Art. 204 c.p.Accertamento di pericolosita'. Pericolosita' sociale presunta

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[1]Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.

[2]Nei casi espressamente determinati, la qualita' di persona socialmente pericolosa e' presunta dalla legge. 9399

[3]Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza e' subordinata all'accertamento di tale qualita', se la condanna o il proscioglimento e' pronunciato:

[4]1° dopo dieci anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;

[5]2° dopo cinque anni dal giorno in cui e' stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

[6]E' altresi' subordinata all'accertamento della qualita' di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

93

La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n. 139 (in G.U. 1ª s.s. 4/8/1982, n. 213) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura.

Corte Costituzionale

99

La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249 (in G.U. 1ª s.s. 3/8/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosita' sociale derivante dalla infermita' medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Testo vigente dal 4 agosto 1983 al 31 ottobre 1986 · versione 102 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art204 · fonte su Normattiva