Art. 2 — Pensione di vecchiaia
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La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di eta', dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dallo iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 6 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
- a)all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
- b)all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
- c)all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del secondo comma del presente articolo. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino all'1,75 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983
