Art. 53

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Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'articolo 36. Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile. L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato. I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art53 · fonte su Normattiva