Art. 416 c.p.p.Presentazione della richiesta del pubblico ministero

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La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 9 agosto 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art416 · fonte su Normattiva