Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 16 — Disposizioni varie in materia previdenziale

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Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU,limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera' altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativi ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. 11 Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1998, n. 448

11

La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni di invalidita' erogate dallo Stato."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2007

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16677/2025

    22 giugno 2025
    • PROCEDIMENTI SPECIALI
    • PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA

    Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.

    Art. 16 · Art. 1283 c.c. · Art. 1224 c.c. · Art. 2033 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14603/2025

    30 maggio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
    • PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).

    Art. 16 · Art. 8 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 22 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 442 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 342/2002

    Questione infondata
    12 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato. Infatti - come già chiarito (con la sentenza n. 361 del 1996) - non vi è identità strutturale, ma soltanto funzionale tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, sicché la tutela apprestata ai crediti previdenziali può essere il risultato del bilanciamento con altri valori costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza pubblica; mentre, con riguardo agli altri parametri evocati, l'art. 36 Cost. ha rilievo solo per il tramite dell'art. 38 Cost., l'art. 24 Cost. non riguarda la disciplina sostanziale dei diritti, e le considerazioni di carattere etico-politico non si concretizzano in ulteriori profili di censura. - Con riguardo alla questione del cumulo v. riferimento a sentenza n. 459/2000; sulla illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ. v. citata sentenza n. 156/1991; sulla discrezionalità del legislatore in relazione all'art. 38 Cost. v. sentenza citata n. 180/2001.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 361/1996

    Questione infondata
    24 ottobre 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica") - nella parte in cui non prevede per i crediti previdenziali, diversamente dai crediti di lavoro, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria in caso di pagamento ritardato - in quanto, posto che la sentenza n. 156 del 1991, ravvisando l'analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro, ma muovendo implicitamente dalla premessa della diversità strutturale delle due categorie di crediti, ha fondato l'estensione della regola del cumulo alle prestazioni previdenziali sul requisito di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore, enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost.; e considerato, peraltro, che la Corte ha più volte riconosciuto che "l'art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante", detta possibilità deve essere a maggior ragione ammessa per gli accessori del credito, in relazione ad una normativa che, in deroga al diritto comune dell'art. 1224 cod. civ., aggrava la responsabilità dell'ente pubblico previdenziale attribuendo al creditore il privilegio del coacervo della rivalutazione monetaria con gli interessi. Ed invero, dopo la sentenza n. 156 citata, in un contesto di progressivo deterioramento della finanza pubblica, la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica è stata fatta valere dal legislatore con la norma in esame, il cui inserimento nella legge finanziaria mette in evidenza la 'ratiò autonoma che la rende non ingiustificata (v. sentenza n. 207 del 1994). - Cfr., altresì, S. n. 394/1992 e O. nn. 441/1995, 104/1994, 161/1993, 410/1992, 411/1992, 424/1992. - In ordine alla possibilità di un intervento legislativo che attui un contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, v., 'ex plurimis', S. nn. 220/1988, 822/1988, 119/1991 e 240/1994. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 16 Disposizioni in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 441/1995

    Questione inammissibile
    18 ottobre 1995

    Manifesta inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza. - V. S. nn. 394/1992; 196/1993; 207/1994, nonché O. nn. 410, 411, 424/1992; 74 e 161/1993; e 104/1994. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art16 · fonte su Normattiva