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Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. 345789 9a 10 L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982 n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988 n. 1086 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe."

Corte Costituzionale

7

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 aprile 1989 n. 179 (in G.U. 1a s.s. 19/04/1989, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 18 maggio 1989 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 24/05/1989, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989 n. 502 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto".

Corte Costituzionale

9a

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 1990 n. 182 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali".

Testo in vigore dal 19 aprile 1990 al 26 marzo 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1994

    Ha colpito questo articolo
    3 febbraio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione…

    Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 257/1992

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1992

    La titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, e va pertanto dichiarato illegittimo, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti pronunce di illegittimità costituzionale, l'art. 19, secondo comma, della l. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. - Sulla titolarità di più pensioni integrate al minimo, v. S. nn. 164/1992, 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato, v. S. n. 418/1991.

    Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 164/1992

    Ha colpito questo articolo
    8 aprile 1992

    La titolarità di più pensioni integrate al minimo è consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimità costituzionale della Corte, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.. - Sulla titolarità di più pensioni integrate al minimo v. S. nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.

    Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1966

1966oggi
  1. 10 febbraio 1994 — oggiin vigoreper 33 anni
  2. 18 giugno 1992 — 10 febbraio 1994per un anno
  3. 16 aprile 1992 — 18 giugno 1992per 2 mesi
  4. 26 marzo 1992 — 16 aprile 1992per 21 giorni
  5. 19 aprile 1990 — 26 marzo 1992per un anno
  6. 23 novembre 1989 — 19 aprile 1990per 5 mesi
  7. 25 maggio 1989 — 23 novembre 1989per 6 mesi
  8. 20 aprile 1989 — 25 maggio 1989per un mese
  9. 22 dicembre 1988 — 20 aprile 1989per 4 mesi
  10. 25 febbraio 1988 — 22 dicembre 1988per 10 mesi
  11. 3 giugno 1982 — 25 febbraio 1988per 6 anni
  12. 12 agosto 1966 — 3 giugno 1982testo originarioper 16 anni

urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art19 · fonte su Normattiva