Art. 2909 c.c. — Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Lavoro - Pubblico impiego - Rapporti di durata - Giudicato esterno - Rilevanza in diverso giudizio - Condizioni - Fattispecie.
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001). 96 <!-- pag. 97 -->
Riguarda ancheart. 57 d.P.R. 384/1990art. 40 TU pubblico impiegoart. 45 TU pubblico impiego
Precedenti: 667608-01, 658538-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sentenze dei giudici di merito sulla giurisdizione - Giudicato esterno - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). 22 <!-- pag. 23 -->
Riguarda ancheart. 37 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 362 Codice di procedura civile
Precedenti: 659664-01, 647166-02
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Sentenza di rilascio di immobile - Giudicato implicito sul diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 1803 Codice civile
Precedenti: 487924-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Conseguenze - Sentenza di accoglimento di azione revocatoria nei confronti di donazione - Riferimento alla trascrizione dell'atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica della donazione - Esclusione.
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2665 Codice civileart. 2666 Codice civile
Precedenti: 670751-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in cassazione - Continenza - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civile
Precedenti: 664063-02
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione legittima e risarcimento del danno da accessione invertita - Autonomia dei giudizi - Giudicato sulla qualificazione giuridica del terreno - Estensione al valore di mercato - Esclusione. · ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA In genere.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.
Riguarda ancheart. 22 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)art. 32 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)art. 54 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
Precedenti: 649907-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Divieto di frazionamento del credito - Distinte domande risarcitorie per danni alle cose e alla persona - Definizione del primo giudizio per transazione - Improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. 123 <!-- pag. 124 --> In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 670624-01, 676128-01, 676235-03, 675894-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Convalida di sfratto per finita locazione - Giudicato - Estensione - Limiti - Successiva domanda di restituzione delle somme ex art. 79 l. n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Fondamento. · PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE In genere.
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 657 Codice di procedura civileart. 664 Codice di procedura civileart. 79 Legge sull’equo canone
Precedenti: 668116-01, 642691-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza di accoglimento - Natura costitutiva - Conseguenze - Efficacia - Dal passaggio in giudicato - Fattispecie.
La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 282 Codice di procedura civile
Precedenti: 668268-01, 607307-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito risarcitorio - Conseguenze - Improponibilità della seconda domanda - Impossibilità della relativa riproposizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 99 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civile
Precedenti: 676128-01, 643111-01, 674011-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 655494-01, 674237-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Giudizio di appello - Passaggio in giudicato della decisione di merito - Diversa motivazione del giudice del gravame - Compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. - Esclusione. · SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Riguarda ancheart. 92 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civile
Precedenti: 648466-01, 655640-01
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Diversa finalità dei giudizi - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'accertamento del rapporto di pertinenzialità della soffitta con uno degli alloggi, passato in giudicato all'esito di un giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto di prelazione derivante da un contratto di locazione, rappresentava un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel secondo giudizio, attinente all'accertamento della situazione proprietaria - in via pertinenziale - della soffitta).
Precedenti: 670020-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Interesse del creditore alla tutela separata - Accertamento di fatto - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 88 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 641627-01, 676235-03, 674011-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Accertamenti non indispensabili ai fini della decisione - Giudicato esterno - Esclusione - Efficacia meramente persuasiva - Sussistenza - Fattispecie.
Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).
Precedenti: 652552-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Ricorso incidentale - Assorbimento - Passaggio in giudicato del capo autonomo della sentenza impugnato - Esclusione – Conseguenze - Devoluzione al giudice del rinvio - Condizioni. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 384 Codice di procedura civileart. 371 Codice di procedura civileart. 383 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civile
Precedenti: 591110-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni. 40 <!-- pag. 41 --> In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Riguarda ancheart. 44 Codice di procedura civileart. 39 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 28 Codice di procedura civile
Precedenti: 638062-01, 605564-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Danni sopravvenuti - Conseguenti al medesimo fatto e riconosciuti con pronuncia definitiva - Pretesa in autonomo giudizio - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 673768-01, 670022-01, 635536-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civile
Precedenti: 653896-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - Sentenza passata in giudicato - Efficacia riflessa - Interpretazione assunta come diritto vivente - Opponibilità del giudicato civile a soggetti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel processo - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioe' la possibilita' di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO PENSIONISTICO - INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.M. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ogni regime pensionistico ha le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; tali peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto a pensione si riflettono anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili.Non possono quindi porsi a confronto, perche' affatto disomogenee, le situazioni delle parti private nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti e quelle delle parti di consimili procedimenti dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 72 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 in relazione agli artt. 81, 91, 96, 174 e segg. c.p.c.; 2909 c.c., al r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Riguarda ancheart. 96 Codice di procedura civileart. 81 Codice di procedura civileart. 174-ss r.d. 1443/1940art. 91 Codice di procedura civileart. 72 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CONCILIATORE - PRONUNCIA SECONDO EQUITA' - PRONUNCIA SECONDO DIRITTO. - CODICE CIVILE, ART. 2909; CODICE PROCEDURA CIVILE, ARTT. 113 E 324; - COST., ARTT. 3, 24, 102 E 106.
