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Ferme restando le disposizioni del precedente articolo, i commi terzo e quarto dell'articolo 121 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico o il cui rimorchio superi il proprio peso complessivo a pieno carico o il peso rimorchiabile del veicolo trainante, o, per i trasporti eccezionali, superi i corrispondenti limiti potenziali indicati nei documenti di circolazione, oltre il limite di tolleranza del 5 per cento del peso complessivo, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila se l'eccedenza non supera i 10 quintali, da lire 100 mila a lire 300 mila se l'eccedenza non supera i 20 quintali, da lire 200 mila a lire 600 mila se l'eccedenza non supera i 30 quintali; se l'eccedenza supera i 30 quintali si applicano l'ammenda di lire 800 mila e 15 giorni di arresto; se si tratta di motoveicoli o di carrelli, l'ammenda e' ridotta alla meta'. Nel caso che il carico superi la portata utile oltre la tolleranza stabilita, sia il proprietario del veicolo sia il committente sono civilmente responsabili in solido. Se l'eccedenza non supera il 10 per cento del carico utile ammesso il veicolo non puo' proseguire il viaggio se non e' versata l'ammenda nella misura minima prevista. Nel caso che la eccedenza sia percentualmente maggiore la continuazione del viaggio e' subordinata anche al discarico dell'eccedenza nel posto indicato dagli agenti di polizia che rilevano l'infrazione. E' ugualmente prescritto il discarico dell'eccedenza nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'ammenda congiuntamente all'arresto. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione e' immatricolato il veicolo a carico del quale siano state accertate piu' di tre infrazioni, e' tenuto a sospendere l'efficacia della carta di circolazione per un periodo da uno a tre mesi. A tal fine tutte le contravvenzioni elevate in applicazione del presente articolo devono essere notificate all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha rilasciato la carta di circolazione".

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

20 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 136/1986

    Questione inammissibile
    9 giugno 1986

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui, modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un autoveicolo industriale che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, così escludendo il potere del giudice di graduare la pena ex artt. 132 e 133 cod. pen.. La mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di qualsivoglia riferimento alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo e di ogni motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, esime dal rimarcare che identiche questioni sono state già dichiarate, nel merito, infondate e manifestamente infondate (e che comunque, successivamente all'ordinanza di rinvio, l'art. 121 del codice della strada è stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12 della legge n. 38 del 1982). - S. n. 50/1980; O. nn. 147, 167, 168, 169 e 195/1980; nn. 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/1981, e n. 4/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 121 c.d.s. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

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  • Ordinanza n. 24/1984

    Altra decisione
    7 febbraio 1984

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 102, primo comma, Cost. - dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rinvio infatti, il testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 102 cost. · Art. 133 c.p.

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  • Ordinanza n. 3/1983

    Altra decisione
    24 gennaio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5 (sostitutivo dell'art. 121 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, essendo stata detta disposizione integralmente sostituita, successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il cinque per cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso, a seconda, cioè, che questo ecceda di dieci, venti, trenta o di oltre trenta quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo. Di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 50/80, che dichiarò non fondata la questione di cui sopra. O. nn. 147, 167, 169 e 195/80; 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158/81; 4/82, che dichiararono la stessa manifestamente infondata.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Nuove norme sugli autoveicoli industriali · Art. 121 Testo unico circolazione stradale · Art. 12 Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art5 · fonte su Normattiva