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Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'articolo 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda e' ridotta alla meta'. Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido. Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non puo' proseguire il viaggio se non e' versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio e' subordinata anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione. E' ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione e' immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate piu' di tre infrazioni, e' tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione".
Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993