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equita' e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale e' stato sollevato il dubbio di incostituzionalita', e cioe' l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equita' in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.
Riguarda ancheart. 324 Codice di procedura civileart. 113 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL CONCILIATORE SECONDO EQUITA' - VINCOLO NEI CONFRONTI DI UN GIUDIZIO DA DECIDERSI SECONDO DIRITTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).
Riguarda ancheart. 113 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civile
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA PASSATA IN GIUDICATO - QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE DEL FALLITO - EFFICACIA VINCOLANTE DELLA SENTENZA - QUALIFICAZIONE IN ORDINE AL REATO DI BANCAROTTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata manifestamente infondata con decisioni che esprimono motivazioni valide anche per gli ulteriori profili e parametri cui fa cenno il giudice a quo va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, e 102 comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2909 cod. civ. nella parte in cui considerano che la sentenza dichiarativa di fallimento, passata in giudicato, fa stato circa la qualita` di imprenditore commerciale del fallito; questione gia` dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 59/1971 e sent. n. 275/1974; manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost. - dell'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui considera le sentenze dichiarative di fallimento come elemento costitutivo del reato di bancarotta e non come condizione obiettiva di punibilita`; questione gia` dichiarata non fondata con sent.nn.110/1972, 190/1972 e 146/1982).
Riguarda ancheart. 21 r.d. 1399/1930art. 217 Legge fallimentare
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001). 96 <!-- pag. 97 -->
Rv. 677820-01
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda). 22 <!-- pag. 23 -->
Rv. 677290-01
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Rv. 677353-01
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.
Rv. 676946-01
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Rv. 677572-01
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.
Rv. 677078-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere. 123 <!-- pag. 124 --> In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Rv. 677189-01
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
Rv. 677198-01
La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).
Rv. 677249-01
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Rv. 677137-01
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Rv. 677357-01
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
Rv. 677176-01
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Rv. 676488-01
Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'accertamento del rapporto di pertinenzialità della soffitta con uno degli alloggi, passato in giudicato all'esito di un giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto di prelazione derivante da un contratto di locazione, rappresentava un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel secondo giudizio, attinente all'accertamento della situazione proprietaria - in via pertinenziale - della soffitta).
Rv. 676953-01
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Rv. 676976-02
Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).
Rv. 677352-01
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Rv. 676996-01
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA COMPETENZA Sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio derogabile - Giudicato interno - Formazione - Condizioni. 40 <!-- pag. 41 --> In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Rv. 675985-01
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Rv. 676934-01
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Rv. 676225-01
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Rv. 676043-01
La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, 127 <!-- pag. 128 --> sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).
Rv. 676859-01
Qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta abolitio criminis, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno).
Rv. 676767-02
L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).
Rv. 676805-01
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.
Rv. 676371-01
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Rv. 676663-01
In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.
Rv. 676309-01
L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Rv. 676538-01
L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
Rv. 676324-01
Nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del Tribunale).
Rv. 676418-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
ECLI:IT:COST:2000:219 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
ECLI:IT:COST:1989:258 · leggi il testo integrale
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:353 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 21 c.p.p. (in relazione all'art. 2909 c.c.), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 27, comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, Cost., dal Pretore di Fermo con ordinanza del 2 gi…
ECLI:IT:COST:1987:636 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 324 — Cosa giudicata formale
S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' a regolamento di competenza, ne' ad appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.…
Art. 1974 — Annullabilita' per cosa giudicata
E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.…
Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, ne' istanza di revocazione per i motivi di…
Art. 188 — Effetti dell'estinzione del procedimento d'impugnazione
… o di revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto e ferma la disciplina dei limiti…
Art. 2908 — Effetti costitutivi delle sentenze
… l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.…
Art. 123 — Efficacia erga omnes
… proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il secondo capo del titolo, sotto la rubrica «Dell'esecuzione forzata», si occupa degli effetti sostanziali dei provvedimenti che vengono dati in questa materia. Si tratta di effetti che nel loro intrinseco sono per la maggior parte costitutivi o conseguenze di un effetto costitutivo, ma non possono confondersi con quelli menzionati nell'art. 2908, perchè collegati qui a provvedimenti che hanno piuttosto carattere strumentale che non carattere di sentenze finali di merito. Soltanto il caso dell'art. 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908, ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dei provvedimenti di esecuzione, in vista della sua finalità. Così, nella sezione prima, che tratta dell'espropriazione forzata, dopo le disposizioni generali relative a quest'ultima (§ 1), sono regolati - nell'ordine degli stadi processuali dell'esecuzione - gli effetti del pignoramento (§ 2), e quindi quelli della vendita forzata e dell'assegnazione (§ 3). Nella sezione seconda ho collocato le disposizioni relative all'esecuzione forzata in forma specifica.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1187
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2909 · fonte su Normattiva