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((I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura)). Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. 5 Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 695

5

La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."

Testo in vigore dal 22 novembre 1985 al 13 aprile 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    L'art. 104, quarto comma, Cost. (secondo cui i due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie") va interpretato, sulla base sia del tenore letterale della norma, sia dei lavori preparatori, sia, infine, delle letture che ne sono state fatte durante un trentennio in sede giurisprudenziale e legislativa, nel senso che esso esclude che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per categorie. Cio` premesso, sarebbe poi arbitrario ritenere che il legislatore sia completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta, costituzionalmente rilevanti, nello stabilire quali e quante siano le categorie dei magistrati destinate a riflettersi sulla composizione del C.S.M.: viene al riguardo in considerazione il sicuro nesso tra le "varie categorie", di cui al quarto comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati configurate dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, nesso che emerge dal complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla Costituente. Una volta, quindi, dichiarata - con la sentenza n. 86 del 1982 - la illegittimita` costituzionale dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, la` dove ammetteva la dissociazione fra la nomina a magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo ufficio, cade il solo aggancio, sul piano dell'ordinamento giudiziario, che possa trovare la norma che, agli effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che, pur nominati tali, non siano investiti del corrispondente ufficio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 104, quarto comma, Cost., l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni". (La presente pronuncia di accoglimento non investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio per quanto concerne le funzioni direttive superiori, sia perche` la decisione n. 86 del 1982 non ha intaccato in tal senso l'ordinamento giudiziario, sia, soprattutto, perche` la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non e` sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i magistrati di cassazione complessivamente intesi).

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima. - S. n. 87/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1982 al 22 novembre 1985. 52 parole tolte, 41 parole aggiunte.

I componenti tolto: da eleggere dai magistrati aggiunto: che i magistrati eleggono sono scelti: tolto: quattro fra aggiunto: due tra i magistrati di cassazionetolto: , di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro aggiunto: con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati tolto: di tribunale e gli altri aggiunto: che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenzatolto: . Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello aggiunto: e dalle funzioni esercitate. Non sono eleggibili i magistrati che tolto: abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni aggiunto: nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art23 · fonte del testo