Art. 147 fallimentoSocieta' con soci a responsabilita' illimitata

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La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 23 luglio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art147 · fonte su Normattiva