Art. 416 c.p.p.Presentazione della richiesta del pubblico ministero

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La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. ((La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3)). 84 Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1997, n. 234

84

La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio."

Testo vigente dal 9 agosto 1997 al 2 gennaio 2000 · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art416 · fonte su Normattiva