Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Esecuzione penale - In genere - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Atti sessuali con minorenne - Esclusione anche nei casi di minore gravità e impossibilità per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione ai benefici penitenziari - Irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 098001)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).
sentenza 68/2026massima n. 47391 Riguarda ancheart. 656 Codice di procedura penale
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Semilibertà - Destinatari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975 - Possibilità di concedere il beneficio anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere attuali collegamenti con il contesto del reato e, per reati di criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il pericolo del loro ripristino, nonché un grado sufficiente di avanzamento del programma di trattamento - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, della finalità rieducativa della pena e del diritto al lavoro - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per una nuova valutazione, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ord. penit., nella parte in cui non prevede che ai detenuti, condannati per delitti ivi contemplati, possa essere concessa la semilibertà, anche in assenza di attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino, ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il d.l. n. 162 del 2022, come conv., trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, pur sempre in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. La disciplina intervenuta prevede anche l’ampliamento delle fonti di conoscenza a disposizione della magistratura di sorveglianza e la modifica del relativo procedimento, nonché l’onere in capo al detenuto di fornire idonei elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall’istruttoria, che possano ostare alla concessione dei benefici. (Precedenti: O. 199/2023 - mass. 45836; O. 72/2023 - mass. 45537; O. 31/2023 - mass. 45353-45354; O. 30/2023 - mass. 45356; O. 231/2022 - mass. 45196; O. 227/2022 - mass. 45139-45140; O. 97/2022 - mass. 44823).
sentenza 18/2024massima n. 45995 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto mafioso (nella specie: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, anche a chi non abbia prestato attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, per una nuova valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.
sentenza 30/2023massima n. 45356 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diversi da quelli di contesto mafioso (nella specie: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) - Possibilità di concedere la semilibertà c.d. surrogatoria, anche a chi non abbia prestato attività di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del loro ripristino - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta modifica della disciplina censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002).
È ordinata la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza di Avellino, per la valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma comunque ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, possa essere concessa la misura della semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, ordin. penit., anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, come conv., incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni prospettate, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare, tra l'altro, la concessione della semilibertà e di vedere, così, vagliata nel merito la propria istanza.
sentenza 31/2023massima n. 45354 Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato come "diritto vivente" - Facoltà del giudice di uniformarsi ad esso e richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale. (Classif. 112006)
In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha la facoltà di assumere tale interpretazione in termini di "diritto vivente" e di richiederne il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. È infatti possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il rimettente abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. ( Precedenti: S. 180/2021 - mass. 44153; S. 1/2021 - mass. 43155 ) . (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per impropria richiesta di avallo interpretativo. Il rimettente muove dal corretto presupposto che, in seguito alla sentenza n. 253 del 2019, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai riconosciuto l'esistenza di un "doppio regime probatorio" per l'accesso al permesso premio dei detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi, e proprio questa differenziazione costituisce oggetto delle censure prospettate).
sentenza 20/2022massima n. 44656 Legalità (principio di) - In genere - Divieto di retroattività in materia penale - Riferibilità, oltre che alle norme incriminatrici, anche a quelle che disciplinano le modalità di esecuzione della pena, ad eccezione dei benefici penitenziari (nella specie: permesso premio) - Impossibilità, per la Corte costituzionale, di interventi additivi in malam partem. (Classif. 140001)
È inibito alla Corte costituzionale sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque attinenti alla punibilità, salve specifiche eccezioni, che assicurano la dovuta ampiezza del controllo di legittimità costituzionale, ma non vulnerano il principio costituzionale della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. ( Precedenti: S. 189/2019 - mass. 42791; S. 155/2019 - mass. 41418; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; O. 219/2020 - mass. 42827; O. 282/2019; S. 59/2019 ). Pur a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale che ha operato una revisione dei rapporti tra i principi stabiliti dal secondo comma dell'art. 25 Cost. e la disciplina delle misure concernenti l'esecuzione delle pene detentive, il divieto di applicazione retroattiva non concerne i meri benefici penitenziari, quali i permessi premio. ( Precedenti: S. 17/2021 - mass. 43462, mass. 43463; S. 32/2020 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di un intervento additivo in malam partem , fondata sul rilievo che l'accoglimento della questione determinerebbe a carico del condannato cui sia riconosciuta la collaborazione impossibile o inesigibile un inasprimento degli oneri dimostrativi ai fini dell'accesso al permesso premio. L'intervento richiesto, pur rendendo indubbiamente più gravosa la posizione del condannato, non impedirebbe di provvedere nel senso auspicato dal rimettente, venendo in rilievo il beneficio penitenziario del permesso premio, sottratto al divieto di applicazione retroattiva).
