Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - In genere - Società semplice - Inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale gli stessi, benché palesi, non sono stati convocati dal giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di difesa - Interpretazione adeguatrice - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (Classif. 102001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Matera, sez. fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 147 legge fallimentare, come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede l’inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell’accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati, senza che si determini una violazione del diritto di difesa né del contradditorio. Da un lato, infatti, il fallimento in estensione riguarda soltanto i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, quelle che possono effettuare attività commerciale; dall’altra, tuttavia, qualora quest’ultima sia effettuata da una società semplice – o da una società semplice agricola della quale si accerti il carattere prevalente delle attività di commercializzazione rispetto a quelle agricole – le stesse vengono assoggettate alla disciplina delle società in nome collettivo, sicché l’ente non è più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione. Ne consegue che ove l’art. 147, terzo comma, legge fallimentare, nel disciplinare quest’ultimo, prescrive che il giudice convochi i soci illimitatamente responsabili prima di dichiarare il loro fallimento, deve interpretarsi nel senso che gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell’ente, che costituisce presupposto della loro fallibilità: i soci palesi di una società semplice hanno, pertanto, diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione. In mancanza, l’accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all’art. 147 della legge fallimentare, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. (Precedenti: S. 110/1972 - mass. 6169; S. 142/1970 - mass. 5210).
sentenza 87/2025massima n. 46845 Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle società - Dichiarazione di fallimento di una società di capitali - Estensione ai suoi soci di fatto (persone fisiche o società) - Ritenuta impossibilità - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla prevista estendibilità del fallimento dell'impresa individuale e compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto - Sopravvenuto consolidamento nella giurisprudenza della Cassazione di esegesi opposta a quella prescelta dal rimettente - Estendibilità, alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata, del fallimento della società di capitali ai soci di fatto - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), censurato dal Tribunale di Vibo Valentia - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, non ne consentirebbe la estensione ad altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o società. Per effetto di alcune sopravvenute e risolutive pronunce della Corte di Cassazione - che condivisibilmente hanno inteso in senso evolutivo la portata del riferimento, nella disposizione censurata, all' "imprenditore individuale", includendovi fattispecie non ancora prospettabili alla data della sua emanazione - si è ormai consolidata in termini di diritto vivente l'interpretazione che equipara la società di capitali all'impresa individuale ai fini della estendibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto, sicché la disposizione denunciata già vive e si riflette nell'interpretazione costituzionalmente adeguata ritenuta preclusa dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 276 del 2014 e ordinanza n. 15 del 2016, dichiarative dell'inammissibilità e della manifesta inammissibilità di identiche questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, rispettivamente, per omessa sperimentazione di interpretazione costituzionalmente orientata ).
Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle società - Fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali - Possibilità di estensione alla società di fatto tra la stessa società di capitali ed altri soci di fatto (persone fisiche o società) - Esclusione - Omessa verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata - Carenza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnato nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Il rimettente, infatti, ha omesso del tutto di valutare l'effettiva esistenza di una società occulta costituita con la partecipazione della società originaria fallita: dal che la rilevanza meramente eventuale della questione. Inoltre, non ha verificato la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia , né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti. Per di più, il rimettente non ha nemmeno accertato se la disciplina codicistica, testualmente riferita alle società per azioni, possa estendersi anche alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. L'assenza di argomentazione su tutti i detti profili si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza della questione prospettata. Infine, è stata del tutto omessa la previa verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguata della norma censurata. Per l'inammissibilità di analoga questione, v. la citata sentenza n. 276/2014.
sentenza 15/2016massima n. 38709 Fallimento e procedure concorsuali - Inadeguatezza del termine "fallito" attribuito con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa della società - Richiesta di pronuncia additiva non obbligata - Inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società. Infatti, la motivazione sulla rilevanza è inadeguata e l'auspicata pronuncia additiva presenta un carattere non obbligato e addirittura sostanzialmente creativo. In particolare, l'obiettivo del mutamento del nomen iuris dell'istituto de quo , che il rimettente si propone di conseguire attraverso l'incidente di costituzionalità, seppur apprezzabile nella prospettiva di una più sensibile attenzione al valore della dignità della persona, presuppone, comunque, una valutazione, in ordine alla denominazione più appropriata di aspetti pertinenti alla disciplina del fallimento, certamente eccentrica rispetto ai poteri del Giudice delle leggi ed attinente invece al proprium delle scelte riservate al legislatore.
sentenza 46/2016massima n. 38765 Riguarda ancheart. 5 Legge fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Estensione della dichiarazione di fallimento - Prevista estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile - Mancata previsione di analoga possibilità nell'ipotesi in cui il fallimento sia originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione prospettata - Inammissibilità.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Il ricorrente, infatti, non ha verificato la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia , né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti. Il rimettente non ha nemmeno accertato se la disposizione codicistica possa estendersi alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. Inoltre, non risulta verificata la sussistenza di una società di fatto di cui fosse socia la società dichiarata fallita, né la riferibilità alla società di fatto, eventualmente ritenuta esistente, dell'attività imprenditoriale svolta dalla società dichiarata fallita. L'assenza di ogni argomentazione su tutti i detti profili preclude ogni verifica in ordine alla rilevanza della questione prospettata.
