Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →

((I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: otto fra i magistrati di Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di appello e otto fra i magistrati di tribunale. Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 695

5

La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 20 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    L'art. 104, quarto comma, Cost. (secondo cui i due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie") va interpretato, sulla base sia del tenore letterale della norma, sia dei lavori preparatori, sia, infine, delle letture che ne sono state fatte durante un trentennio in sede giurisprudenziale e legislativa, nel senso che esso esclude che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per categorie. Cio` premesso, sarebbe poi arbitrario ritenere che il legislatore sia completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta, costituzionalmente rilevanti, nello stabilire quali e quante siano le categorie dei magistrati destinate a riflettersi sulla composizione del C.S.M.: viene al riguardo in considerazione il sicuro nesso tra le "varie categorie", di cui al quarto comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati configurate dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, nesso che emerge dal complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla Costituente. Una volta, quindi, dichiarata - con la sentenza n. 86 del 1982 - la illegittimita` costituzionale dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, la` dove ammetteva la dissociazione fra la nomina a magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo ufficio, cade il solo aggancio, sul piano dell'ordinamento giudiziario, che possa trovare la norma che, agli effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che, pur nominati tali, non siano investiti del corrispondente ufficio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 104, quarto comma, Cost., l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni". (La presente pronuncia di accoglimento non investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio per quanto concerne le funzioni direttive superiori, sia perche` la decisione n. 86 del 1982 non ha intaccato in tal senso l'ordinamento giudiziario, sia, soprattutto, perche` la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non e` sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i magistrati di cassazione complessivamente intesi).

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 156/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima. - S. n. 87/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 79 parole tolte, 94 parole aggiunte.

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: tolto: sei tra aggiunto: otto fra i magistrati di tolto: Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra aggiunto: Cassazione, di cui almeno due dichiarati idonei all'esercizio di funzioni direttive superiori, quattro fra i magistrati di tolto: Corte di appello e quattro aggiunto: appello e otto fra i magistrati di tolto: Tribunale con almeno quattro anni di anzianita' dalla promozione a quest'ultima categoria aggiunto: tribunale. Agli effetti della presente leggeaggiunto: , si intendono per magistrati di tolto: Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. aggiunto: Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano aggiunto: tutti i magistrati senza distinzione di tolto: categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali. Sono aggiunto: categoria, con voto personale, segreto e diretto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. tolto: Il voto e' personale e segreto aggiunto: Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1975, n. 695

    La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art23 · fonte del testo