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I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianita' dalla promozione a quest'ultima categoria. Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. ((Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali)). Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Il voto e' personale e segreto.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    L'art. 104, quarto comma, Cost. (secondo cui i due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono eletti "da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie") va interpretato, sulla base sia del tenore letterale della norma, sia dei lavori preparatori, sia, infine, delle letture che ne sono state fatte durante un trentennio in sede giurisprudenziale e legislativa, nel senso che esso esclude che la componente "togata" del Consiglio superiore possa essere integralmente eletta mediante un puro e semplice sistema di liste concorrenti, negando distinto rilievo ad una articolazione per categorie. Cio` premesso, sarebbe poi arbitrario ritenere che il legislatore sia completamente libero, senza doversi attenere a criteri di sorta, costituzionalmente rilevanti, nello stabilire quali e quante siano le categorie dei magistrati destinate a riflettersi sulla composizione del C.S.M.: viene al riguardo in considerazione il sicuro nesso tra le "varie categorie", di cui al quarto comma dell'art. 104 Cost., e le classificazioni dei magistrati configurate dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, nesso che emerge dal complesso dei lavori preparatori svoltisi in seno alla Costituente. Una volta, quindi, dichiarata - con la sentenza n. 86 del 1982 - la illegittimita` costituzionale dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, la` dove ammetteva la dissociazione fra la nomina a magistrato di cassazione e la contestuale investitura del relativo ufficio, cade il solo aggancio, sul piano dell'ordinamento giudiziario, che possa trovare la norma che, agli effetti della composizione del Consiglio superiore della magistratura, prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a coloro che, pur nominati tali, non siano investiti del corrispondente ufficio. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 104, quarto comma, Cost., l'art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche` non esercitino le rispettive funzioni". (La presente pronuncia di accoglimento non investe la corrispondenza tra qualifica ed ufficio per quanto concerne le funzioni direttive superiori, sia perche` la decisione n. 86 del 1982 non ha intaccato in tal senso l'ordinamento giudiziario, sia, soprattutto, perche` la categoria dei magistrati di cassazione con ufficio direttivo non e` sorretta da alcuna garanzia comparabile a quella che riguarda i magistrati di cassazione complessivamente intesi).

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

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  • Ordinanza n. 156/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    Questione concernente norma già dichiarata parzialmente illegittima. - S. n. 87/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 16 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Alla elezione tolto: dei magistrati componenti del aggiunto: di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tolto: tutti i magistrati, votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria aggiunto: i magistrati senza distinzione di categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori aggiunto: non investiti di funzioni giurisdizionali. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Il voto e' personale e segreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art23 · fonte del testo