sentenza 20/2022massima n. 44657 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Concessione ai detenuti per reati c.d. ostativi nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile - Condizioni a seguito della sentenza n. 253 del 2019 - Accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, e non anche dell'assenza del pericolo del loro ripristino - Denunciata violazione del principio di individualizzazione della pena - Motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria - Inammissibilità della questione. (Classif. 167002)
È dichiarata inammissibile - per motivazione oscura, apodittica e intrinsecamente contraddittoria - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il giudice a quo , da un lato, non spiega perché nei casi considerati la valutazione individualizzata della personalità del richiedente - impedita a suo avviso dalla disposizione censurata che, nell'interpretazione del diritto vivente, non consente l'applicazione della più rigorosa regola "probatoria" prevista per il caso di rifiuto di collaborazione a seguito della sentenza n. 253 del 2019 - sia preclusa, alla luce dei margini di apprezzamento concessi al magistrato di sorveglianza nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio, che riguarda anche la pericolosità sociale del detenuto; dall'altro, individuando il vulnus da rimuovere nell'impossibilità di indagare anche le ragioni del silenzio serbato dal detenuto, illustra una condizione riferibile solo a colui che abbia liberamente esercitato la facoltà di non collaborare, pur potendolo fare, non residuando invece nessuna diversa opzione per il detenuto una volta accertata l'impossibilità (o l'inesigibilità) di un'utile collaborazione. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929 ).
sentenza 20/2022massima n. 44658 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi premio - Concessione ai detenuti per reati c.d. ostativi nei casi di collaborazione impossibile o inesigibile - Condizioni - Accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, e non anche dell'assenza del pericolo del loro ripristino - Denunciata irragionevole diversità rispetto al regime applicabile (a seguito della sentenza n. 253 del 2019) ai condannati non collaboranti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 167002)
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Padova, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4- bis , comma 1- bis , della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nell'interpretazione del diritto vivente, prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati cosiddetti ostativi che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e non anche l'esclusione del pericolo del loro ripristino, secondo la regola introdotta dalla sentenza n. 253 del 2019 per il caso di rifiuto di collaborazione. La scelta di serbare il silenzio, nonostante una perdurante possibilità di collaborare, produce, come conseguenza di fatto, un effetto di favore per la consorteria criminale, ciò che giustifica una regola "probatoria" di maggiore rigore (esclusione del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata) rispetto allo standard minimo - l'esclusione dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata - imposto, ai fini del superamento del regime ostativo, dai dati di esperienza che accomunano tutte le figure di detenuti non collaboranti. Quando invece la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, come nel caso prospettato dal giudice a quo , l'atteggiamento del detenuto assume un significato del tutto neutro, il che consente di circoscrivere il tema di prova - ai fini del superamento del regime ostativo - all'esclusione di attualità dei collegamenti. Tutto ciò, peraltro, non significa che le motivazioni e le convinzioni soggettive di tutti i detenuti non collaboranti (per scelta o per impossibilità), siano irrilevanti, in quanto le stesse possono essere invece opportunamente valorizzate nella valutazione della "meritevolezza" del permesso premio richiesto. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928, mass. 41929 ).