Fallimento - Estensione al socio occulto o apparente - Mancanza di limiti temporali - Prospettata disparità di trattamento rispetto all’imprenditore individuale, cessato o defunto, ai soci di società cancellata dal registro delle imprese, al socio receduto o escluso - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società di persone, per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto o apparente, illimitatamente responsabile. Infatti, il sistema delle norme relative alle società (libro V del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, non consente alcuna comparazione tra la situazione denunciata e quelle, del tutto diverse, concernenti l’imprenditore individuale, cessato o defunto, i soci di società cancellata dal registro delle imprese, il socio palese, receduto o escluso. - Si ribadiscono, integralmente, le ragioni contenute nell’ordinanza, citata, n. 321/2002, emessa su questione analoga.
sentenza 36/2003massima n. 27546 Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all’imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile. Infatti, per un verso, è palesemente erroneo - perché contrario a tutto il sistema normativo in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni della società di persone - il prospettato raffronto tra la situazione del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio occulto di una società irregolare; e, sotto il profilo della ragionevolezza, proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche costituisce il fondamento della disciplina censurata. - V. anche le citate sentenze n. 66/1999 e n. 319/2000, relative a ipotesi - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - di società regolarmente costituite e pubblicizzate.
Riguarda ancheart. 2200 Codice civileart. 187 Legge fallimentareart. 160 Legge fallimentareart. 2193 Codice civile
Fallimento - Società e soci illimitatamente responsabili - Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto - Lamentata violazione del diritto di difesa e disparita' di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto - Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta a fallimento la società e il socio unico non receduto, anche dopo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale rispetto all'imprenditore individuale, esposto al fallimento entro il termine annuale, atteso che l'articolo 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 319 del 2000. A.G.
sentenza 11/2001massima n. 26011 Riguarda ancheart. 10 Legge fallimentare
Fallimento - Fallimento della societa' - Estensione del fallimento ai soci a responsabilità illimitata, pur dopo il decorso di un anno dal momento in cui abbiamo perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata - Necessità di un congruo limite temporale al fallimento del socio illimitatamente respomsabile, in ossequio al generale principio di certezza delle situazioni giuridiche - Uniforme disciplina del fallimento del socio già illimitatamente responsabile e del fallimento dell'imprenditore individuale - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessita' di un limite temporale alla assoggettabilita' al fallimento del socio di societa' commerciale, cosi' come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilita' illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimita' non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore). - v. anche le sentenze n. 200/1999 e 65/1999. A.M.M.
Fallimento - Fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo la perdita di tale qualità o che sia deceduto - Omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento - Denuncia di irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, in contrasto con l'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, per l'omessa previsione di un limite temporale ovvero di un termine predeterminato all'emissione della sentenza di fallimento del socio illimitatamente responsabile, dopo la perdita della qualità o il decesso, per irragionevole sperequazione rispetto alla disciplina del fallimento dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività d'impresa, atteso che la norma denunciata é stata già dichiarata, con sentenza n. 319 del 2000, costituzionalmente illegittima «nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata». A.G.
FALLIMENTO - FALLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE - RITENUTA POSSIBILE ESTENSIONE AI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ANCHE DOPO DECORSO UN ANNO DALLA PERDITA, PER QUALUNQUE CAUSA (MORTE, RECESSO ECC.) DELLA QUALITA' DI SOCIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CESSATO DALL'ATTIVITA' D'IMPRESA O DEFUNTO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto in forza di essi, secondo la prevalente giurisprudenza, i soci illimitatamente responsabili delle societa' di persone resterebbero soggetti al fallimento, in via di estensione del fallimento della societa', anche successivamente alla perdita, per qualunque causa (morte, recesso, esclusione, cessione della quota) della loro qualita' di soci, senza alcuna limitazione di ordine temporale. Il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale, se la norma denunciata e' suscettibile di diverse interpretazioni, va seguita tra di esse quella per cui la norma non e' incostituzionale, comporta nel caso che, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'impugnato art. 147, il termine di un anno, stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, per la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore individuale defunto o che comunque abbia cessato l'attivita' d'impresa, si applichi anche nell'ipotesi 'de qua', e pertanto, cosi' intesa, la norma contestata si sottrae alla censura. L'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, nel tutelare il quale - anche in considerazione delle conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne e' colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - le richiamate disposizioni degli artt. 10 e 11 assumono una portata generale, sussiste infatti anche riguardo alla estensione del fallimento della societa' ai soci illimitatamente responsabili rispetto ai quali l'appartenenza alla compagine sociale sia comunque venuta meno. - V. la precedente massima A ed ivi richiami.
