Art. 23 — Componenti eletti dai magistrati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022. Leggi il testo vigente →
(( L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua:
- c)in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1975, n. 695
5La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."
Corte Costituzionale
8La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."
Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 21 giugno 2022