sentenza 20/2022massima n. 44659 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per i delitti di violenza sessuale, anche aggravata - Condizioni - Osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 4- bis , comma 1- quater , della legge n. 354 del 1975, in base al quale i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609- bis e 609- ter cod. pen. (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Il rimettente omette di specificare a quale, o a quali, dei tre diversi reati per i quali l'istante nel procedimento a quo è stato condannato (sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate) era imputabile la frazione di pena residua che l'interessato doveva ancora scontare alla data dell'ordinanza di rimessione. Di tali reati, infatti, uno solo - la violenza sessuale aggravata - è ostativo alla concessione dei benefici penitenziari ai sensi della norma censurata e le questioni sarebbero prive di rilievo ove la frazione di pena ancora da scontare fosse imputabile ai soli reati non ostativi. ( Precedenti: S. 361/1994 - mass. 20765; O. 136/2021 - mass. 43947; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 64/2019 - mass. 40630 ).
sentenza 33/2022massima n. 44651 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Sopravvenuta modifica della disciplina censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 167002)
È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, prima sez. pen., per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza. Spetta, pertanto, al rimettente valutare la portata applicativa delle nuove norme, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge. ( Precedenti: O. 122/2022 - mass. 44818; O. 97/2021 - mass. 43874 ).
Riguarda ancheart. 58-ter Ordinamento penitenziarioart. 2 d.l. 152/1991
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Rinvio all'udienza del 10 maggio 2022, con sospensione del giudizio a quo.
È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 - con sospensione del giudizio a quo - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. La disciplina censurata non consente di concedere il beneficio penitenziario della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo per delitti "ostativi" di "contesto" mafioso, che non collabora utilmente con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni di carcere (anche grazie a provvedimenti di liberazione anticipata), sulla base di una presunzione assoluta - non superabile se non per effetto della suddetta collaborazione - di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In tal modo si prefigura uno scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario, che nel caso di specie può costituire una "scelta tragica" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli. Benché la collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l'avvenuta rottura con l'ambiente criminale, mantiene il proprio positivo valore e non è affatto irragionevole, essa non è compatibile con la Costituzione se e in quanto risulti l'unica possibile strada del condannato all'ergastolo per accedere alla liberazione condizionale, perché è necessario che essa possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, sulla base dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo. Sarà quindi necessaria l'acquisizione di congrui e specifici elementi, tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino. Un intervento meramente "demolitorio" potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale. ( Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983 ). L'accesso alla liberazione condizionale, nell'evoluzione legislativa effetto della giurisprudenza costituzionale, fondata su principi su cui si è andata formando anche la Corte EDU in tema di pena perpetua, ha accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico dell'ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato, dall'altra. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 1997, n. 168 del 1994, n. 274 del 1983, n. 264 del 1974 e n. 204 del 1974 ). L'appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un'adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 186 del 2018, n. 122 del 2017, n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017 ). La Corte costituzionale può disporre il rinvio del giudizio in corso e fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018 ).
sentenza 97/2021massima n. 43874 Riguarda ancheart. 58-ter Ordinamento penitenziario
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.) - Necessaria collaborazione con la giustizia - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del divieto convenzionale di trattamenti disumani o degradanti e del diritto all'equo processo - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Richiesta di intervento implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 167002).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU - degli artt. 4- bis , comma 1, e 58- ter ordin. penit., che precludono l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati c.d. ostativi, i quali non abbiano collaborato con la giustizia. L'ordinanza di rimessione risulta priva di una qualunque descrizione della concreta fattispecie posta ad oggetto del giudizio principale e prospetta la integrale ablazione (per qualunque reato, tra quelli ricompresi nell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., e per qualunque beneficio penitenziario) della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, basandosi sulla motivazione di provvedimenti che, al contrario, hanno censurato solo il carattere assoluto della presunzione medesima, e solo in relazione al permesso premio. Inoltre, l'intervento richiesto comporterebbe una vera e propria novità di sistema e si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa. ( Precedente: S. 253/2019 - mass. 41928 ).
