Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - RECESSO INTIMATO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NECESSITA' DI GIUSTA CAUSA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L. 27 LUGLIO 1978, N.392, ARTICOLI 1, 3, 58, 65, C.P.C. ART. 657. - COST. ART.97.
La previsione di un obbligo di motivazione al fine di dimostrare la giusta causa del recesso anche per gli atti negoziali compiuti dalla Pubblica Amministrazione 'jure privatorum' (nella specie licenza per finita locazione) verrebbe a contrastare con il principio di eguaglianza e con quelli che regolano l'azione dell'amministrazione stessa ed il regime del negozio giuridico (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,3,58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", e dell'art. 657 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono il recesso dalla locazione alla scadenza del contratto senza prevedere una giusta causa anche allorche' il locatore sia la pubblica Amministrazione).
Riguarda ancheart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 657 Codice di procedura civileart. 58 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - PROROGA - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 27 LUGLIO 1978, N. 392 - APPLICABILITA' DELLA PROROGA SOLO PER I CONTRATTI GIA' PRECEDENTEMENTE PROROGATI - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL TERMINE PREVISTO DAL D.L. N. 298/1978 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 58 e 65. - cst art. 3.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 58 e 65 della l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in quanto, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, l'art. 58 stabilisce un'ulteriore proroga per i contratti (di locazione ad uso abitativo) che vi erano gia' soggetti, mentre l'art. 65 della medesima legge, per i contratti con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), non prevede proroga alcuna, poiche' la questione e' stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte la quale, rilevata la non omogeneita' dei due tipi di contratto, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza. - S. 281/1984.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - FACOLTA' DEL LOCATORE DI DETERMINARLA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 252/1983 e O. nn. 352/1983 e 364/1983.
sentenza 74/1984massima n. 15806 Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RIOTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL "DIRITTO ALL'ABITAZIONE" DEL CONDUTTORE - QUESTIONE, SOTTO I DIVERSI PROFILI, GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 30, 31, 32, 41, 42 e 47 Cost., degli artt. 1, 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 657 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedono il diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del contratto senza dover provare una giusta causa in quanto, come la Corte ha gia' rilevato in precedente decisione, la previsione del diritto del locatore di riottenere l'immobile alla scadenza del contratto senza che sia necessario provare una giusta causa, non lede i principi costituzionali invocati, mentre le censure avanzate nei confronti dell'art. 657 del cod. proc. civ., costituiscono semplicemente la ripetizione di quanto gia' dedotto sul piano sostanziale. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canoneart. 657 Codice di procedura civile
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - FACOLTA' DEL LOCATORE DI DETERMINARLA SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate non fondate. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 657-ss r.d. 1443/1940
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE ED AUTORIMESSA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - UNICO O DUPLICE CONTRATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento che si verifica fra coloro che con unico atto stipulano un contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione che di locali destinati ad autorimessa e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi, in quanto il giudice a quo ha tralasciato ogni riferimento alla fattispecie concreta cosi' omettendo la motivazione in punto di rilevanza.
