195/1980; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981; 4 e 147/1982.
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Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 169/1980, 195/1980, 66/1981, 82/1981, 83/1981, 84/1981, 135/1981, 136/1981 e 158/1981.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 169/1980, 195/1980 e 66/1981.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980, 168/1980, 169/1980, 195/1980, e 66/1981.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980, e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980, O. nn. 147/1980, 167/1980, 169/1980 e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e succesivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 167/1980 e 195/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 50/1980 e O. nn. 147/1980, 167/1980, 168/1980, 169/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. 50/1980.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunq…
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 121 Testo unico circolazione stradale
L'art. 121, terzo comma, cod. strada, prevedendo una pena edittale fissa (di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto) per chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali, non esorbita dai limiti posti dalla Costituzione alla potestà punitiva. La misura della sanzione appare infatti, ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito; la violazione sanzionata e` un illecito di pericolo posto a prevenzione di sinistri stradali che presuppongono lo svolgimento di un'attivita` normalmente lucrativa; le pene pecuniaria e detentiva non appaiono sproporzionate in relazione al contenuto tipico dell'illecito, e del resto porre in discussione la generale "proporzionalita`" fra il tipo di illecito ed il livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre altre valutazioni di merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua competenza esclusiva. Le differenze, che pure si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione legislativa, non appaiono poi nella specie di tal rilievo da imporre formali diversificazioni nella sanzione. Non e` invero irrazionale l'equiparazione tra fatti dolosi e colposi, attesa la funzione preventiva o cautelare del divieto inteso a sollecitare i piu` scrupolosi controlli sui carichi trasportati; mentre l'irrilevanza della misura dell'eccesso oltre i 30 quintali trova giustificazione nella di per se` notevolissima eccedenza di carico al di sopra della quale e` integrata la contravvenzione; eccedenza tale da far ritenere trascurabili ulteriori variazioni in aumento. D'altra parte, e` sempre possibile applicare le circostanze aggravanti (compresa quella dell'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e attenuanti (comprese le generiche), in modo da poter adeguare la sanzione ai piu` rilevanti tra i profili della personalita` dell'imputato ed a qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di considerazione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313). - cfr. S. nn. 67/1963, 12/1966, 104/1968, 113/1968, 118/1973.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art5 · fonte su Normattiva