Art. 23 — Componenti eletti dai magistrati
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((I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza)). Agli effetti della presente legge, si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni. Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. ((Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione)). Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. 5 ((Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1975, n. 695
5La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le votazioni."
Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 21 maggio 1982