Riguarda ancheart. 58-ter Ordinamento penitenziario
Prospettazione della questione incidentale - Formulazione delle censure anteriormente al mutato orientamento giurisprudenziale - Conseguente plausibilità della motivazione in ordine alla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019 - che integra l'elenco dei reati di cui all'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, per i quali l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione - non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza, sul rilievo che, anche facendo applicazione del principio tempus regit actum, i tribunali di sorveglianza rimettenti avrebbero ben potuto esaminare l'istanza del condannato di affidamento in prova al servizio sociale in base alla disciplina previgente. Benché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sulla base delle questioni di diritto intertemporale suscitate dalla legge n. 3 del 2019, sia nel senso dell'applicabilità della disciplina previgente ogniqualvolta l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, tuttavia - tenendo conto anche che tale giurisprudenza è in gran parte successiva alle ordinanze di rimessione - deve ritenersi non implausibile la motivazione dei rimettenti circa la rilevanza delle questioni, perché muoveva dal diverso presupposto interpretativo che il discrimen temporale per l'applicazione della disciplina sopravvenuta fosse rappresentato dalla data di delibazione dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza. Non può procedersi ad un sindacato, diverso dal controllo esterno, sul giudizio di rilevanza, quando questo è stato espresso nell'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 1999 e n. 286 del 1997; ordinanze n. 104 del 2019, n. 47 del 2016 e n. 62 del 1997 ).
sentenza 32/2020massima n. 42279 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Richiesta di pronuncia meramente caducatoria, anziché manipolativa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento manipolativo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. I rimettenti sollecitano un intervento additivo volto a ricondurre le modificazioni recate all'art. 4- bis ordin. penit. dalla disposizione censurata nell'alveo della garanzia di irretroattività di cui, in particolare, all'art. 25, secondo comma, Cost.; soluzione alla quale conseguirebbe - univocamente, dato il tenore letterale del precetto costituzionale - l'inapplicabilità di tali modificazioni ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte.
sentenza 32/2020massima n. 42280 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione della norma censurata, quale integrativa di altra da applicare nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma censurata. Dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione risulta evidente che l'intenzione dei rimettenti è quella di censurare l'effetto prodottosi sul meccanismo preclusivo di cui all'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. - che stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione alle condanne per i reati di cui all'art. 4- bis ordin penit. - in conseguenza dall'ampliamento del catalogo di cui all'art. 4- bis stesso, di cui sono chiamati a fare direttamente applicazione, come integrato dalla norma censurata, e contro cui pertanto correttamente rivolgono le censure. ( Precedenti citati: ordinanza n. 166 del 2010 ). La sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è istituto di natura "servente" rispetto alla richiesta di misure alternative alla detenzione. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018 ).
sentenza 32/2020massima n. 42281 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Ritenuta impossibilità, stante l'univoco orientamento del diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Alla luce del diritto vivente, allo stato univocamente orientato, la possibilità di un'interpretazione che attragga nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. le modificazioni all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., introdotte dalla disposizione censurata, è stata esplorata e consapevolmente scartata dai rimettenti. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019 ).
sentenza 32/2020massima n. 42282 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Prospettazione della questione incidentale - Petitum diretto a ottenere un intervento additivo, anziché a censurare un'omissione del legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata individuazione di una norma oggetto della questione, in quanto i rimettenti avrebbero censurato un mancato intervento del legislatore. I giudici a quibus individuano puntualmente la disposizione censurata, invocando su di essa un intervento additivo, mirante a delimitarne l'ambito temporale di applicazione ai fatti di reato successivi alla sua entrata in vigore.
sentenza 32/2020massima n. 42283 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Prospettazione della questione incidentale - Censure analoghe ad altre già respinte - Possibilità per la Corte costituzionale di mutare orientamento interpretativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata in relazione alla dedotta lesione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole e del principio di eguaglianza, sul rilievo che analoghe censure sarebbero già state respinte dalla Corte costituzionale. Anche ad ammettere che vi sia perfetta coincidenza tra le questioni ora sollevate e altre già decise in passato, nulla vieta alla Corte costituzionale di riconsiderare i propri stessi orientamenti interpretativi.
