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Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. 7 Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione. Non hanno diritto alla pensione sociale:

  • 1)coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
  • 2)coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue. 7 Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. 7 L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19. 5 Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a lire 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.2 11a
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

2

con decorrenza dal 1 luglio 1972

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire 234.000 annue". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che "I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata".

D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114

5

Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche apportate all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1974.

L. 3 giugno 1975, n. 160

7

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, commi 3 e 4) che "I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".

L. 21 dicembre 1978, n. 843

11a

La L. 21 dicembre 1978, n. 843 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/1992

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1992

    La previsione rigida ed indiscriminata, per tutti gli anziani aventi diritto alla pensione sociale diretta, del cumulo del reddito con quello del coniuge, ai fini della determinazione del limite massimo compatibile con il trattamento assistenziale (v. massima C), parifica arbitrariamente - con violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - le situazioni, di per sé evidentemente diverse, di coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi,gravando il coniuge, anche economicamente, di compiti assistenziali ulteriori e ben più onerosi. Nella necessaria ricerca di un ragionevole punto di equilibrio differenziato circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva, che consenta di diversificare adeguatamente il regime del cumulo in queste ultime situazioni, non esiste, tuttavia, alcun criterio costituzionalmente obbligato, ai sensi dell'art. 38 Cost. (v. massima A), cosicché la configurazione di un simile meccanismo deve essere rimessa - con limite per la pronuncia della Corte - alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi enunciati e secondo quanto chiarito con la sent. n. 295 del 1991. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, - conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114 - e dall'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. - S. nn. 346/1989, 295/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 98/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. Infatti il rimettente, ritenendo estensibile a tale questione la stessa 'ratiò accolta con la sentenza n. 88 del 1992, al fine di eliminare un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a quello sano, è pervenuto ad un'inesatta individuazione di tale 'ratiò, dal momento che l'illegittimità della stessa disposizione di legge pronunciata in quel caso, derivava non tanto dalla condizione di invalidità dell'ultrasessantacinquenne, quanto piuttosto dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido ultrasessantacinquenne. - Cfr. altresì in ordine al limite reddituale e alla pensione (o assegno) sociale le sentenze n. 196/1995 e n. 769/1988 nonché n. 400/1999 (qui richiamate).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 196/1995

    Questione infondata
    26 maggio 1995

    Nel sistema dei requisiti reddituali massimi fissati per la concessione dell'assegno mensile di invalidità parziale e per il conseguimento della pensione sociale, la necessità di operare il cumulo del reddito dell'aspirante con quello del coniuge solo in relazione alla pensione sociale diretta non è lesiva del principio di eguaglianza. Infatti, pur nella tendenziale indistinguibilità fra lo stato di invalidità parziale e quello di vecchiaia, almeno quale condizione di fatto finale, nella valutazione degli elementi significativi dello stato di bisogno ha un decisivo rilievo l'esistenza o meno nel soggetto, prima del compimento del sessantacinquesimo anno, di pregresse patologie incidenti sulla idoneità a procurarsi, attraverso la propria attività lavorativa, un reddito sufficiente per vivere ed una piena garanzia previdenziale per la vecchiaia. Dinanzi ad una situazione implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e della sua famiglia, "rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha risentito di un simile impedimento" (sent. n. 88 del 1992), la scelta discrezionale del legislatore di fare ricorso, per l'adempimento dei doveri di assistenza posti dall'art. 38, primo comma, Cost., rispettivamente, alla solidarietà della collettività ovvero a quella del coniuge, risulta giustificata e non irragionevole, perché riferita a situazioni fondate su diversi presupposti di fatto, benché non sia l'unica opzione costituzionalmente legittima. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella l. 16 aprile 1974, n. 114, e dell'art. 14 septies del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la l. 29 febbraio 1980, n. 33). - Per un analogo caso di scelta del legislatore di non trasferire dall'ambito familiare a quello statuale i doveri di solidarietà posti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 88/1992. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 26 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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11 versioni dal 1969

1969oggi
  1. 1 gennaio 2000 — oggiin vigoreper 27 anni
  2. 1 gennaio 1999 — 1 gennaio 2000per un anno
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  7. 29 dicembre 1978 — 1 marzo 1980per un anno
  8. 20 giugno 1975 — 29 dicembre 1978per 4 anni
  9. 4 marzo 1974 — 20 giugno 1975per un anno
  10. 2 luglio 1972 — 4 marzo 1974per un anno
  11. 30 aprile 1969 — 2 luglio 1972testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art26 · fonte su Normattiva