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Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. 3 L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982 n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."
Testo in vigore dal 3 giugno 1982 al 25 febbraio 1988