Riguarda ancheart. 13 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE ALLA SCADENZA CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA RINNOVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
L'abitazione costituisce, un bene primario, tutelato dalla legge e la disciplina dell'equo canone era correlata, per il suo buon funzionamento, all'indispensabile sviluppo dell'edilizia pubblica e privata di cui al piano decennale per l'edilizia (L. 5 agosto 1978 n. 457), che, per varie ragioni, non ha avuto la necessaria attuazione. Tuttavia non si puo` considerare l'abitazione come l'indispensabile presupposto dei diritti inviolabili previsti dal cit. art. 2, prima parte, Cost., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, l'esistenza di "presupposti" siffatti, forniti di una "maggiore", quanto imprecisata tutela. Ne` giova richiamare, a proposito del c.d. diritto all'abitazione, i doveri inderogabili di solidarieta` sociale, di cui all'art. 2 Cost. la cui individuazione e la cui disciplina restano proprie della discrezionalita` legislativa. Neppure e` ravvisabile la violazione del principio di eguaglianza perche` la normativa impugnata trascurerebbe la tutela del conduttore dell'immobile ad uso abitativo il quale fruirebbe di trattamento deteriore rispetto al conduttore di immobili ad uso diverso. Si muove al riguardo da una inesatta parificazione delle situazioni da raffrontare, estrapolando l'elemento durata dal complesso della disciplina e trascurando le circostanze della sottoposizione delle sole locazioni abitative all'equo canone, e dei forti investimenti richiesti per la utilizzazione dell'immobile a fini commerciali ed industriali. Non appare invocato a proposito l'art. 31 Cost. che riguarda soltanto le situazioni che si pongono in rapporto di stretta conseguenzialita` con la formazione della famiglia; il che e` da escludere rispetto alla materia delle locazioni. Nemmeno risulta pertinente il richiamo all'art. 41 Cost. rispetto al godimento di un bene non produttivo, quale la casa destinata all'abitazione. Secondo i giudici a quibus, dovendo adempiere il diritto di proprieta` ad una funzione sociale, non sarebbe consentita la cessazione del rapporto di locazione per il mero spirare del termine, postulandosene il proseguimento a tempo indeterminato sino al sopraggiungere di una "giusta causa di risoluzione" donde la violazione del'art. 42 Cost. interpretato diversamente da come lo intende la Corte costituzionale. La Costituzione non ha trasformato la proprieta` privata in una funzione pubblica, ma la considera come un diritto soggettivo, limitato per assicurarne la funzione sociale, secondo l'indirizzo generale della futura legislazione. Del resto, attesa la coerenza sistematica e globale della legge dell'equo canone (sia sul piano giuridico, sia, e piu`, su quello economico), non e` possibile incidere su una singola disposizione trascurando i riflessi, e le necessarie conseguenze sull'intera disciplina; non potendosi richiedere alla Corte la rielaborazione della materia (ne` vale riferirsi a riguardo alle legislazioni della Francia o della Repubblica Federale Tedesca, in considerazione dell'ampio spazio ivi riservato alla discrezionalita` del legislatore). Ne` infine dall'art. 47 Cost. puo` dedursi la esistenza di un diritto alla abitazione garantito a tutti; comunque tale "diritto" dovrebbe essere disciplinato dal legislatore; quest'ultima norma costituzionale si riferisce infatti alla proprieta` della casa di abitazione e non mira solo a rendere la proprieta` accessibile a tutti (come gia` riconosciuto dall'art. 42, secondo comma, Cost.), ma specificamente intende accogliere e soddisfare l'aspirazione alla proprieta` della casa di abitazione (quale condizione di tranquillita` e di sicurezza). Secondo la ordinanza di rinvio la durata illimitata del rapporto locatizio ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie dell'immobile da adibire a loro abitazione. Vero e`, invece, che la configurazione della locazione come contratto a tempo indeterminato, disincentivando dalla costruzione di immobili a destinazione abitativa ridurrebbe il numero delle persone che possono divenire proprietarie. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3, 58 e 65 L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui consentono al locatore di immobile adibito ad uso abitativo di far cessare la locazione alla scadenza contrattuale senza bisogno di alcun motivo di giustificazione, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41, 42 e 47 Cost.).
Riguarda ancheart. 65 Legge sull’equo canoneart. 58 Legge sull’equo canoneart. 3 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CONTRATTO DI LOCAZIONE COME CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIRITTO DEL LOCATORE DI RIOTTENERE LA DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL TERMINE SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 657 Codice di procedura civileart. 3 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - FACOLTA'DEL LOCATORE DI DETERMINARLA SENZA DOVER PROVARE UN SUO INTERESSE PREVALENTE SU QUELLO, OPPOSTO, DEL CONDUTTORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 252/1983.
Riguarda ancheart. 3 Legge sull’equo canoneart. 58 Legge sull’equo canone