sentenza 66/1999massima n. 24531 FALLIMENTO - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SOCIO RECEDUTO - RIMEDI PERCHE' POSSA EVITARLA - MANCATA PREVISIONE, NON ESSENDO CONSENTITO AL SOCIO RECEDUTO DI FORMULARE AUTONOMA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E NEPPURE DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ESAME DI PROPOSTE PRESENTATE DA ALTRI - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Puo' essendo legittima la estensione del fallimento della societa' ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e percio' incidenti sullo stato di insolvenza della societa', non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparita' di trattamento fra i soci attuali della societa' e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non e' consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilita', la scelta del rimedio piu' efficace spetta necessariamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
sentenza 52/1991massima n. 16904 Riguarda ancheart. 2290 Codice civileart. 161 Legge fallimentareart. 2269 Codice civileart. 2293 Codice civileart. 160 Legge fallimentare
FALLIMENTO - SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE ED IMPRENDITORE INDIVIDUALE - LIMITI, RISPETTIVI, PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La posizione del socio illimitatamente responsabile - il cui fallimento, ai sensi dell'art. 147, co. primo l.f. puo' essere dichiarato anche dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto di partecipazione sociale (ove l'insolvenza riguardi anche obbligazioni contratte prima di tale data) - non e' comparabile alla posizione dell'imprenditore individuale che, ex art. 10 l.f., puo' essere dichiarato fallito solo entro un anno dalla cessazione dell'impresa in quanto, mentre nel primo caso il fallimento del socio e' pronunciato in via di estensione di quello della societa', nel secondo caso, si tratta, viceversa, di un'autonoma dichiarazione di fallimento (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, co. primo, l.f. in riferimento all'art. 3 Cost.).
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - NEGA AL FALLITO LA LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE AL DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
E' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare) sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a proporre istanza al Tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Gli effetti, che gli artt. 42 e 43 legge fallimentare importano sulla disponibilita' dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24 Cost., la pronuncia di illegittimita', come e' stato ritenuto, con la sent. n. 142/72, per l'ammissibilita' dell'istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili, proposta dal creditore. In conseguenza deve anche dichiararsi, a termini dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronunzia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DI SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA - MANCATA PREVISIONE CHE IL TRIBUNALE DEBBA ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI NEI CUI CONFRONTI LA SENTENZA PRODUCE EFFETTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalita' di tutela di interesse pubblico a cui essa e' preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della societa' e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicita' dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilita' all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestivita' proprie della procedura fallimentare e con le finalita' di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa e' essenzialmente coordinato.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER IL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - ESTENSIONE ALLA CONTROVERSIA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DI UN NUOVO SOCIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Non sussiste la illegittimita' costituzionale della norma (art. 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) che attrae nella sfera del tribunale competente per il fallimento di una societa' a responsabilita' illimitata la controversia sulla dichiarazione del fallimento di un nuovo socio. Infatti , giudice naturale precostituito e' quello la cui competenza e' determinata dalla legge con riferimento a fattispecie astratte, realizzabili in futuro, e non a posteriori; in relazione cioe' ad un fatto gia' verificatosi o ad una regiudicanda gia' insorta. (Nella specie la competenza per le controversie di cui si e' detto, per ragione di connessione, e' stabilita a priori dalla norma denunciata, e non lascia adito a deroghe discrezionali).
FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA SUA DICHIARAZIONE - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - NON CONSENTE AD ESSI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEI LIMITI COMPATIBILI CON LA NATURA DEL PROCEDIMENTO - NEGA AL CREDITORE INTERESSATO LA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI ALTRI SOCI NELLE FORME DELL'ART. 6 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La disposizione dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui nega al creditore la legittimazione a domandare il fallimento del socio del fallito, si suole rincondurre al criterio che domina il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'e' azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare. Il creditore ha poteri di iniziativa per la dichiarazione del fallimento e questo potere non deve mancargli quando trattasi di implicare i soci del fallito nel concorso generale: l'istanza del creditore, in tal caso, non sbocca in una di quelle azioni esecutive individuali che, per il carattere generale del concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 della legge speciale, ma intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione. Deve necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, cosi' come e' prescritto nell'art. 6 della legge stessa; e non viene percio' a turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, cosi' come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata.