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Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. 345789 9a L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982 n. 102(in G.U. 1a s.s. 02/06/1982, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988 n. 1086 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe."
Corte Costituzionale
7La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 aprile 1989 n. 179 (in G.U. 1a s.s. 19/04/1989, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 18 maggio 1989 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 24/05/1989, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto".
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989 n. 502 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto".
Corte Costituzionale
9aLa Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto."
Testo in vigore dal 23 novembre 1989 al 19 aprile 1990