sentenza 32/2020massima n. 42284 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norma che integra altra già parzialmente caducata dalla Corte costituzionale - Efficacia sul percorso argomentativo del rimettente di una eventuale ulteriore pronuncia di illegittimità costituzionale - Ammissibilità della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non elide la rilevanza delle questioni prospettate l'intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975. Nel caso di specie, il giudice rimettente rappresenta infatti di dover fare applicazione del suddetto art. 4- bis , comma 1, come integrato dalla disposizione censurata, in conseguenza dell'inclusione in esso, e con effetto immediato, dei reati ascritti al soggetto condannato, con conseguente sopravvenuta impossibilità di concedere il beneficio del permesso premio, laddove, a fronte dell'eventuale accoglimento delle questioni sollevate, egli dovrebbe invece valutare la concessione del permesso premio sulla base dei soli requisiti previsti dall'art. 30- ter ordin. penit. È pertanto evidente che sarebbe radicalmente diverso il percorso argomentativo che il giudice a quo dovrebbe seguire nel vagliare l'istanza del condannato in caso di applicazione della disciplina risultante dal censurato art. 1, comma 6, lett. b ), o, viceversa, di quella previgente. Di qui la persistente rilevanza delle questioni prospettate. ( Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019 ).
sentenza 32/2020massima n. 42285 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 introdotte dalla legge c.d. "spazzacorrotti" - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale e della sospensione dell'ordine di esecuzione - Applicabilità, secondo il diritto vivente, anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della novella - Violazione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole - Illegittimità costituzionale della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. La norma censurata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, dalla Corte d'appello di Lecce, e dai GIP dei Tribunali di Cagliari, Napoli, Brindisi e Caltanissetta, assoggetta al regime "ostativo" che vige per i delitti c.d. "di prima fascia" dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., alcuni delitti contro la pubblica amministrazione - quelli di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- bis , 319- ter , 319- quater , primo comma, 320, 321, 322 e 322- bis cod. pen. - cosicché, per essi, i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Plurime e convergenti ragioni - tra cui l'orientamento assunto dalla Corte EDU con la sentenza Del Rio Prada contro Spagna del 2013 -- inducono a dubitare della persistente compatibilità tra il principio costituzionale evocato e il diritto vivente (la cui presenza impone di pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza interpretativa di rigetto), che ritiene che le norme disciplinanti l'esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena. In esito a una complessiva rimeditazione, occorre concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, infatti, l'applicazione retroattiva è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost., anche per l'intuitiva evidenza degli effetti distorsivi prodotti dal mutamento del quadro normativo sull'esecuzione della pena rispetto alle scelte difensive degli imputati, esposti a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e imprevedibili, i cui effetti sono però irrevocabili. Se l'art. 25, secondo comma, Cost. non si oppone a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno, in quanto il rendere più gravose le condizioni al loro accesso non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire, la conclusione opposta si impone, invece, in relazione agli effetti prodotti sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione, e in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà, poiché trattasi di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena. La medesima conclusione si impone - in forza del rinvio "mobile" di cui all'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 - per la liberazione condizionale, istituto funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, anch'esso finalizzato al graduale reinserimento del condannato nella società. Identica conclusione va tratta, infine, quanto all'effetto riflesso spiegato dalla disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. Sebbene dalla collocazione di tale norma il diritto vivente abbia dedotto la sottoposizione al generale principio tempus regit actum , non v'è dubbio che essa - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4- bis , ordin. penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo; tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e la sua concreta incidenza sulla libertà personale, con conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 99 del 2019, n. 68 del 2019, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 299 del 2005, n. 273 del 2001, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 39 del 1994, n. 349 del 1993, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004, n. 280 del 2001 e n. 327 del 1989 ). La collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva ai fini dell'individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 196 del 2010; ordinanza n. 117 del 2019 ).
sentenza 32/2020massima n. 42286 Riguarda ancheart. 1 legge 3/2019